21.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/6


REGOLAMENTO (CE) N. 414/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l’obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Dal 1o luglio 2009 è ammessa la presentazione di una dichiarazione doganale su supporto cartaceo solo qualora non funzioni il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione.

(2)

Occorre stabilire una versione alternativa del documento d’accompagnamento transito («documento d’accompagnamento transito/sicurezza») e la relativa distinta degli articoli per includervi i dati richiesti nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) al fine di rafforzare la sicurezza.

(3)

Il «documento d’accompagnamento d’esportazione» e la relativa distinta degli articoli di cui all’articolo 796 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 deve anch’esso essere adeguato per ricomprendere i dati di cui all’allegato 30 bis dello stesso regolamento.

(4)

Se la persona che presenta la dichiarazione non può fornire alle autorità doganali le dichiarazioni d’esportazione e sommarie d’uscita mediante le normali procedure informatiche perché il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funziona, occorre autorizzarla ad utilizzare una procedura cartacea alternativa che le consenta di fornire le informazioni necessarie alle autorità doganali. A tal fine è necessario prevedere l’impiego di un modulo, il «documento amministrativo unico esportazione/sicurezza», che può contenere sia la dichiarazione d’esportazione sia i dati della dichiarazione sommaria d’uscita.

(5)

Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funzioni conviene prevedere un «documento sicurezza» su supporto cartaceo da impiegare per le dichiarazioni sommarie d’entrata e per le dichiarazioni sommarie d’uscita. Tale documento deve contenere i dati di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 ed essere corredato di una distinta degli articoli in caso la spedizione consti di più di un articolo.

(6)

Affinché gli operatori economici abbiano il maggior numero di possibilità di fornire i dati richiesti nel caso in cui i sistemi informatici doganali e privati non funzionino, occorre consentire alle autorità doganali di autorizzarli a comunicare tali dati mediante documenti commerciali, purché i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata e d’uscita di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(7)

Poiché quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (4) in materia di sicurezza si applica a decorrere dal 1o luglio 2009, è opportuno che le corrispondenti disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino dalla stessa data. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1)

L’articolo 183, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria d’entrata su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria d’entrata consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.»;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata di cui all’allegato 30 bis

2)

All’articolo 340 ter è aggiunto il seguente punto 6 bis:

«6 bis)

“Documento d’accompagnamento transito/sicurezza”, il documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria d’entrata o d’uscita.»

3)

L’articolo 358 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   A seguito dello svincolo delle merci, il trasporto delle merci in regime di transito comunitario è accompagnato dal documento d’accompagnamento transito o dal documento di accompagnamento transito/sicurezza. Esso è conforme al modello e ai dati del documento di accompagnamento transito figuranti nell’allegato 45 bis o, qualora oltre ai dati di transito siano forniti anche i dati di cui all’allegato 30 bis, al modello e ai dati del documento d’accompagnamento transito/sicurezza riportati nell’allegato 45 sexies e l’elenco di articoli transito/sicurezza di cui all’allegato 45 septies. Tale documento viene messo a disposizione dell’operatore secondo una delle seguenti modalità:»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora la dichiarazione consti di più di un articolo, il documento d’accompagnamento transito di cui al paragrafo 2 è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 ter e il documento d’accompagnamento transito/sicurezza di cui al paragrafo 2 è sempre integrato dalla distinta degli articoli riportata nell’allegato 45 septies. Tale distinta fa parte integrante del documento d’accompagnamento transito o del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.»

4)

All’articolo 787, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione d’esportazione non funzioni, le autorità doganali accettano una dichiarazione d’esportazione su supporto cartaceo purché sia redatta in uno dei seguenti modi:

a)

a mezzo di un formulario conforme al modello figurante negli allegati da 31 a 34 integrato da un documento sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 decies e da una distinta degli articoli sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 undecies;

b)

a mezzo di un documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 terdecies.

Il formulario contiene l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura d’esportazione.»

5)

L’articolo 796 bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies».

b)

Al paragrafo 2 i termini «allegato 45 quinquies» sono sostituiti da «allegato 45 nonies».

6)

Nell’articolo 796 quater, secondo comma, i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies».

7)

L’articolo 842 ter, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la dichiarazione sommaria di uscita su supporto cartaceo è redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell’allegato 45 decies. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria di uscita consta di più di un articolo, il documento sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell’allegato 45 undecies. Tale distinta fa parte integrante del documento sicurezza.»;

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’uscita di cui all’allegato 30 bis

8)

Nell’articolo 183, nell’articolo 359, paragrafi 1 e 4, nell’articolo 360, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 361, paragrafi 3 e 4, nell’articolo 406, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 408, paragrafo 1, lettera d), nell’articolo 454, paragrafo 4, nell’articolo 454 ter, paragrafi 2 e 4, nell’articolo 455, paragrafo 1, e nell’articolo 457 ter, paragrafi 2 e 3, le parole «documento d’accompagnamento transito» sono sostituite da «documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza».

9)

L’allegato 37 quinquies è modificato come segue:

a)

al punto 3.1, terzo trattino, le parole «documento d’accompagnamento transito (DAT)» sono sostituite dalle parole «documento d’accompagnamento transito (DAT) — documento d’accompagnamento transito/sicurezza (DATS)»;

b)

ai punti 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 e 30.1, l’acronimo «DAT» è sostituito da «DAT/DATS»;

c)

al punto 3.2, le parole «allegati 37 e 45 bis» sono sostitute da «allegati 37, 45 bis e 45 sexies».

10)

Gli allegati 45 quater e 45 quinquies sono soppressi.

11)

È inserito l’allegato 45 sexies di cui all’allegato I del presente regolamento.

12)

È inserito l’allegato 45 septies di cui all’allegato II del presente regolamento.

13)

È inserito l’allegato 45 octies di cui all’allegato III del presente regolamento.

14)

È inserito l’allegato 45 nonies di cui all’allegato IV del presente regolamento.

15)

È inserito l’allegato 45 decies di cui all’allegato V del presente regolamento.

16)

È inserito l’allegato 45 undecies di cui all’allegato VI del presente regolamento.

17)

È inserito l’allegato 45 duodecies di cui all’allegato VII del presente regolamento.

18)

È inserito l’allegato 45 terdecies di cui all’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.


ALLEGATO I

«ALLEGATO 45 sexies

(di cui all’articolo 358, paragrafo 2)

DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)

CAPITOLO I

Modello del documento d’accompagnamento transito/sicurezza

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento d’accompagnamento transito/sicurezza

L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) si riferisce ai casi in cui viene applicata la procedura di riserva di cui all’articolo 340 ter, paragrafo 7.

Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l’intera dichiarazione.

Le informazioni contenute nel documento d’accompagnamento transito/sicurezza si basano sui dati desunti dalla dichiarazione transito, eventualmente rettificate dall’obbligato principale e/o verificate dall’ufficio di partenza.

La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito/sicurezza può essere di colore verde.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis, 37 e 38, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1.   MRN (numero di riferimento del movimento)

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di transito (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese in cui ha origine il movimento (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

RO

3

Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese stesso.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell’MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri dell’identificatore.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”.

2.   CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00)

Indicare il codice S quando il documento d’accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.

3.   CASELLA FORMULARI (3)

Prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso.

Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).

4.   CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA PRATICA (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,

UCR — numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.

5.   NELLO SPAZIO ALLA DESTRA DELLA CASELLA DESTINATARIO (8)

Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale inviare l’esemplare per il rinvio del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.

6.   CASELLA ALTRO ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

7.   CASELLA UFFICIO DI PARTENZA (C)

Numero di riferimento dell’ufficio di partenza.

Data di accettazione della dichiarazione di transito.

Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

8.   CASELLA CONTROLLO DELL’UFFICIO DI PARTENZA (D)

Risultati del controllo.

Sigilli apposti o indicazione “- -” che identifica la “Dispensa — 99201”.

Eventualmente, la dicitura “Itinerario vincolante”.

Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

9.   FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l’operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito/sicurezza.

Le autorità doganali dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

10.   TRASBORDO: UTILIZZARE LA CASELLA N. 55

Casella trasbordo (55)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.

11.   ALTRI INCIDENTI: UTILIZZARE LA CASELLA N. 56

Casella altri incidenti durante il trasporto (56)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO 45 septies

(di cui all’articolo 358, paragrafo 3)

ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO/SICUREZZA (EATS)

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli transito/sicurezza

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli transito/sicurezza

L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 340 ter, paragrafo 7.

L’elenco degli articoli transito/sicurezza conterrà i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici.

1.

Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 sexies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

2.

Nelle varie caselle della parte “Designazione delle merci”, devono essere stampati i seguenti dati:

a)

casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente;

b)

casella met.pag.spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto;

c)

MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose;

d)

casella formulari (3):

prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso,

seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).»


ALLEGATO III

«ALLEGATO 45 octies

(di cui all’articolo 796 bis)

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI (DAE)

CAPITOLO I

Modello del documento di accompagnamento delle esportazioni

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento delle esportazioni

L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 787, paragrafo 2.

Il documento di accompagnamento delle esportazioni contiene dati validi per tutta la dichiarazione e per un articolo.

Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento delle esportazioni si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1.

CASELLA MRN (NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO)

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagine e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all’allegato 38)

Alfabetico 2

RO

3

Identificatore unico dell’operazione di esportazione per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”.

2.

CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00)

Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento delle esportazioni contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella va lasciata vuota.

3.

CASELLA UFFICIO DOGANALE

Numero di riferimento dell’ufficio di esportazione.

4.

CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN— numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,

UCR— numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.

5.

CASELLA ALTRO ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

6.

Nelle varie caselle della parte “Designazione delle merci”, devono essere stampati i seguenti dati:

a)

casella articolo n. (32) — numero di serie dell’articolo corrente;

b)

casella MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose.

Il documento di accompagnamento delle esportazioni non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO 45 nonies

(di cui all’articolo 796 bis)

ELENCO DI ARTICOLI PER L’ESPORTAZIONE (EAE)

CAPITOLO I

Modello dell’elenco di articoli per l’esportazione

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco di articoli per l’esportazione

L’elenco di articoli per l’esportazione contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell’elenco di articoli per l’esportazione possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici.

1.

Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 octies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2.

Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a)

casella articolo n. (32) — numero di serie dell’articolo corrente;

b)

casella MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose.»


ALLEGATO V

«ALLEGATO 45 decies

[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]

DOCUMENTO SICUREZZA (DS)

CAPITOLO I

Modello del documento di sicurezza

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di sicurezza

Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e le informazioni per un articolo.

Le informazioni contenute nel documento di sicurezza si basano sui dati forniti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria e/o verificate dall’ufficio di entrata o di uscita rispettivamente.

Il documento di sicurezza viene completato dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1.

Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 sexies o riferimenti ad hoc rilasciati dall’ufficio doganale. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2.

Ufficio doganale

Numero di riferimento dell’ufficio di entrata/uscita.

3.

Casella tipo di dichiarazione (1)

Codici “IM” o “EX”, a seconda che il documento contenga dati della dichiarazione sommaria di entrata o di quella di uscita.

4.

Casella numero di riferimento (7)

Inserire LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis.

5.

Casella codice del primo luogo di arrivo (S11)

Codice del primo luogo di arrivo.

6.

Casella data/ora arr. 1o luogo di arrivo sul terr. dogan. (S12)

Inserire la data e l’ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale.

7.

Casella met. pag. spese di trasp. (S29)

Inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

8.

Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.

9.

Casella altro ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

Il documento di sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.»


ALLEGATO VI

«ALLEGATO 45 undecies

[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]

ELENCO DEGLI ARTICOLI SICUREZZA (EAS)

CAPITOLO I

Modello di elenco degli articoli sicurezza

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CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli sicurezza

Le caselle dell’elenco degli articoli non possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione delle varie caselle devono essere stampati come segue.

 

Casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente.

 

Casella met. pag. spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

 

Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.»


ALLEGATO VII

«ALLEGATO 45 duodecies

(di cui all’articolo 787)

DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (DES)

CAPITOLO I

Modello di DAU esportazione/sicurezza

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Image

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il DAU esportazione/sicurezza

L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 787, paragrafo 2.

Il formulario contiene tutte le informazioni necessarie per i dati di esportazione e di uscita in cui i dati di esportazione e di sicurezza sono forniti insieme. Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e informazioni per un articolo. È concepito per essere utilizzato nel contesto del BCP.

Il DAU esportazione/sicurezza è stabilito in tre copie:

 

l’esemplare n. 1, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario,

 

l’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione,

 

l’esemplare n. 3, che è consegnato all’esportatore dopo essere stato vistato dall’amministrazione delle dogane.

Il DAU esportazione/sicurezza contiene dati validi per tutta la dichiarazione.

Le informazioni contenute nel DAU esportazione/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione e di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1.

Casella MRN (numero di riferimento del movimento)

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all’allegato 38)

Alfabetico 2

RO

3

Identificatore unico dell’operazione di esportazione per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”.

2.

Casella numeri di riferimento (7)

Indicare LRN e/o UCR:

LRN— numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,

UCR— numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.

3.

Casella altro ICS (S32)

Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.

Il DAU esportazione/sicurezza non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»


ALLEGATO VIII

«ALLEGATO 45 terdecies

(di cui all’articolo 787)

ELENCO DEGLI ARTICOLI DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (EADES)

CAPITOLO I

Modello di elenco di articoli DAU esportazione/sicurezza

Image

CAPITOLO II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli DAU esportazione/sicurezza

L’elenco di articoli del DAU esportazione/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.

1.

Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 duodecies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli.

2.

Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente,

casella documenti presentati/certificati (44/1): questa casella contiene anche il numero del documento di trasporto, se del caso,

casella MPNU (44/4) — codice ONU merci pericolose.»