|
20.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 411/2009 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e di determinati prodotti a base di pollame. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati («i prodotti in questione») possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni da malattia ed elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. In tale allegato I, parte 2, figurano inoltre modelli di certificati veterinari. Il regolamento (CE) n. 798/2008 dispone inoltre che quando per le importazioni dei prodotti in questione sono previsti esami, campionamento e test per individuare determinate malattie, essi vengano effettuati in conformità del suo allegato III. |
|
(2) |
L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che i prodotti in questione possano essere importati nella Comunità soltanto se il paese terzo informa la Commissione in merito a qualsiasi focolaio iniziale della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e presenta gli isolati virali al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle. |
|
(3) |
Ove nel territorio di un paese terzo, in una sua zona, o in uno o più dei suoi compartimenti venga individuato un focolaio di influenza aviaria, l'autorità competente di detto paese terzo non può più certificare che il proprio territorio, una sua zona o uno o più dei suoi compartimenti, elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, siano indenni da tale malattia. |
|
(4) |
Nell'interesse della salute degli animali e ai fini di prevenzione e monitoraggio dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) a livello comunitario, è opportuno che i focolai iniziali di tale malattia vengano segnalati alla Commissione. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
|
(5) |
Il Canada si è dimostrato in grado di rispondere alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità nelle aziende avicole del proprio territorio riuscendo a impedire la propagazione dell'infezione. |
|
(6) |
Il Canada ha inoltre fornito alla Commissione informazioni dettagliate in merito alla situazione epidemiologica e alle misure prese per contrastare la malattia, compresa una descrizione delle zone in cui si applicano limitazioni ufficiali in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità. |
|
(7) |
La decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (4) ha approvato detto accordo, in base al quale ciascuna delle parti riconosce come equivalente una misura sanitaria presa dall'altra parte, se quest'ultima dimostra oggettivamente che tale misura raggiunge il livello di protezione appropriato. |
|
(8) |
Alla luce di tale accordo e del sistema per contrastare la malattia adottato in Canada, è opportuno applicare disposizioni di certificazione alternative per i pulcini di un giorno e uova da cova originari di zone non comprese tra quelle sottoposte a limitazioni ufficiali in relazione all'influenza aviaria a bassa patogenicità. I modelli dei certificati veterinari per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e uova da cova di pollame diverso dai ratiti vanno pertanto modificati di conseguenza per consentire al Canada di applicare disposizioni di certificazione alternative nel caso di una futura comparsa di focolai di LPAI. |
|
(9) |
L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha recentemente pubblicato raccomandazioni in merito a determinate procedure di trattamento dei prodotti in questione a fini di inattivazione degli agenti patogeni. Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti va pertanto modificato in modo da tener conto di tali raccomandazioni. |
|
(10) |
L'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
|
(11) |
È inoltre opportuno modificare il metodo di esecuzione del test relativo a una sottospecie di Salmonella rilevante per la salute degli animali, al fine di consentire ai paesi terzi di applicare i metodi di laboratorio raccomandati dall'UIE. L'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
|
(12) |
È altresì opportuno rettificare una nota a piè di pagina del modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. L'allegato XI del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
|
(13) |
È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni di certificazione veterinaria applicabili. |
|
(14) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 va perciò modificato di conseguenza. |
|
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
(*1) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.» " |
|
2) |
Gli allegati I, III e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
I prodotti in questione per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono ancora essere importati o transitare nella Comunità fino al 15 luglio 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
ALLEGATO
Gli allegati I, III e XI sono così modificati:
|
1) |
Nell'allegato I, la parte 2 è così modificata:
|
|
2) |
All'allegato III, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Salmonella arizonae
|
|
3) |
L'allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI (di cui all'articolo 18, paragrafo 2) Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti
|