21.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/5


REGOLAMENTO (CE) N. 398/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, con riguardo all'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 338/97 (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare talune misure di controllo del commercio delle specie di flora e di fauna selvatiche, di adottare talune modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e di adottare ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) («la convenzione»), decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 338/97, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per l’adozione di misure intese a modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, al fine di rispettare il termine per l’entrata in vigore delle modifiche delle appendici della convenzione.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1)

l'articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 6, l'alinea è sostituito dal seguente:

«6.   In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nella Comunità:»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In casi particolari di trasbordo marittimo, trasferimento aereo o trasporto ferroviario al momento dell’introduzione nella Comunità, sono accordate dalla Commissione deroghe all’attuazione delle verifiche e alla presentazione dei documenti di importazione presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, per autorizzare l’esecuzione di tali verifiche e la presentazione presso un altro ufficio doganale designato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

2)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi esemplari introdotti nella Comunità tramite una licenza d’importazione rilasciata da un altro Stato membro, l’organo di gestione deve consultare preliminarmente l’organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. La Commissione stabilisce le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’organo di gestione cui siano state comunicate le misure di cui alla lettera a) ne informa la Commissione trasmettendo le proprie osservazioni; ove necessario, la Commissione raccomanda restrizioni alle esportazioni delle specie interessate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

La Commissione stabilisce i criteri per determinare se un esemplare sia nato e sia stato allevato in cattività o sia stato riprodotto artificialmente e se gli scopi perseguiti siano di tipo commerciale, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Se il documento di cui alla lettera b) non è stato rilasciato prima dell’esportazione o della riesportazione, l’esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.   Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un’etichetta il cui modello sia stato fissato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ovvero un’etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti non commerciali, donazioni e scambi tra scienziati ed istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può definire deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell’allegato A, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all’introduzione nella Comunità in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In casi eccezionali e conformemente a criteri definiti dalla Commissione, un organo di gestione può autorizzare l’introduzione nella Comunità ovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

8)

l'articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

ii)

alla lettera c), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni da comunicare e la forma della loro presentazione sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini della preparazione delle modifiche agli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione specifica le informazioni richieste, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

9)

l'articolo 18 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a un mese, un mese e due mesi.»;

10)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1.   La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), all’articolo 15, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione stabilisce il modello dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

3.   La Commissione definisce condizioni e criteri uniformi per quanto riguarda:

a)

il rilascio, la validità e l’uso dei documenti di cui agli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 10;

b)

l’uso di certificati fitosanitari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, punto i);

c)

la definizione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l’identificazione e garantire l’osservanza delle disposizioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

4.   La Commissione adotta, se necessario, ulteriori misure intese ad attuare risoluzioni della conferenza delle parti della convenzione, decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della convenzione e raccomandazioni del segretariato della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

5.   La Commissione procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell’allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della convenzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.»;

11)

all’articolo 21, paragrafo 3, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione, due mesi prima dell’applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, ed in accordo con il gruppo di consulenza scientifica:».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.