13.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/78 |
REGOLAMENTO (CE) N. 389/2009 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 329/2007, nell'allegato IV del regolamento deve figurare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati. |
(2) |
Il 24 aprile 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che i fondi e le risorse economiche di determinate persone giuridiche, entità o organismi dovevano essere congelati. |
(3) |
Occorre modificare opportunamente l'allegato IV. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6
A. |
Persone fisiche — |
B. |
Persone giuridiche, entità e organismi:
|