13.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/78


REGOLAMENTO (CE) N. 389/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 329/2007, nell'allegato IV del regolamento deve figurare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati.

(2)

Il 24 aprile 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che i fondi e le risorse economiche di determinate persone giuridiche, entità o organismi dovevano essere congelati.

(3)

Occorre modificare opportunamente l'allegato IV.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6

A.

Persone fisiche

B.

Persone giuridiche, entità e organismi:

(1)

Korea Mining Development Trading Corporation [alias (a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; (b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; (c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; (d) “KOMID”]. Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale commerciante di armi e principale esportatore di merci e attrezzature connesse ai missili balistici e alle armi convenzionali.

(2)

Korea Ryonbong General Corporation [alias (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION]. Indirizzo: Pot’onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

(3)

Tanchon Commercial Bank [alias (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK]. Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale ente finanziario dell’RPDC per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e merci connesse all'assemblaggio e alla fabbricazione di queste armi.»