9.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 378/2009 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2009
relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus cereus var. toyoi come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Rubinum S.A.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda è corredata delle informazioni e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di microrganismi Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi per coniglie da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'utilizzo del suddetto preparato a base di microrganismi è stato autorizzato in via permanente per i suinetti al di sotto dei due mesi e per le scrofe dal regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione (2), per i suinetti e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (3), per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione (4), per i conigli e i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (5), per i suinetti (due mesi) e per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1143/2007 della Commissione (6) e per dieci anni per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 166/2008 della Commissione (7). |
(5) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della richiesta di autorizzazione per le coniglie da riproduzione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 9 dicembre 2008 che il preparato a base di microrganismi Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente (8). Secondo il suddetto parere, l'impiego del preparato è sicuro per questa ulteriore categoria di animali e comporta notevoli benefici per quanto concerne la produttività globale e la riduzione della mortalità delle nidiate durante l'allattamento. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.
(3) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.
(4) GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3.
(5) GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.
(6) GU L 256 del 2.10.2007, pag. 23.
(7) GU L 50 del 23.2.2008, pag. 11.
(8) The EFSA Journal (2008) 913, pagg. 1-13.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1701 |
Rubinum S.A. |
Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 |
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Coniglie da riproduzione |
— |
0,2 × 109 |
1 × 109 |
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29 maggio 2019 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives