24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/3


REGOLAMENTO (CE) N. 332/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della classificazione di taluni prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre distinguere fra i prodotti della sottovoce 1905 90 20, da un lato, e le preparazioni classificate nella sottovoce 1905 90 90 dall'altro.

(2)

In base alle note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 1905, titolo (B), tale voce comprende un certo numero di prodotti a base di pasta di farina o di fecola per lo più cotti, che si presentano generalmente in forma di dischi o fogli.

(3)

La dicitura «prodotti simili» contenuta nella sottovoce 1905 90 20 non è oggetto di definizione.

(4)

Sono sorte difficoltà relative alla classificazione delle cosiddette «sfoglie di pasta» poiché non sono stati definiti criteri chiari per distinguere fra i prodotti delle due sottovoci 1905 90 20 e 1905 90 90.

(5)

È pertanto opportuno integrare una nota complementare al capitolo 19 che specifichi che la voce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 19 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è integrata la nota complementare che segue:

«3.

La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.