23.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/6


REGOLAMENTO (CE) N. 330/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l’inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell’articolo 121 del trattato CE. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ciascuno Stato membro, nel contesto dell’attuazione di tale regolamento, è tenuto a produrre un IPCA a decorrere dall’indice del gennaio 1997.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (2) definisce la copertura degli IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa monetaria per i consumi finali delle famiglie sostenuta nel territorio economico dello Stato membro in uno dei periodi di tempo confrontati o in entrambi.

(4)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (3) definisce una ripartizione della COICOP/IPCA (4) per divisione (al livello di due cifre), gruppo (al livello di tre cifre) e classe (al livello di quattro cifre).

(5)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (5) efinisce come «periodo di riferimento per la ponderazione» di un IPCA il periodo di dodici mesi di consumo o spesa. Secondo l’articolo 3 dello stesso regolamento gli Stati membri elaborano mensilmente gli IPCA sulla base di ponderazioni che riflettono i modelli di spesa dei consumatori nel corso del periodo di riferimento della ponderazione.

(6)

Pertanto, le ponderazioni al livello delle divisioni, dei gruppi e delle classi della COICOP/IPCA non devono variare da un mese all’altro nel corso dell’anno. Tuttavia ponderazioni ad un livello più dettagliato della COICOP/IPCA possono riflettere modelli di consumo a variazione stagionale. Benché gli indici con o senza variabilità della ponderazione stagionale corrispondano a obiettivi statistici diversi, l’imposizione di restrizioni alla metodologia può garantire la necessaria comparabilità tra queste due impostazioni, nonché la comparabilità tra Stati membri nell’ambito delle stesse.

(7)

In alcuni periodi di un ciclo annuale i prodotti stagionali non sono normalmente disponibili o sono acquistati in quantità irrilevanti e, secondo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1749/96, quando campioni mirati non richiedono una rilevazione mensile dei prezzi reali nell’arco dell’anno sono utilizzati al loro posto prezzi stimati.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (6) definisce il quadro di riferimento per le revisioni degli IPCA.

(9)

Secondo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95, gli IPCA che differiscono a causa di diversità nei concetti, nei metodi o nelle pratiche che intervengono nella loro definizione e nel loro calcolo non devono essere considerati comparabili. Le metodologie applicate negli Stati membri per il trattamento dei prodotti stagionali variano notevolmente e i risultati possono non essere sufficientemente comparabili. Occorre pertanto armonizzare il trattamento dei prodotti stagionali negli IPCA, affinché gli IPCA così ottenuti rispondano ai requisiti di comparabilità, affidabilità e pertinenza di cui all’articolo 4, terzo comma, e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

(10)

Come disposto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, è stata consultata la Banca centrale europea (7).

(11)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce norme minime relative al trattamento dei prodotti stagionali al fine di migliorare comparabilità, affidabilità e pertinenza degli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«prodotti stagionali», i beni e i servizi non acquistabili o acquistati in volumi modesti o irrilevanti in alcuni periodi di un normale ciclo annuale. Per periodo stagionale si intende un periodo della durata minima di un mese;

2)

«suddivisione della COICOP/IPCA», la classe COICOP/IPCA nel caso dei beni e servizi di una classe COICOP/IPCA e il gruppo COICOP/IPCA per i gruppi non suddivisi in classi secondo la classificazione armonizzata COICOP/IPCA di cui al regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (9);

3)

«stima controstagionale», la stima del prezzo di un prodotto offerto fuori stagione, così stabilita:

nel primo mese del periodo fuori stagione il prezzo stimato corrisponde al prezzo normale osservato nel corso del precedente periodo stagionale, e

dal secondo mese in poi, il prezzo stimato corrisponde al prezzo stimato per il mese precedente, corretto in funzione della variazione media dei prezzi osservati per l’insieme dei prodotti appartenenti alla stessa suddivisione della COICOP/IPCA che sono prodotti stagionali nel periodo interessato;

4)

«stima omnistagionale», la stima del prezzo di un prodotto offerto fuori stagione, così stabilita:

nel primo mese del periodo fuori stagione il prezzo stimato corrisponde al prezzo normale osservato nel corso del precedente periodo stagionale, e

dal secondo mese in poi, il prezzo stimato corrisponde al prezzo stimato per il mese precedente, corretto in funzione della variazione media dei prezzi osservati per l’insieme dei prodotti appartenenti alla stessa suddivisione della COICOP/IPCA;

5)

«indice annuale a ponderazione costante», un indice di prezzo per il quale sono utilizzate ponderazioni che non variano da un mese all’altro nell’arco dello stesso anno a tutti i livelli di calcolo dell’indice;

6)

«indice di classe a ponderazione stagionale», un indice di prezzo per il quale sono utilizzate ponderazioni che nell’arco dello stesso anno:

non variano da un mese all’altro per ciascuna delle suddivisioni COICOP/IPCA considerata nel suo insieme,

non variano da un mese all’altro per i prodotti di una suddivisione COICOP/IPCA che non comprende prodotti stagionali,

nel periodo stagionale non variano da un mese all’altro per i prodotti di una suddivisione COICOP/IPCA che comprende prodotti stagionali, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per consentire variazioni mensili nella composizione del paniere.

Articolo 3

Campo d’applicazione

1.   Le norme minime si applicano ai prodotti stagionali delle classi e dei gruppi COICOP/IPCA seguenti:

01.1.3

Pesci

01.1.6

Frutta

01.1.7

Ortaggi o legumi

03.1

Abbigliamento

03.2

Calzature

2.   Se del caso, le norme minime servono da riferimento anche nel caso di prodotti stagionali di classi e gruppi COICOP/IPCA diversi da quelli indicati al paragrafo 1.

Articolo 4

Norme minime

1.   In un dato mese, i prodotti stagionali sono considerati di stagione o fuori stagione. I periodi stagionali possono variare da un anno all’altro.

2.   Un sottoindice IPCA al livello di un gruppo di prodotti elementare è un indice annuale a ponderazione costante o un indice di classe a ponderazione stagionale.

3.   Nel caso di un IPCA che è un indice annuale a ponderazione costante, per i prodotti stagionali fuori stagione sono utilizzati prezzi stimati, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1749/96.

4.   Nel caso di un IPCA che è un indice annuale a ponderazione costante, il prezzo stimato di un prodotto stagionale fuori stagione è stabilito o con una stima controstagionale o mediante una stima omnistagionale. La stima controstagionale è da preferirsi se ritenuta possibile dallo Stato membro in rapporto ai prezzi osservati disponibili, ad esempio nel caso dell’abbigliamento e delle calzature. Se la stima controstagionale non è possibile, è utilizzata la stima omnistagionale.

5.   Nel caso di un IPCA che è un indice di classe a ponderazione stagionale, un prodotto stagionale che è fuori stagione ha peso zero.

6.   Nel caso di un IPCA che è un indice annuale a ponderazione costante, le stime possono essere realizzate anche ad un livello più dettagliato della suddivisione della COICOP/IPCA, come per gli strati, se si utilizza un campione stratificato. Nel caso di un IPCA che è un indice di classe a ponderazione stagionale, le ponderazioni stagionali possono essere stabilite anche ad un livello più dettagliato.

7.   Le variazioni dei prezzi dei prodotti stagionali per i quali la quota della spesa totale per consumi coperta dall’IPCA nel corso di un normale periodo stagionale è probabile che rappresenti almeno il due per mille, sono rispecchiate nell’IPCA.

8.   Le ponderazioni per i prodotti stagionali sono stabilite e aggiornate secondo le necessità conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2454/97. Gli indici utilizzati per l’aggiornamento annuale delle ponderazioni dei prezzi, quando il calcolo dell’indice lo richiede, si riferiscono ai prezzi medi del mese utilizzato per l’aggiornamento.

Articolo 5

Comparabilità

Sono ritenuti comparabili gli IPCA stabiliti secondo norme diverse da quelle previste dall’articolo 4 del presente regolamento, se sono indici che non si discostano sistematicamente dall’indice stabilito conformemente alle disposizioni del presente regolamento:

a)

di più di un decimo di punto percentuale, in media, su un anno rispetto all’anno precedente per l’IPCA relativo a tutte le voci;

b)

di più di tre, quattro o cinque decimi di punto percentuale, in media, su un anno rispetto all’anno precedente per una divisione, un gruppo o una classe della COICOP/IPCA;

c)

di più di un decimo di punto percentuale, in media, su un mese rispetto al mese precedente per l’IPCA relativo a tutte le voci.

Articolo 6

Applicazione

Le modifiche introdotte dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 4, si applicano a decorrere dal dicembre 2010 e prendono effetto con l’indice relativo al gennaio 2011.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)   GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2)   GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

(3)   GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.

(4)  Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adeguata alle esigenze dell’IPCA.

(5)   GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24.

(6)   GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.

(7)   GU C 58 del 12.3.2009, pag. 1.

(8)   GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(9)   GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1.