23.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/3


REGOLAMENTO (CE) N. 329/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l’articolo 17, lettere b), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di queste statistiche è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (3) contiene le definizioni delle variabili.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 (4), dispone che gli Stati membri effettuino studi per valutare la fattibilità della trasmissione delle variabili ore di lavoro e retribuzioni lorde per i settori del commercio al dettaglio e degli altri servizi.

(4)

Ai fini della politica monetaria della Comunità, è necessario sviluppare le statistiche congiunturali specie per quanto riguarda i servizi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in campi di particolare importanza per lo studio del ciclo economico.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/98.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 del 19 maggio 1998 sono modificati come indicato nell’allegato I del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(4)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.

(5)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

1.

L’allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:

a)

alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 1, nella tabella sono inserite le seguenti variabili:

«220

Ore di lavoro

230

Retribuzioni lorde»

b)

alla lettera d) («Forma»), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. La trasmissione della variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) con correzione per i giorni lavorativi è richiesta al più tardi dal 31 marzo 2015. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L’elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 18.»

c)

alla lettera e) («Periodo di riferimento»), nella tabella sono inserite le seguenti variabili:

«220

trimestre

230

trimestre»

d)

alla lettera f) («Livello di dettaglio»), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La variabile relativa al fatturato (n. 120) e quelle relative al deflatore delle vendite e al volume delle vendite (nn. 330 e 123) devono essere trasmesse secondo i livelli di dettaglio definiti ai punti 2 e 3. La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa secondo il livello di dettaglio definito al punto 4. Le variabili relative alle ore di lavoro (n. 220) e alle retribuzioni lorde (n. 230) devono essere trasmesse secondo la divisione 47 della NACE Rev. 2.»

e)

alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea. Le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) devono essere trasmesse entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.»;

f)

alla lettera i) («Primo anno di riferimento»), è aggiunto il comma seguente:

«Il primo periodo di riferimento per le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) è al più tardi il primo trimestre 2010 con effetto dall’introduzione dell’anno base 2010 nel 2013.»

2.

L’allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:

a)

alla lettera c) («Elenco delle variabili»), punto 1, nella tabella sono inserite le seguenti variabili:

«220

Ore di lavoro

230

Retribuzioni lorde»

b)

alla lettera d) («Forma»), punto 2, è aggiunto il comma seguente:

«La variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) deve essere trasmessa con correzione per i giorni lavorativi al più tardi dal 31 marzo 2015.»

c)

alla lettera f) («Livello di dettaglio»), punto 2, è aggiunto il comma seguente:

«Le variabili relative alle ore di lavoro (n. 220) e alle retribuzioni lorde (n. 230) sono trasmesse secondo i seguenti raggruppamenti della NACE Rev. 2:

divisioni 45 e 46;

sezioni H, I e J;

somma di 69, 70.2, 71, 73 e 74;

somma di 78, 79, 80, 81.2 e 82.»

d)

alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), nella tabella sono inserite le seguenti variabili:

«220

3 mesi

230

3 mesi»

e)

alla lettera i) («Primo periodo di riferimento»), è aggiunto il comma seguente:

«Il primo periodo di riferimento per le variabili ore di lavoro (n. 220) e retribuzioni lorde (n. 230) è al più tardi il primo trimestre 2010 con effetto dall’introduzione dell’anno base 2010 nel 2013.»