23.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 329/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l’articolo 17, lettere b), d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di queste statistiche è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (3) contiene le definizioni delle variabili. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 (4), dispone che gli Stati membri effettuino studi per valutare la fattibilità della trasmissione delle variabili ore di lavoro e retribuzioni lorde per i settori del commercio al dettaglio e degli altri servizi. |
(4) |
Ai fini della politica monetaria della Comunità, è necessario sviluppare le statistiche congiunturali specie per quanto riguarda i servizi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in campi di particolare importanza per lo studio del ciclo economico. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/98. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo unico
Gli allegati C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 del 19 maggio 1998 sono modificati come indicato nell’allegato I del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.
(2) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.
(4) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1.
(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO
1. |
L’allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
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2. |
L’allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
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