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21.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 319/2009 DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2009
che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dalla Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Inchieste precedenti e misure antidumping
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(1) |
In seguito al procedimento antidumping avviato nell’ottobre 2004 (2), la Commissione ha imposto, con il regolamento (CE) n. 628/2005 (3), dazi antidumping provvisori sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia sotto forma di dazi ad valorem. |
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(2) |
Il 1o luglio 2005, con il regolamento (CE) n. 1010/2005 (4), la Commissione ha modificato la forma dei dazi provvisori stabilendo un prezzo minimo all’importazione. |
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(3) |
Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 85/2006 (5), ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia («l’inchiesta iniziale» e «il regolamento definitivo»). Il dazio antidumping definitivo è stato imposto sotto forma di un prezzo minimo all’importazione. |
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(4) |
In seguito a un riesame intermedio vertente unicamente sul dumping e volto a determinare se fosse opportuno mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 685/2008 (6), ha abrogato le misure antidumping istituite dal regolamento definitivo. |
2. Avvio dell’inchiesta di riesame
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(5) |
Un riesame intermedio parziale è stato avviato dalla Commissione di propria iniziativa dopo che il tribunale amministrativo di Tallinn ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla possibilità che le spine dorsali congelate di salmone, ancora con polpa («le spine dorsali di salmone»), rientrassero in uno dei codici TARIC di cui all’articolo 1 del regolamento definitivo. L’articolo 1 del regolamento definitivo istituisce misure a diversi livelli a seconda del tipo di presentazione del prodotto in esame. Una di queste presentazioni relativa al salmone d’allevamento è la seguente: «altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato». |
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(6) |
Si è quindi ritenuto opportuno verificare se le spine dorsali congelate di salmone rientrassero nella definizione del prodotto in esame, in particolare della presentazione «altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato»; la conclusione di questo riesame poteva avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data d’istituzione delle misure antidumping in questione. |
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(7) |
Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con parere («il parere di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7), l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili al salmone d’allevamento originario della Norvegia a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo il riesame limitato alla definizione del prodotto. |
B. PRESENTE INCHIESTA
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(8) |
La Commissione ha ufficialmente informato le autorità norvegesi, l’associazione dei produttori norvegesi, gli importatori noti nella Comunità, gli utilizzatori noti nella Comunità, le associazioni di produttori nella Comunità e altri produttori noti nella Comunità dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere i loro punti di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito dall’avviso di apertura. |
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(9) |
La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono fatte conoscere entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. |
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(10) |
Per quanto riguarda la portata del riesame parziale, nessun periodo d’inchiesta è stato fissato ai fini del riesame parziale. Le informazioni comunicate nelle risposte al questionario comprendono il periodo dal 2005 al 2007 («il periodo considerato»). Durante il periodo considerato, sono state chieste informazioni relative ai volumi d’acquisto, ai volumi delle vendite e al loro valore. Le parti interessate sono state inoltre invitate a presentare osservazioni su eventuali differenze o somiglianze tra le spine dorsali di salmone e il salmone d’allevamento per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche, chimiche e/o biologiche, le loro utilizzazioni finali, la loro intercambiabilità e la loro reciproca concorrenza. |
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(11) |
Due importatori nella Comunità, nonché l’associazione dei produttori norvegesi hanno cooperato nel quadro della presente inchiesta e fornito le informazioni di base richieste. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini di un chiarimento della definizione delle misure antidumping in vigore e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:
È stato visitato anche il seguente trasformatore di spine dorsali di salmone:
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(12) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base delle quali sono state formulate le presenti conclusioni. Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato concesso alle parti un termine per formulare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate conseguentemente. |
C. PRODOTTO IN QUESTIONE
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(13) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, vale a dire il salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, originario della Norvegia («il prodotto in questione»). La definizione esclude altri prodotti simili della piscicoltura, quali le trote grosse salmonate, la biomassa (salmone vivo) nonché i salmoni allo stato libero e i prodotti ulteriormente preparati come il salmone affumicato. |
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(14) |
Il prodotto è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 19 13 ed ex 0304 29 13 , che corrispondono a diverse presentazioni del prodotto stesso (pesci freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci congelati e filetti congelati). |
D. RISULTATI DELL’INCHIESTA
1. Metodologia
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(15) |
Al fine di valutare se le spine dorsali di salmone dovessero rientrare nella definizione del prodotto dell’articolo 1 del regolamento definitivo, si è esaminato se le spine dorsali di salmone e il salmone d’allevamento condividessero le stesse caratteristiche fisiche e/o biologiche di base e le stesse utilizzazioni finali fondamentali. A tale proposito, è stato necessario valutare anche la fungibilità e la concorrenza tra le spine dorsali di salmone e altri salmoni d’allevamento nella Comunità. |
2. Caratteristiche fisiche di base
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(16) |
La spina dorsale di salmone, che rappresenta di solito circa il 10 % del totale del peso del pesce, è un sottoprodotto derivante dall’operazione di filettatura del salmone. Dopo le operazioni di eviscerazione e decapitazione, i filetti sono ottenuti tagliando il salmone in almeno tre pezzi separati: due filetti e una spina dorsale cui rimane sempre attaccata una certa quantità di polpa. Un livello più approfondito di rifilatura può essere realizzato mediante ulteriori operazioni quali la rimozione delle pinne natatorie dorsali, della clavicola, delle spine epipleurali, delle pareti addominali e della pelle. |
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(17) |
L’articolo 1 del regolamento definitivo fa riferimento a vari tipi di presentazione di salmone d’allevamento, compresi i pesci interi, i pesci interi eviscerati non decapitati e i filetti in diverse presentazioni (peso, con o senza pelle). |
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(18) |
È indubbio che le spine dorsali di salmone non rientrano nei tipi di presentazione che designano i pesci interi, eviscerati non decapitati, eviscerati e decapitati, o qualunque altro tipo di presentazione che designa filetti elencati nell’articolo 1 del regolamento definitivo. Le spine dorsali di salmone sono infatti chiaramente e facilmente differenziabili da questi tipi di presentazione poiché, come è stato sottolineato in precedenza, hanno caratteristiche fisiche chiaramente differenti. |
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(19) |
Si pone quindi la questione di sapere se le spine dorsali di salmone rientrano nella categoria «altro» menzionata all’articolo 1 del regolamento definitivo, che comprende i salmoni eviscerati decapitati (freschi, refrigerati o congelati) ma non si limita a questo tipo di presentazione. |
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(20) |
A tale proposito, si è considerato che il regolamento definitivo distingueva unicamente tra due tipi di prodotti: il salmone in filetti e il salmone non presentato in filetti, con quest’ultima denominazione facente riferimento al salmone intero. Ciò risulta dall’inchiesta iniziale, per la quale le informazioni sono state raccolte solo per il pesce intero e i filetti e non per le altre parti del pesce. Conseguentemente, i prezzi minimi all’importazione sono stati calcolati basandosi unicamente su tali informazioni. Sembra pertanto che all’epoca l’inchiesta non intendesse prendere in considerazione le spine dorsali di salmone, anche se esse non sono state esplicitamente escluse. |
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(21) |
Come indicato in precedenza, una certa quantità di polpa rimane sempre attaccata alla spina dorsale e tale polpa è anche parzialmente destinata al consumo umano. Le spine dorsali, tuttavia, come indica il loro nome, sono caratterizzate essenzialmente dalle loro spine, mentre il salmone di allevamento, sia esso o no in filetti, è caratterizzato dalla sua carne. In effetti la spina dorsale del salmone rappresenta tra il 25 e il 40 % del peso di quest’ultima. La carne attaccata alla spina dorsale rappresenta quindi solo tra il 2,5 e il 4 % del peso totale del pesce, mentre la carne di salmone del pesce intero rappresenta più del 65 % del peso totale del pesce. |
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(22) |
Si è concluso pertanto che le spine dorsali di salmone e il salmone d’allevamento, come definiti dal regolamento definitivo, non condividono le stesse caratteristiche fisiche di base. |
3. Utilizzazioni finali fondamentali e fungibilità
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(23) |
L’inchiesta ha mostrato inoltre che il salmone d’allevamento come definito nel regolamento definitivo è destinato a molte utilizzazioni di alto livello. Questo prodotto sarà commercializzato in varie presentazioni: pesce eviscerato con o senza testa, sotto forma di filetto, di trancia o tagliato come filetto prima di essere affumicato o marinato. Questi prodotti sono abitualmente venduti nei supermercati o sono oggetto di una nuova trasformazione prima di essere proposti a ristoranti o a negozi specializzati. Quanto al loro livello di prezzo, saranno descritti nella loro pubblicità come prodotti di alto livello e possono essere considerati come prodotti di lusso. |
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(24) |
Molto spesso, le spine dorsali di salmone sono considerate come scarti e sono eliminate dopo l’operazione di filettatura. Quando non sono eliminate nel centro di confezionamento dove avviene la filettatura, le spine dorsali di salmone sono nella maggior parte dei casi vendute come prodotti di qualità inferiore e utilizzate principalmente per i prodotti alimentari per animali, ma anche come ingredienti per minestre, hamburger e paté. Solo in alcuni casi, le spine dorsali di salmone saranno affumicate e vendute come tali (vale a dire senza una previa eliminazione della polpa) per il consumo umano. La carne affumicata della spina dorsale sarà tuttavia ulteriormente limitata in peso. |
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(25) |
Dalle informazioni raccolte risulta che le spine dorsali di salmone sono vendute a un livello di prezzo significativamente inferiore a quello del salmone d’allevamento. Mentre il prezzo del salmone d’allevamento all’importazione non è mai sceso al di sotto di 2,88 EUR/kg tra gennaio 2006 e luglio 2008, il prezzo all’importazione delle spine dorsali di salmone era in media pari a 0,50 EUR/kg nello stesso periodo. È inoltre opportuno rilevare che, mentre il prezzo del salmone d’allevamento ha subito forti fluttuazioni durante il periodo indicato, il prezzo delle spine dorsali di salmone è rimasto stabile. |
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(26) |
Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che i due prodotti non condividono le stesse utilizzazioni finali fondamentali e che sono destinati a mercati diversi. Il salmone d’allevamento è un prodotto di qualità superiore, mentre la spina dorsale di salmone è un sottoprodotto del salmone destinato a un mercato di gamma inferiore ed utilizzato principalmente come ingrediente per i prodotti alimentari per animali o nell’industria alimentare. |
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(27) |
Dalle considerazioni precedenti risulta che il salmone d’allevamento e le spine dorsali di salmone non hanno le stesse utilizzazioni finali fondamentali e non sono fungibili. |
E. CONCLUSIONI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
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(28) |
Le precedenti constatazioni mostrano che le spine dorsali di salmone e il salmone d’allevamento, come definiti nel regolamento definitivo, non condividono le stesse caratteristiche fisiche di base e non hanno le stesse utilizzazioni finali fondamentali. Questi prodotti non sono fungibili e non sono in concorrenza diretta sul mercato. Si è pertanto concluso che le spine dorsali di salmone e il salmone d’allevamento, come definiti nel regolamento definitivo, sono due prodotti differenti. Considerando che le spine dorsali di salmone non rientravano nell’ambito dell’inchiesta iniziale, il dazio antidumping non avrebbe dovuto essere applicato alle importazioni di spine dorsali di salmone. |
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(29) |
Tenuto conto di quanto precede, è opportuno precisare retroattivamente il campo d’applicazione delle misure mediante una modifica del regolamento definitivo. |
F. APPLICAZIONE RETROATTIVA
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(30) |
Poiché la presente inchiesta di riesame si limita al chiarimento della definizione del prodotto e le spine dorsali di salmone non erano né coperte dall’inchiesta iniziale, né oggetto della misura antidumping che ne è derivata, si è ritenuto opportuno applicare tali conclusioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo e quindi a tutte le importazioni soggette a dazi provvisori. |
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(31) |
Di conseguenza, i dazi provvisori percepiti definitivamente e i dazi antidumping definitivi versati a titolo del regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di spine dorsali di salmone nella Comunità devono essere rimborsati o abbonati. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero) anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 («salmone d’allevamento») originarie della Norvegia. Le spine dorsali di salmone, composte di lische di pesce in parte coperte di carne, in quanto sottoprodotto commestibile dell’industria della pesca ed essendo classificate ai codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , non sono coperte dal dazio antidumping definitivo purché la carne attaccata alla spina dorsale non superi il 40 % del peso della spina dorsale di salmone.»
Articolo 2
Per quanto riguarda le merci non coperte dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006, come modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 85/2006 nella sua versione iniziale, nonché i dazi antidumping provvisori definitivamente percepiti conformemente all’articolo 2 di tale regolamento sono rimborsati o abbonati.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8), è prorogato di due anni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 21 gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
K. SCHWARZENBERG
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU C 261 del 23.10.2004, pag. 8.
(3) GU L 104 del 23.4.2005, pag. 5.
(4) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 32.
(5) GU L 15 del 20.1.2006, pag. 1.
(6) GU L 192 del 19.7.2008, pag. 5.