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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 318/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1914/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
Tenuto conto dell’esperienza acquisita in occasione dell’applicazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione (2), occorre fornire alcune precisazioni alle procedure di modifica del programma previste per tale articolo. Occorre anticipare la scadenza per la presentazione delle domande annuali di modifica del programma per evitare che le decisioni di approvazione siano adottate tardivamente. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche approvate si applichino a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre, occorre precisare meglio talune regole per le modifiche meno importanti che devono essere comunicate alla Commissione soltanto a titolo informativo. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1914/2006 va quindi modificato di conseguenza. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Modifiche del programma
1. Le modifiche del programma approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:
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a) |
i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma; |
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b) |
gli effetti della modifica previsti; |
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c) |
le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni. |
Tranne nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, la Grecia presenta le domande di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Tali domande di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 1o agosto di ogni anno.
Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, la Grecia applica le modifiche richieste a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della domanda di modifica.
Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata alla Grecia entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.
Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa la Grecia e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.
2. In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte della Grecia e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006:
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a) |
l’inserimento nel programma di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e |
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b) |
l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica. |
Le modifiche in tal modo approvate si applicano a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro notifica.
3. La Grecia è autorizzata a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:
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a) |
per quanto riguarda il bilancio preventivo di approvvigionamento, le modifiche delle quantità di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento e di conseguenza l’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ciascuna gamma di prodotti; |
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b) |
nel caso del sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura; e |
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c) |
modifiche derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*1) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi. |
Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse devono essere debitamente spiegate e giustificate e possono essere attuate non più di una volta all’anno tranne nei seguenti casi:
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a) |
forza maggiore e circostanze eccezionali; |
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b) |
modifica dei quantitativi di prodotto che rientrano nel regime di approvvigionamento; |
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c) |
modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87; |
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d) |
trasferimenti finanziari all’interno delle misure di sostegno alla produzione. Queste ultime modifiche, tuttavia, devono essere notificate entro il 30 aprile dell’anno seguente l’anno civile al quale si riferisce la dotazione finanziaria modificata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 17 aprile 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione