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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 316/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e e),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2) al fine di proseguire l’integrazione progressiva di ulteriori settori nel regime di pagamento unico e di estendere il disaccoppiamento. Di conseguenza taluni regimi di aiuto hanno cessato di esistere e, pertanto, non sono più necessarie le corrispondenti modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (3). |
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(2) |
Nella Francia metropolitana e in Italia sono state introdotte recentemente nuove tecniche di coltivazione del riso che impongono di ritardare la semina. È pertanto opportuno differire il termine per la semina per consentire agli agricoltori di Italia e Francia di beneficiare dell’aiuto specifico per il riso. |
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(3) |
A norma del precedente articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri potevano decidere di applicare il regime di pagamento unico al più tardi dopo un periodo transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2006. Di conseguenza, non sono più applicabili taluni pagamenti per i bovini di cui al capitolo 12 di tale regolamento, che gli Stati membri erano autorizzati a erogare esclusivamente durante il periodo transitorio. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 1973/2004 relative a tali pagamenti. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (4), recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo è stato modificato e a decorrere dal 2009 si applica direttamente al regime di pagamento unico per superficie. È opportuno pertanto eliminare dal regolamento (CE) n. 1973/2004 le disposizioni relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 al regime unico di pagamento per superficie. |
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(5) |
Nel 2009 il cofinanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi riguarda esclusivamente la Bulgaria e la Romania. È opportuno, pertanto, aggiornare le norme in materia di controllo e sanzioni relative al cofinanziamento. |
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(6) |
Il programma di ritiro dalla produzione si applica esclusivamente nella forma del ritiro volontario dalla produzione di cui all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli agricoltori degli Stati membri che applicano i pagamenti per superficie per i seminativi conformemente all’articolo 66 di tale regolamento. Allo scopo di semplificare l’applicazione del cosiddetto «regime applicabile alla coltivazione di prodotti non alimentari», di cui al capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno escludere da tale regime le superfici agricole utilizzate per la coltivazione di prodotti ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi. |
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(7) |
L'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce che la resa lattiera media da utilizzare per calcolare il numero di vacche nutrici ammissibili in applicazione dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1973/2004. Tale allegato fissa per la Spagna una resa lattiera media di 4 650 chilogrammi. La Spagna ha chiesto una revisione della resa lattiera media. Alla luce dell'andamento del settore lattiero-caseario in Spagna, che ha registrato un aumento costante delle rese delle mandrie lattiere a seguito di un processo di ristrutturazione che ha interessato sia il numero che le dimensioni delle aziende, è opportuno aggiornare tale allegato. |
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(8) |
La decisione C(2004) 1439 della Commissione, del 29 aprile 2004, è stata modificata per fissare a 1 880 ettari la superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie nella Repubblica slovacca a decorrere dal 2009. Questa cifra deve quindi comparire anche nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004. |
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(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1973/2004. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 1, la lettera h) è soppressa; |
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
all’articolo 4 il riferimento all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è soppresso; |
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4) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Termini per la semina Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:
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5) |
il capitolo 9 «Aiuto regionale specifico per i seminativi» è soppresso; |
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6) |
al capitolo 13, la sezione 2 «Premio di destagionalizzazione» (articoli 96, 97 e 98), l’articolo 117, la sottosezione 2 «Regime di pagamento per l’estensivizzazione» della sezione 4 (articoli 118 e 119), la sezione 6 «Pagamenti supplementari» (articolo 125) e l’articolo 133 sono soppressi; |
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7) |
l’articolo 126 è modificato come segue:
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8) |
all’articolo 127, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l’anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.»; |
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9) |
l’articolo 130 è sostituito dal seguente: «Articolo 130 Determinazione delle quote latte individuali Fino al termine del settimo periodo di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*1), in deroga all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell’articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell’applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, il 1o aprile è la data che determina il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici. |
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10) |
all’articolo 131, il paragrafo 6 è soppresso; |
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11) |
al capitolo 14, gli articoli 136, 137 e 138 sono soppressi; |
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12) |
all’articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per il 2009 il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati in Bulgaria e in Romania, a norma dell’allegato VIII, sezione I, punto E, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»; |
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13) |
all’articolo 143, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I terreni ritirati dalla produzione nell’ambito dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere utilizzati, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del medesimo regolamento, per la produzione di materie prime utili per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale alle condizioni di cui al presente capitolo.»; |
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14) |
all’articolo 145, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi materia prima agricola, fatta eccezione per i seminativi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere coltivata sulle superfici ritirate dalla produzione conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, di tale regolamento.»; |
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15) |
all’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), le parole introduttive sono sostituite dalle seguenti: «utilizzare materie prime agricole definite fatta eccezione per i seminativi di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003, a condizione che siano messe in atto tutte le misure di controllo adeguate.»; |
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16) |
all’articolo 147, il paragrafo 5 è soppresso; |
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17) |
l’articolo 149 è soppresso; |
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18) |
all’articolo 158, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all’autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando la destinazione d’uso di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell’articolo 152.»; |
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19) |
all’articolo 159, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’obbligo di trasformare a titolo principale i quantitativi di materia prima nei prodotti finiti indicati nel contratto e la realizzazione della trasformazione entro il 31 luglio del secondo anno successivo all’anno di raccolta della materia prima, costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»; |
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20) |
all’allegato XVI il dato relativo alla Spagna è sostituito da «6 500»; |
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21) |
all’allegato XVIII sono soppressi i punti 2 «Premio di destagionalizzazione», 4 «Pagamento per l’estensivizzazione» e 5 «Premio esente dal coefficiente di densità»; |
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22) |
all’allegato XXI il dato relativo alla superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie per la Slovacchia è sostituito da «1 880». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.