15.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/33


REGOLAMENTO (CE) N. 304/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2009

che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

All’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecocompatibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti.

(2)

È opportuno che l’aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (CE) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.

(3)

Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l’altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm3. Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (2). Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le PCDD e i PCDF fissati nella direttiva 2000/76/CE, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no.

(4)

Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l’applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004.

(5)

I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di PCDD e PCDF sono stati aggiornati nel 2005 dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.

(8)

Il comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non ha espresso un parere sulle misure contenute nel presente regolamento entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/2004, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

(2)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(3)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(4)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:

1)

l’allegato IV è modificato come segue:

il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente:

«(**)

Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003 »;

2)

l’allegato V è modificato come segue:

a)

la parte 1 è modificata come segue:

i)

il testo seguente è aggiunto dopo «R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB»:

«R4

riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell’acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (*1), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

(*1)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.» "

ii)

la frase seguente è inserita prima dell’ultima frase:

«Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.»;

b)

nella parte 2, la nota 6 è sostituita dalla seguente:

«(6)

Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003 ».


(*1)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.» »