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15.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 304/2009 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2009
che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
All’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecocompatibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti. |
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(2) |
È opportuno che l’aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (CE) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti. |
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(3) |
Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l’altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm3. Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (2). Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le PCDD e i PCDF fissati nella direttiva 2000/76/CE, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no. |
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(4) |
Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l’applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. |
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(5) |
I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di PCDD e PCDF sono stati aggiornati nel 2005 dall’Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004. |
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(8) |
Il comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non ha espresso un parere sulle misure contenute nel presente regolamento entro il termine fissato dal suo presidente e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché il Consiglio non ha adottato i provvedimenti proposti né espresso la sua opposizione agli stessi entro il termine di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/2004, conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4), i provvedimenti devono essere adottati dalla Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.
(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
ALLEGATO
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:
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1) |
l’allegato IV è modificato come segue: il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente:
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2) |
l’allegato V è modificato come segue:
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