7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/11


REGOLAMENTO (CE) N. 279/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, sollecitando l’aggiunta della professione di odontotecnico (zubný technik), che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, come risulta dal regolamento n. 742/2004 Racc. del governo sulle qualifiche professionali dei professionisti del settore della sanità.

(2)

La Danimarca ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, chiedendo che da esso venga depennata la professione di ottico (optometrist), che è stata elevata al rango di diploma, come previsto dall’articolo 11, lettera d), della stessa direttiva, e non soddisfa più pertanto le condizioni prescritte dall’articolo 11, lettera c), punto ii). La Danimarca ha inoltre sollecitato il ritiro dall’allegato II della direttiva 2005/36/CE delle professioni di meccanico ortopedico (ortopædimekaniker) e di calzolaio ortopedico (ortopædiskomager), che non sono più regolamentate in Danimarca.

(3)

Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento per le qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come segue:

1)

al punto 1, alla voce «in Slovacchia» è aggiunto il testo seguente:

«—

odontotecnico (zubný technik),

ciclo di studi e di formazione avente una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8 o 9 anni di istruzione elementare, 4 anni di scuola secondaria seguita da 2 anni di insegnamento post-secondario in un istituto secondario di assistenza sanitaria, coronati da un esame di maturità a carattere teorico-pratico (maturitné vysvedčenie).»;

2)

al punto 2 sono soppressi la voce «in Danimarca» e il testo riguardante la Danimarca.