3.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/16


REGOLAMENTO (CE) N. 274/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l’isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del suddetto regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità particolari d’applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda i titoli d’esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). Tuttavia, il limite quantitativo deve essere fissato per ogni singola campagna tenendo conto delle eventuali possibilità sui mercati di esportazione.

(3)

Le esportazioni dalla Comunità rappresentano una parte consistente dell’attività economica di taluni produttori comunitari di zucchero e di isoglucosio, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori della Comunità. Le esportazioni di zucchero e di isoglucosio verso tali mercati potrebbero essere economicamente vitali anche senza l’assegnazione di restituzioni all’esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori comunitari interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(4)

Per la campagna 2009/2010, si calcola che la fissazione del limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota, corrisponderebbe alla domanda del mercato.

(5)

Le esportazioni comunitarie di zucchero verso talune destinazioni prossime e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti comunitari un trattamento preferenziale all’importazione si trovano attualmente in una posizione concorrenziale favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire abusi associati alla reimportazione o alla reintroduzione nella Comunità di zucchero fuori quota, è necessario escludere talune destinazioni prossime dalle destinazioni ammissibili.

(6)

In considerazione dei possibili rischi di frode più limitati per quanto riguarda l’isoglucosio per via della natura del prodotto, non occorre limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(7)

Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

1.   Per la campagna 2009/2010, che ha inizio il 1o ottobre 2009 e termina il 30 settembre 2010, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.

2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (3), il Montenegro, l’Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l’isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

Articolo 2

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

1.   Per la campagna 2009/2010, che ha inizio il 1o ottobre 2009 e termina il 30 settembre 2010, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2.   Sono consentite le esportazioni di prodotti di cui al paragrafo 1 soltanto qualora esse soddisfino alle condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  Nonché il Kosovo, come è definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.