3.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/3


REGOLAMENTO (CE) N. 270/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

relativo all'autorizzazione all'uso della 6-fitasi come additivo per mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato enzimatico 6-fitasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 17594) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 18 novembre 2008 e del 29 ottobre 2008 (2) risulta che, sulla base dei dati forniti dal richiedente, il preparato enzimatico 6-fitasi derivato da un ceppo di Aspergillus oryzae (DSM 17594) e prodotto dal richiedente, DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o., non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente ed è efficace nel migliorare l'uso del fitato-fosforo. L'Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. L'Autorità ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per uso zootecnico, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, occorre autorizzare l'impiego del preparato di cui trattasi secondo le modalità previste nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 871, pagg. 1-18.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categorie animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a6

DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fitasi

CE 3.1.3.26

 

Composizione dell'additivo

Preparato di 6-fitasi prodotto dall'Aspergillus oryzae (DSM 17594) avente un'attività minima di:

 

forma solida: 10 000 FYT (1)/g

 

forma liquida: 20 000 FYT/g

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 17594)

 

Metodo di analisi  (2)

Metodo colorimetrico basato sulla reazione del vanadomolibdato sul fosfato inorganico prodotto da azione di 6-fitasi su un substrato contenente fitato (fitato di sodio) a un pH 5,5 e a 37 °C, quantificato secondo la curva standard del fosfato inorganico.

Polli da ingrasso

1 500 FYT

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in granulati.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

polli da ingrasso: 1 500-3 000 FYT

3.

Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

4.

Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

22 aprile 2019


(1)  1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato in condizioni di reazione con una concentrazione di fitato di 5,0 mM ad un pH 5,5 e ad una temperatura di 37ooC durante 30 minuti di incubazione.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives