27.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/15


REGOLAMENTO (CE) N. 257/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda di informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti comunitari per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2), è opportuno sostituire la scheda di informazioni supplementari contenuta nell’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3), con una nuova scheda di informazioni supplementari conforme al quadro vigente.

(2)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte III.14, del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(3)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (gli «orientamenti»).

OBIETTIVO DEL REGIME O DELL’AIUTO (contrassegnare l’apposita casella e inserire le informazioni richieste):

La presente sezione segue l’ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti “Aiuti che possono essere dichiarati compatibili”.

   Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti

Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione (1), che si applica al settore della pesca e dell’acquacoltura, e il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.

In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.

Tuttavia, conformemente al considerando 6 del regolamento (CE) n. 736/2008 e al considerando 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.

Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell’esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Caratteristiche degli aiuti notificati

Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008

Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008

Aiuti che superano il massimale stabilito

Aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI

Aiuti non trasparenti

Aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

Altre caratteristiche: specificare

Compatibilità con il mercato comune

Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.

   Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.

Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell’allegato del presente regolamento:

aiuti alla formazione: scheda della parte III.2,

aiuti all’occupazione: scheda della parte III.3,

aiuti alla ricerca e allo sviluppo: scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso,

aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà: scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso,

aiuti a favore dell’ambiente: scheda della parte III.10.

   Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci

Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3).

È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.

   Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:

informazioni circostanziate sull’esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche,

prova di un nesso causale fra l’evento e i danni,

metodo di calcolo dei danni,

altri mezzi di giustificazione.

   Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.

Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.

   Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Lo Stato membro è invitato:

a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali, e

a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

   Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione (4).

   Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (5), e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (6).

   Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.

Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.

PRINCIPI GENERALI

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l’obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l’aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinotificare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.

ALTRI REQUISITI

Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad esempio, dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.

In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell’aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l’insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis.


(1)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

(2)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(4)  GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

(5)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

(6)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10