25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO (CE) N. 246/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

In conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l’articolo 81, paragrafo 1, può essere dichiarato inapplicabile alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3.

(3)

In conformità dell’articolo 83 del trattato le disposizioni d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, devono essere emanate mediante regolamento o direttiva. In conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), tali disposizioni devono determinare le modalità d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di assicurare, da una parte, una sorveglianza efficace e di semplificare nel contempo, per quanto possibile, il controllo amministrativo. In conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera d), tali disposizioni devono definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia.

(4)

Il settore del trasporto marittimo di linea è un settore a forte intensità di capitale; il sistema di trasporto per container ha intensificato la necessità di cooperazione e di razionalizzazione. La marina mercantile degli Stati membri dovrebbe riuscire a realizzare le economie di scala necessarie per far fronte alla concorrenza sul mercato mondiale dei trasporti marittimi di linea.

(5)

Gli accordi di servizi in comune stipulati tra le compagnie di trasporto marittimo di linea allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali (denominati negli ambienti marittimi con il termine di «consorzi») possono contribuire a fornire i mezzi necessari per migliorare la produttività dei servizi di trasporto marittimo di linea e promuovere il progresso tecnico ed economico.

(6)

I trasporti marittimi sono importanti per lo sviluppo degli scambi della Comunità e gli accordi di consorzio possono svolgere un ruolo in questo senso date le caratteristiche particolari del traffico marittimo internazionale di linea. La legalizzazione di tali accordi costituisce una misura atta a contribuire positivamente al miglioramento della competitività del settore marittimo della Comunità.

(7)

Gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell’utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio, grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione dei costi per effetto di una maggiore utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio derivante da un perfezionamento delle navi e dell’attrezzatura.

(8)

La Commissione dovrebbe essere abilitata a dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di consorzio, onde agevolare una cooperazione fra imprese economicamente auspicabile, che non abbia ripercussioni nefaste sotto il profilo della politica della concorrenza. La Commissione, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbe avere la possibilità di definire con precisione il campo d’applicazione di tali esenzioni e le condizioni cui esse sono subordinate.

(9)

I consorzi nel settore del trasporto marittimo di linea sono una forma specializzata e complessa di «joint venture»; esiste una grande varietà di accordi di consorzio posti in essere in situazioni differenti. Le parti di un accordo di consorzio mutano spesso e il campo d’applicazione, le attività e le clausole di detti accordi sono frequentemente modificati. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di definire periodicamente i consorzi ai quali dovrebbe essere applicata un’esenzione per categoria.

(10)

Per garantire che tutte le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato risultino soddisfatte, è opportuno subordinare l’esenzione per categoria a condizioni destinate a far sì che una congrua parte dell’utile ricada sui caricatori e che la concorrenza non sia eliminata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Commissione può, mediante regolamento e in conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, dichiarare l’articolo 81, paragrafo 1, inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea, al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi o commerciali (consorzi), fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi.

2.   Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo definisce le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate cui esso è applicabile e precisa a quali condizioni dette categorie saranno considerate esentate dall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo.

Articolo 2

1.   Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2.   Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno determinato l’adozione.

Articolo 3

Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempre che soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.

Articolo 4

Il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito dal regolamento medesimo, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, in vigore al 1o gennaio 1995, ai quali l’articolo 81, paragrafo 1, si applica in virtù dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che al 1o gennaio 1995 rientravano già nel campo di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 5

Prima di adottare il regolamento previsto dall’articolo 1, la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all’insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le proprie osservazioni entro un termine ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 6

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento in applicazione dell’articolo 1, la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4).

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 479/92, come modificato dagli atti citati nell’allegato I, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato con l’elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 7)

Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio

(GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1)

limitatamente all’articolo 42

Atto di adesione del 1994, articolo 29 e allegato I, punto III.A.4

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 56)

 


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 479/92

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II