14.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/9


REGOLAMENTO (CE) N. 199/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2009

che dispone una deroga transitoria al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura diretta di piccole quantità di carni fresche ottenute da branchi di polli da carne e di tacchini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha lo scopo di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, in particolare al livello della produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 non si applica alla produzione primaria destinata al consumo domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari ai consumatori. Secondo detto regolamento la fornitura diretta deve essere disciplinata da norme nazionali che garantiscono il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei polli da carne e nei tacchini al livello della produzione primaria. Secondo detto regolamento, inoltre, l'obiettivo comunitario comprende la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione (2), dà attuazione al regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di alcuni tipi di salmonella nei polli da carne al livello della produzione primaria. Esso definisce anche il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo comunitario. Tale programma di test si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(5)

Il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione (3), dà attuazione al regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di alcuni tipi di salmonella nei tacchini al livello della produzione primaria. Esso definisce anche il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo comunitario. Tale programma di test si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 non si applica a determinati tipi di produzione primaria. Si applica però ai branchi di polli da carne e di tacchini se il produttore intende fornire piccole quantità di carni fresche ottenute da essi ai consumatori finali o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente tali carni fresche ai consumatori finali. Di conseguenza, in base ai programmi di test definiti nei regolamenti (CE) n. 646/2007 e (CE) n. 584/2008 tali volatili sono obbligatoriamente sottoposti a test prima della macellazione.

(7)

Nel caso di questi branchi di polli da carne e di tacchini, l'effettuazione dei test comporta difficoltà pratiche per i produttori con un numero molto ridotto di animali, perché essi dovrebbero effettuare in continuazione test prima della macellazione. In particolare, essi potrebbero trovarsi nella necessità di interrompere le vendite in quanto i risultati dei test dovrebbero essere conosciuti prima della macellazione.

(8)

Per evitare che una deroga all'obbligo di sottoporre a test in via permanente gli animali di tali branchi accresca il rischio per la sanità pubblica, è opportuno che gli Stati membri emanino norme nazionali disciplinanti la fornitura di carni fresche da parte del produttore affinché sia raggiunto lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003.

(9)

È pertanto opportuno, in via transitoria, escludere dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 i branchi di polli da carne e i tacchini, qualora i produttori intendano fornire piccole quantità di carni fresche ottenute da tali branchi ai consumatori finali o al commercio al dettaglio che fornisce direttamente tali carni ai consumatori finali.

(10)

Poiché durante il periodo invernale queste forniture avvengono raramente, la disposizione transitoria deve applicarsi dalla primavera 2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2160/2003, tale regolamento non si applica ai branchi di polli da carne e di tacchini qualora il produttore intenda solo fornire piccole quantità di carni fresche, quali definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ottenute da tali branchi:

a)

ai consumatori finali; o

b)

al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente tali carni ai consumatori locali.

2.   Gli Stati membri emanano le norme nazionali che disciplinano la fornitura di carni fresche da parte del produttore, di cui al paragrafo 1, affinché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 sia raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di tre anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

(3)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.