12.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/22


REGOLAMENTO (CE) N. 193/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 13 giugno 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping» o «l'inchiesta») riguardante le importazioni nella Comunità di biodiesel originario degli Stati uniti d'America («USA» o «il paese interessato»).

(2)

Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del'Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America e ha avviato un'inchiesta distinta («procedimento antisovvenzioni»).

(3)

Il procedimento antidumping è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 29 aprile 2008 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di biodiesel. La denuncia conteneva elementi che consentivano di presumere l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio notevole — elementi che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping.

(4)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori degli USA, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità degli USA, i produttori comunitari denuncianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1.1.   Campionamento dei produttori esportatori degli USA

(5)

In considerazione del numero prevedibilmente elevato di produttori esportatori degli USA, nell'avviso di apertura del procedimento per determinare il dumping è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(6)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori degli USA sono stati invitati a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura dell'inchiesta e a fornire una serie di informazioni essenziali sulle loro esportazioni e sulle loro vendite sul mercato nazionale, sulle loro attività relative alla produzione, alla miscelazione e al commercio di biodiesel e sulla denominazione sociale e sulle attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione, nella miscelazione e nel commercio del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»), come definito anche al considerando 15.

(7)

Ai fini della selezione di un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità degli USA e il National Biodiesel Board (associazione dei produttori degli Stati Uniti).

1.1.1.   Preselezione dei produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato all'inchiesta

(8)

Si sono manifestati complessivamente 54 produttori esportatori fornendo le informazioni richieste entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Di queste 54 società, 29 hanno riferito di aver effettuato esportazioni di biodiesel nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta esprimendo l'auspicio di essere inserite nel campione, mentre le altre 25 — due delle quali hanno chiesto di essere escluse dal procedimento — hanno dichiarato di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza si è ritenuto che abbiano collaborato alla presente inchiesta 52 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori.

(9)

Quanto ai produttori esportatori che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito, si è ritenuto che non abbiano collaborato all'inchiesta. Dal confronto tra le statistiche statunitensi sulle esportazioni e il volume delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame dichiarato per il PI dalle suddette società che hanno collaborato all'inchiesta emerge che il grado di collaborazione dei produttori esportatori statunitensi è stato elevato, come si legge al considerando 57.

1.1.2.   Scelta del campione dei produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato all'inchiesta

(10)

Come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato scelto in base al criterio del massimo volume rappresentativo di esportazioni nella Comunità del prodotto in esame che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha scelto un campione di sei produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nella Comunità. Secondo le informazioni ottenute mediante il campionamento, le società o i gruppi selezionati rappresentavano il 73 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame nel PI quale dichiarato dai produttori esportatori richiamati al considerando 8 che hanno collaborato all'inchiesta. Si è perciò ritenuto che tale campione consentisse di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di produttori esportatori da esaminare entro il periodo di tempo disponibile, con la contestuale garanzia di un elevato livello di rappresentatività. Sono stati consultati e si sono detti d'accordo sulla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché l'associazione dei produttori statunitensi e le autorità degli USA.

1.2.   Campionamento dei produttori comunitari

(11)

Per quanto riguarda i produttori comunitari, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato selezionato un campione, previa consultazione del denunciante, sulla base del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite nella Comunità, come indicato oltre al considerando 63. La selezione del campione rispecchia in una certa misura anche la distribuzione geografica dei produttori nella Comunità. Sono stati così inseriti nel campione undici produttori comunitari, ai quali la Commissione ha inviato i questionari. Uno dei produttori inizialmente inserito nel campione ha dovuto però essere escluso in quanto non ha risposto in modo adeguato al questionario. Dalle altre dieci società sono pervenute risposte complete entro i termini. I dieci produttori inseriti nel campione sono stati considerati rappresentativi dell'insieme dei produttori della Comunità.

1.3.   Parti interessate dal procedimento

(12)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. I questionari sono stati inviati ai 6 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione, agli 11 produttori comunitari inseriti nel campione, a 18 utilizzatori e a 90 fornitori di materie prime.

(13)

Sono pervenute risposte al questionario dai 6 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione, da 10 produttori comunitari inseriti nel campione, da 1 utilizzatore e da 6 fornitori di materie prime.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio che ne deriva e dell'interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Germania

Gruppo Diester

Diester Industries SAS, Parigi, Francia

Mannheim Bio Fuel GmbH, Mannheim, Germania

Natural Energy West GmbH, Neuss, Germania

Novaol Austria GmbH, Bruck an der Leitha, Austria

Novaol Srl, Milano, Italia

Gruppo Ecomotion

Ecomotion GmbH, Sternberg, Germania

Daka Biodiesel a.m.b.a, Løsning, Danimarca

GATE Global Alternative Energy Germany GmbH, Wittenberg e Halle, Germania

Neochim SA, Feluy, Belgio

b)

Produttori esportatori degli USA

Peter Cremer North America LP, Cincinnati, Ohio

Cargill Inc., Wayzata, Minnesota

Imperium Renewables Inc., Seattle, Washington

Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois

World Energy Alternatives LLC, Boston, Massachusetts

Green Earth Fuels of Houston LLC, Texas

c)

Importatori comunitari collegati

Cremer Energy GmbH, Hamburg, Germania

Cargill NV, Ghent, Belgio

ADM Europoort BV, Rotterdam, Paesi Bassi

ADM Hamburg AG, Hamburg, Germania

ADM International, Rolle, Svizzera.

1.4.   Periodo dell'inchiesta

(15)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(16)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è definito nell'avviso di apertura come costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noto come «biodiesel»), in forma pura o in miscela, utilizzato principalmente ma non esclusivamente come carburante rinnovabile negli Stati Uniti d'America («il prodotto in esame»), in genere dichiarato nei codici NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 ed ex 1518 00 99.

(17)

Ai sensi dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti (4) (US CODE), titolo 26, sezione 40A, lettera d), per biodiesel si intendono gli esteri monoalchilici di acidi grassi a catena lunga di origine animale o vegetale che soddisfano: a) i requisiti per la registrazione dei carburanti e degli additivi per carburanti stabiliti dalla Environmental Protection Agency a norma della sezione 211 del Clean Air Act (42 U.S.C 7545) e b) i requisiti di cui alla norma ASTM D6751 dell'American Society of Testing and Materials.

(18)

Dalle informazioni commerciali e dai dati disponibili al pubblico (5) risulta che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel (contenenti diesel minerale secondo quanto chiarito al considerando 20) prodotti e venduti negli USA sono considerati carburanti biodiesel e sono oggetto di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi.

(19)

Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente l'«estere metilico di acidi grassi» (FAME) derivato da un'ampia gamma di oli vegetali che servono da materia prima agricola per la produzione di biodiesel (6). Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così gli «esteri etilici di acidi grassi». La transesterificazione è un processo chimico relativamente semplice, che richiede però l'applicazione dei più elevati standard industriali per ottenere un biodiesel di qualità.

(20)

Dall'inchiesta è venuta la conferma che il biodiesel prodotto negli USA è di norma miscelato dai produttori con diesel di origine minerale per ottenere vari tipi di miscele («miscele di biodiesel») successivamente vendute sul mercato a varie tipologie di acquirenti. È emerso altresì che il biodiesel veniva venduto puro a società indipendenti che lo acquistavano o importavano per miscelarlo con diesel di origine minerale. La miscelazione del biodiesel con il diesel minerale è un'operazione relativamente semplice che può essere effettuata ad esempio in serbatoi nel sito di fabbricazione prima del caricamento in un'autocisterna, oppure per caduta diretta nell'autocisterna aggiungendo le percentuali desiderate di biodiesel e di diesel minerale oppure in linea facendo affluire contemporaneamente i due componenti nell'autocisterna.

(21)

Per l'identificazione precisa dei vari tipi di miscele di biodiesel esiste un sistema riconosciuto a livello internazionale basato sul fattore «B», che indica il tenore esatto di biodiesel in qualsiasi miscela di biodiesel: ad esempio una miscela contenente una percentuale «X» di biodiesel verrebbe contrassegnata B«X», mentre al biodiesel puro è assegnata la sigla B100, che indica biodiesel al 100 %. Negli USA sono risultate comuni la miscela e la vendita sul mercato di B99, contenente 99 % (7) di biodiesel e 1 % di diesel di origine minerale. A differenza del diesel minerale, il biodiesel puro va utilizzato in tempi relativamente rapidi e non può essere immagazzinato per più di tre-quattro mesi, in quanto altrimenti subirebbe un processo di ossidazione e non sarebbe più idoneo al consumo. La miscelazione del biodiesel con il diesel minerale allunga i tempi di conservazione del carburante. La percentuale dell'1 % di diesel di origine minerale contenuta nel B99 è sufficientemente tossica da ritardare lo sviluppo di muffe nel biodiesel.

(22)

L'inchiesta ha rivelato che, mentre il biodiesel e le miscele ad alto tenore di biodiesel (8) sono di norma destinate alla vendita sul mercato statunitense per poi essere ulteriormente miscelate, le miscele a basso tenore di biodiesel (9) sono di norma prodotte per la vendita al consumo sul mercato statunitense. Di conseguenza esiste negli USA una differenza tra il mercato delle miscele ad alto tenore di biodiesel e quello delle miscele a basso tenore di biodiesel.

(23)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari denuncianti era influenzata dal biodiesel e da alcune miscele di biodiesel prodotti e venduti negli USA ed esportati nella Comunità. In linea con le caratteristiche dei produttori statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel in questione. È opportuno chiarire la definizione del prodotto in esame, che figura nell'avviso di apertura e al considerando 16, in modo da individuare i prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta.

(24)

Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte delle miscele di biodiesel vendute per il consumo diretto negli USA è costituita da B20, ovvero miscele contenenti il 20 % di biodiesel (come spiegato al considerando 21), il cui utilizzo consente di soddisfare i requisiti dell'Energy Policy Act (EPAct) del 1992 (10), da B6, B5 e B2. Secondo le informazioni a disposizione del pubblico, qualsiasi motore diesel può funzionare con queste miscele in pratica senza alcuna modifica e senza perdere la garanzia del costruttore automobilistico. Il rendimento delle miscele a basso tenore di biodiesel (compreso tra il 2 % e il 20 %) è simile a quello del diesel minerale. L'impiego in un motore di un carburante biodiesel superiore alla miscela B20 può determinare una qualche riduzione della potenza, della coppia e del risparmio di carburante e in genere la non applicazione della garanzia del costruttore ai danni al motore.

(25)

Dall'inchiesta è risultato che il biodiesel puro e le miscele ad alto tenore di biodiesel non sono in genere destinate al consumo diretto negli USA. Il biodiesel puro è di solito destinato alla miscelazione prima di essere venduto sul mercato. Le miscele vengono usate essenzialmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori diesel di veicoli stradali, quali automobili, camion e autobus, e anche nei treni. Il biodiesel può essere impiegato anche come combustibile da riscaldamento nelle caldaie domestiche, commerciali o industriali o come combustibile nei generatori per la produzione di energia elettrica. Sono in corso prove per verificare la possibilità di impiegare miscele di biodiesel negli aerei.

(26)

Ne consegue l'opportunità di definire il prodotto interessato dall'inchiesta come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscele superiori a B20. In altre parole il prodotto in esame comprende il biodiesel puro (B100) originario degli USA e tutte le miscele superiori a B20, cioè le miscele contenenti oltre il 20 % di biodiesel originarie degli USA («il prodotto in esame»). Si ritiene che questa soglia sia idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.

(27)

È risultato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella loro produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

(28)

Il prodotto in esame rientra nei codici NC ex 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 ed ex 1518 00 99.

2.1.   Prodotto simile

(29)

È emerso che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dai produttori comunitari e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità.

(30)

È stato sostenuto che alcuni utilizzatori, soprattutto in Germania, utilizzano direttamente biodiesel puro (B100) come alternativa più economica del diesel minerale o delle normali miscele impiegate per il consumo diretto sul mercato comunitario. Dall'esame di questa argomentazione è emerso che la maggior parte delle vendite effettuate dai produttori comunitari sul mercato comunitario era destinata prevalentemente a società che ne effettuavano la miscelazione con diesel minerale. Il fatto che determinati proprietari di parchi mezzi si indirizzino verso il B100 è piuttosto eccezionale a livello comunitario. Il biodiesel, più che sostituire il diesel di origine minerale, rappresenta un prodotto complementare sul mercato comunitario.

(31)

Resta l'intercambiabilità tra i vari tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nella Comunità dai produttori comunitari di biodiesel. Quanto alle applicazioni e alla percezione del prodotto da parte degli operatori e degli utilizzatori sul mercato non si registrano differenze significative tali da modificare la definizione del prodotto simile.

(32)

Una parte interessata ha sostenuto che il prodotto in esame, in particolare il biodiesel puro, presenta caratteristiche fisiche e chimiche diverse dal biodiesel simile di produzione comunitaria: la produzione comunitaria di biodiesel si baserebbe sull'impiego di olio di colza, mentre i produttori statunitensi utilizzerebbero soltanto olio di soia. È stato di conseguenza affermato che questi due tipi di prodotto non sarebbero intercambiabili e non sarebbero in diretta concorrenza tra loro sul mercato comunitario. La parte interessata ha sottolineato, in particolare, l'esistenza di differenze nelle proprietà di scorrimento a freddo e nei valori di iodio.

(33)

La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha constatato quanto segue:

a)

il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile presentano caratteristiche di base molto simili e vengono venduti attraverso canali di vendita simili o identici, vale a dire ad acquirenti simili sul mercato comunitario;

b)

il prodotto in esame e quello comunitario simile sono destinati a usi finali identici o molto simili (v. il considerando 25);

c)

per quanto riguarda le proprietà di scorrimento a freddo, è opportuno chiarire che il riferimento è al punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP), che corrisponde alla temperatura alla quale il carburante provoca l'intasamento del filtro del carburante a causa della progressiva cristallizzazione o gelificazione dei componenti del carburante. Dall'inchiesta è emerso che il CFPP del prodotto comunitario simile è inferiore a quello del biodiesel esportato dagli USA. Si tratta, tuttavia, di una leggera differenza superabile facilmente mediante la miscelazione di vari tipi di biodiesel oppure mediante l'aggiunta di additivi al biodiesel puro, soprattutto in inverno. La differenza di CFPP non ha in pratica alcuna rilevanza in relazione alla maggior parte delle miscele vendute sul mercato comunitario;

d)

per quanto concerne il valore di iodio che misura la stabilità del carburante all'ossidazione, si è riscontrata una certa correlazione del valore tra l'olio di colza e l'olio di soia: il valore è compreso tra 94 e 120 per l'olio di colza e tra 117 e 143 per l'olio di soia. Benché la principale materia prima agricola utilizzata nella Comunità per la produzione di biodiesel sia la colza, va rilevato che sia i produttori comunitari sia quelli statunitensi utilizzano un'ampia gamma di materie prime. Spesso vengono miscelati vari tipi di biodiesel per ottenere un prodotto più omogeneo.

(34)

Dato che per risultare «simili» i prodotti non debbono necessariamente essere identici sotto tutti gli aspetti, così come dispone l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, eventuali modeste differenze tra i vari tipi di prodotto non sono tali da giustificare una modifica della conclusione secondo cui il prodotto in esame e il prodotto comunitario simile costituiscono un «prodotto simile».

(35)

Non sono state quindi rilevate differenze tra i vari tipi del prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari non siano prodotti simili con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di biodiesel sono da considerare simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazione preliminare

(36)

Durante l'inchiesta si è constatato che le autorità statunitensi concedevano un credito d'imposta, noto come blenders' credit, di 1 USD per gallone di biodiesel puro presente in una miscela di biodiesel con diesel di origine minerale.

(37)

Ai fini della determinazione del margine di dumping tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno chiesto un adeguamento da applicare alle loro vendite di miscele di biodiesel sul mercato interno e all'esportazione — adeguamento consistente in un incremento del prezzo di vendita in misura corrispondente al credito d'imposta ricevuto o nella detrazione dal costo di produzione delle vendite in esame del credito d'imposta per la miscelazione.

(38)

È opportuno rilevare che ai sensi delle disposizioni normative applicabili, ovvero dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (11), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Tuttavia il procedimento antisovvenzioni ha dimostrato che il credito d'imposta per la miscelazione è una sovvenzione che si applica esattamente nello stesso modo e nella stessa misura alle vendite alle esportazione e a quelle sul mercato interno e non costituisce pertanto una sovvenzione all'esportazione. Di conseguenza si è concluso, in via provvisoria, che non fosse possibile accogliere le richieste di adeguamento.

3.2.   Valore normale

(39)

Per determinare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nella Comunità durante il PI.

(40)

Per quanto concerne un produttore esportatore inserito nel campione è risultato che esso non effettuava vendite rappresentative del prodotto in esame sul mercato interno. In questo caso si è dovuto calcolare il valore normale applicando l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.2.1.   Produttori esportatori che hanno collaborato ed inseriti nel campione, con un volume di vendite rappresentative sul mercato interno

(41)

Per quanto concerne i produttori esportatori inseriti nel campione e con un volume di vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto da essi venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti all'esportazione nella Comunità.

(42)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il PI era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto all'esportazione nella Comunità.

(43)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno delle società in questione potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

(44)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest'ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(45)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o una percentuale inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo, o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.

(46)

Per i tipi di prodotto venduti in quantitativi non rappresentativi sul mercato interno oppure venduti al di fuori di normali operazioni commerciali, è stato necessario costruire il valore normale applicando l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A tal fine il costo medio di produzione sostenuto dall'esportatore per ogni tipo di prodotto durante il PI è stato maggiorato delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e di un margine di profitto ragionevole. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per le percentuali relative alle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto si è utilizzata come base la media ponderata delle SGAV e del margine di profitto sulle vendite del prodotto simile effettuate dal produttore esportatore in questione nel corso di normali operazioni commerciali.

3.2.2.   Il produttore esportatore che ha collaborato ed è stato incluso nel campione, ma non ha realizzato un volume di vendite rappresentative sul mercato interno

(47)

Per quanto concerne il produttore esportatore che ha collaborato ed è stato incluso nel campione ma non ha realizzato un volume di vendite rappresentative sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato — in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base — in base al costo di produzione aziendale del prodotto in esame maggiorato delle SGAV e di un margine di profitto ragionevole. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, per le percentuali relative alle SGAV e al margine di profitto si è utilizzata come base la media ponderata delle SGAV e del margine di profitto determinati per altri produttori esportatori sottoposti all'inchiesta in relazione alla loro produzione e alle loro vendite del prodotto simile sul mercato interno.

(48)

Per quanto concerne questa società, si è proceduto a un adeguamento per tener conto della sua fase di avviamento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. È stato effettuato un adeguamento per tener conto del ridotto utilizzo della capacità degli impianti di produzione durante la fase di avviamento.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(49)

I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(50)

Per le esportazioni nella Comunità effettuate tramite società commerciali collegate con sede nella Comunità o al di fuori della Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti — come prevede l'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base — in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, applicando gli opportuni adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.

3.4.   Confronto

(51)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(52)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(53)

Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i costi di trasporto, di nolo marittimo e di assicurazione, di movimentazione, di carico, le spese accessorie, il costo del credito e le commissioni.

3.5.   Margini di dumping

3.5.1.   Produttori esportatori che hanno collaborato ed inseriti nel campione

(54)

Per la società inserite nel campione, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo del prodotto in esame corrispondente, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(55)

Ne consegue la seguente media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:

Società

Margine di dumping provvisorio

Archer Daniels Midland Company

3,4 %

Cargill Inc.

10,4 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

73,4 %

Imperium Renewables Inc.

29,5 %

Peter Cremer North America LP

57,3 %

World Energy Alternatives LLC

51,7 %

3.5.2.   Tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato

(56)

La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine è stato calcolato in base ai margini stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione. Il margine di dumping così calcolato per le società che hanno collaborato non inserite nel campione è stato fissato provvisoriamente al 33,7 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

3.5.3.   Produttori esportatori che non hanno collaborato

(57)

Per tutti gli altri esportatori degli USA la Commissione ha innanzitutto stabilito il livello di collaborazione. È stato effettuato un confronto fra il totale delle esportazioni dichiarate nelle risposte al questionario da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni provenienti dagli USA desunto dalle statistiche statunitensi sulle esportazioni. È così emersa una collaborazione dell'81 %. Su tale base si è stabilito che il livello di collaborazione era elevato. Per garantire l'efficacia delle misure, si è pertanto ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping relativo ai produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello corrispondente a quello rilevato per il produttore esportatore che ha collaborato ed è stato inserito nel campione e il cui margine di dumping individuale e di pregiudizio è stato il più elevato.

(58)

Il margine di dumping nazionale è stato quindi provvisoriamente fissato al 57,3 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.   INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1.   Produzione e posizione dell'industria comunitaria

(59)

Per stabilire la produzione comunitaria totale e il sostegno all'inchiesta, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori comunitari prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.

(60)

Alla luce di tali informazioni è stato accertato che durante il PI la produzione comunitaria totale è stata pari a circa 5,4 milioni di tonnellate. È emerso che tre società dello stesso gruppo erano collegate a produttori esportatori degli USA ed anche che lo stesso gruppo importava quantitativi significativi del prodotto in esame da esportatori ad esso collegati negli USA. Queste società sono state pertanto escluse dal novero dell'industria comunitaria quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Il volume della produzione rispetto al quale è stata valutata la posizione dell'industria comunitaria è risultato compreso tra 4,2 e 4,6 milioni di tonnellate.

(61)

È stato concluso che le società che sostenevano la denuncia e avevano collaborato all'inchiesta rappresentavano oltre il 60 % della produzione di biodiesel nel PI di cui al considerando 60. Si è ritenuto che non sostenesse la denuncia la società di cui al considerando 63 che non ha collaborato all'inchiesta. Si è concluso che la denuncia e l'inchiesta fossero sostenute da una «proporzione maggioritaria» della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.2.   Campionamento

(62)

Dato l'elevato numero di produttori comunitari, si è deciso di ricorrere al campionamento per stabilire l'esistenza di un pregiudizio notevole. Sono stati inviati i moduli del campionamento a tutti i possibili produttori comunitari del prodotto simile. In partenza hanno fornito dati significativi in risposta ai moduli di campionamento oltre 40 società che hanno dato il loro assenso a collaborare al procedimento. Non sono state considerate ai fini del campionamento le tre società di cui al considerando 60, per i motivi ivi enunciati.

(63)

Tra le restanti società è stato selezionato un campione di 11 società in base al criterio del massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite nella Comunità, come enunciato al considerando 11. Uno dei produttori in origine inserito nel campione ha dovuto però essere escluso per mancata collaborazione all'inchiesta. Le altre dieci società inserite nel campione sono considerate rappresentative dell'intera produzione comunitaria.

(64)

Gli ulteriori riferimenti all'«industria comunitaria» o ai «produttori comunitari inseriti nel campione» si intendono fatti a questi dieci produttori inseriti nel campione.

5.   PREGIUDIZIO

(65)

Come si legge al considerando 15, l'esame delle tendenze significative per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il 2005 e il PI («periodo analizzato»). Nella valutazione che segue vengono comunque presentate anche le informazioni raccolte relative al 2004.

5.1.   Consumo comunitario

Tabella 1

Consumo comunitario

2004

2005

2006

2007

PI

Tonnellate

1 936 034

3 204 504

4 968 838

6 644 042

6 608 659

Indice: 2005 = 100

60

100

155

207

206

(66)

Il consumo comunitario è stato calcolato partendo dal dato del volume della produzione comunitaria complessiva effettuata sul mercato comunitario da tutti i produttori comunitari secondo quanto chiarito al considerando 60, sottraendo da questo dato le esportazioni di questi produttori e sommando ad esso le importazioni provenienti dal paese oggetto dell'inchiesta e le importazioni da altri paesi terzi.

(67)

Per quanto concerne le importazioni dagli USA, erano disponibili le seguenti fonti di informazione:

i dati Eurostat relativi ai diversi codici NC di classificazione del prodotto;

le statistiche statunitensi sulle esportazioni;

altri dati statistici riservati relativi alle importazioni forniti da alcune parti interessate.

(68)

Dall'esame di queste informazioni è emersa, però, l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare il consumo, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale dei vari tipi del prodotto in esame. Le importazioni del prodotto in esame erano classificate con una serie di codici in cui rientravano anche le importazioni di altri prodotti. Per avere dati affidabili sulle importazioni e sul consumo e stabilire l'andamento delle importazioni è stato quindi ritenuto più opportuno fare ricorso alle statistiche statunitensi sulle esportazioni. Nell'impiegare questa fonte di informazione, si è tenuto conto del lasso di tempo (tempo di spedizione) necessario per l'arrivo della merce dagli USA nella Comunità e per questo le statistiche sulle esportazioni sono state adattate di un mese.

(69)

Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi e le esportazioni dei produttori comunitari, l'inchiesta ha fatto affidamento sui dati contenuti nella denuncia visti i limiti sopradescritti connessi all'uso dei dati Eurostat.

(70)

Dai dati di cui sopra è emerso che il consumo comunitario di biodiesel è aumentato del 107 % tra il 2005 e il 2007 per poi ridursi di un punto percentuale nel corso del PI. Il consumo è nel complesso più che raddoppiato durante il periodo analizzato.

(71)

L'aumento della domanda è stato determinato principalmente dagli incentivi introdotti dagli Stati membri per promuovere l'impiego dei biocarburanti successivamente all'adozione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (12) e della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (13).

5.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 2

Importazioni dagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Tonnellate

2 634

11 504

50 838

730 922

1 137 152

Indice: 2005 = 100

23

100

442

6 354

9 885

Quota di mercato

0,1 %

0,4 %

1,0 %

11,0 %

17,2 %

Indice: 2005 = 100

25

100

250

2 750

4 300

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni.

(72)

Il volume delle importazioni dagli USA è sensibilmente aumentato, passando da circa 11 500 tonnellate nel 2005 a 1 137 000 tonnellate durante il PI.

(73)

Nel corso del periodo analizzato la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni in dumping originarie degli USA è aumentata costantemente, passando dallo 0,4 % nel 2005 al 17,2 % nel PI. Nell'arco di tale periodo si è pertanto registrato un aumento significativo delle importazioni in dumping, sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto al consumo comunitario.

(74)

Il termine splash and dash è utilizzato dagli operatori del settore del biodiesel per descrivere un meccanismo che consiste nel trasferire nella Comunità biodiesel di presunta origine straniera passando per gli USA dove il prodotto viene miscelato in pratica con una goccia di diesel convenzionale (0,01 % della miscela finale) per consentire al soggetto che effettua la miscelazione di usufruire di una sovvenzione negli USA.

(75)

Le parti statunitensi hanno sostenuto che l'impennata delle importazioni degli USA sul mercato comunitario sia dovuta allo splash and dash che avrebbe rappresentato il 40 % delle importazioni statunitensi durante il PI. A loro avviso, inoltre, visto che l'inchiesta è stata avviata in relazione alle importazioni di biodiesel originario degli USA, i quantitativi interessati dal meccanismo splash and dash non dovrebbero essere considerati ai fini dell'analisi del pregiudizio e andrebbero trattati come importazioni da altri paesi terzi.

(76)

Dal canto suo il denunciante ha sostenuto che le eventuali importazioni con il meccanismo splash and dash rappresenterebbero al massimo il 10 % del volume delle esportazioni statunitensi e sarebbero quindi insignificanti e non tali da modificare la conclusione secondo cui, soprattutto nel corso del PI, sono entrati sul mercato comunitario notevoli quantitativi di importazioni in dumping dagli USA.

(77)

Dall'inchiesta è emerso che le statistiche statunitensi sulle importazioni non consentono alcuna distinzione tra il biodiesel esportato avvalendosi del cosiddetto splash and dash e le altre esportazioni statunitensi registrate nel capitolo «Esportazioni». Le stesse statistiche non contenevano in pratica alcun quantitativo dichiarato nel capitolo «Riesportazioni». Le autorità statunitensi hanno dal canto loro fatto sapere che tutti i quantitativi che figurano nel capitolo «Esportazioni» sono prodotti considerati originari degli USA.

(78)

Inoltre la maggior parte delle società statunitensi oggetto dell'inchiesta ha dichiarato che non era possibile distinguere, all'interno dei quantitativi esportati verso la Comunità o venduti sul mercato nazionale, tra i quantitativi prodotti negli USA od originari di tale paese e i quantitativi esportati con il ricorso al meccanismo splash and dash.

(79)

Per quanto riguarda le società statunitensi oggetto dell'inchiesta, è emerso anche che tutte le esportazioni erano dichiarate come biodiesel di origine statunitense sia da parte degli esportatori statunitensi all'atto dell'esportazione sia da parte degli importatori collegati nella Comunità all'atto dell'importazione.

(80)

Stante quanto precede e tenuto conto che le eventuali esportazioni nel quadro del meccanismo splash and dash sono state dichiarate di origine americana e considerate originarie degli USA dalle autorità statunitense, si è ritenuto che non vi fossero motivi per trattarle come importazioni non statunitensi.

5.3.   Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

5.3.1.   Prezzo di vendita unitario

Tabella 3

 

2004

2005

2006

2007

PI

Prezzo in EUR/tonnellata

463

575

600

596

616

Indice: 2005 = 100

81

100

104

104

107

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni e risposte al questionario degli esportatori statunitensi inseriti nel campione.

(81)

Le statistiche statunitensi sulle esportazioni sono state utilizzate anche per stabilire l'andamento dei prezzi delle importazioni in dumping originarie degli USA, soprattutto per il 2007 e il PI. Per ottenere il livello dei prezzi alla frontiera comunitaria, ai prezzi medi all'esportazione sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei costi di nolo marittimo e di assicurazione. È opportuno segnalare che per la prima parte del periodo analizzato, ovvero per il 2005 e il 2006 ed anche per il 2004, le statistiche statunitensi sulle esportazioni non erano completamente affidabili per quanto concerne il valore delle vendite, giacché i prezzi medi all'esportazione così calcolati sono risultati sproporzionatamente elevati rispetto ai prezzi segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato. In tali condizioni il prezzo medio delle esportazioni statunitensi relativo a quegli anni è stato stabilito in base alle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione.

(82)

I prezzi medi delle importazioni dagli USA hanno subito variazioni nel periodo in esame e hanno registrato un aumento complessivo del 7 % tra il 2005 e il PI.

5.3.2.   Sottoquotazione del prezzo

(83)

Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita — adeguati a livello franco fabbrica — praticati dai produttori comunitari inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono stati confrontati alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni dagli USA dei produttori esportatori statunitensi inseriti nel campione. Se del caso è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola (cfr. considerando seguente) utilizzata nella produzione di biodiesel.

(84)

L'inchiesta ha individuato vari tipi del prodotto in esame in base soprattutto alla materia prima agricola impiegata nel processo di produzione. Mentre la principale materia prima agricola impiegata nella Comunità sono i semi di colza, i produttori statunitensi impiegano altre materie prime come i semi di soia, la canola, la palma, ecc. Dato che la materia prima agricola è la principale materia per la produzione del prodotto in esame, si è ritenuto di dover concedere un adeguamento per tener conto della differenza relativa alla materia prima agricola. L'adeguamento è stato calcolato in modo da corrispondere al valore di mercato della differenza tra i tipi pertinenti del prodotto in esame e i tipi dei prodotti fabbricati a partire dai semi di colza. Così la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria e la media ponderata del prezzo delle importazioni in esame sono state confrontate in rapporto alla stessa materia prima agricola, ossia i semi di colza.

(85)

Applicando tale metodo, il margine di sottoquotazione dei prezzi, ovvero la differenza tra i prezzi statunitensi e comunitari espressa come percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso fra il 18,9 % e il 33,0 %.

5.4.   Situazione economica dell'industria comunitaria

(86)

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria comunitaria nel periodo analizzato.

5.4.1.   Capacità produttiva, produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 4

 

2004

2005

2006

2007

PI

Capacità produttiva

(in tonnellate)

529 000

920 000

1 306 572

2 189 910

2 520 508

Indice: 2005 = 100

58

100

142

238

274

Produzione (in tonnellate)

475 710

813 657

1 214 054

1 832 649

2 016 573

Indice: 2005 = 100

58

100

149

225

248

Utilizzo degli impianti

90 %

88 %

93 %

84 %

80 %

Indice: 2005 = 100

102

100

106

95

91

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

(87)

Parallelamente alla crescita dei consumi, durante il periodo analizzato è costantemente aumentata la capacità produttiva dei produttori comunitari inseriti nel campione. L'incremento, del 42 % tra il 2005 e il 2006, è stato seguito da ulteriori aumenti nel 2007 e tra il 2007 e il PI, rispettivamente del 68 % e del 15 %. Complessivamente nel periodo analizzato si è registrato un incremento del 174 %, della capacità produttiva, attribuibile ai nuovi investimenti effettuati in previsione della crescita della domanda.

(88)

Lo sviluppo della capacità produttiva dell'industria comunitaria va in effetti inquadrato in rapporto all'obiettivo stabilito dalla direttiva 2003/30/CE, che fissa nel 5,75 % il consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, calcolato sulla base del tenore energetico, su tutta la benzina e il diesel per trasporti immessi sul mercato comunitario entro il 31 dicembre 2010. Inoltre nel marzo del 2007 il Consiglio europeo ha adottato un obiettivo vincolante, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri e prevede una quota minima del 10 % per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020 (14). Il conseguimento di questo obiettivo farebbe salire il consumo comunitario di biocarburanti a circa 33 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020. Nel 2006 la capacità produttiva nell'intera Comunità era stimata soltanto in 6 milioni di tonnellate. Alla luce di ciò, è comprensibile che i produttori comunitari abbiano investito in capacità aggiuntiva in previsione della crescita della domanda.

(89)

Anche la produzione del prodotto simile da parte dell'industria comunitaria ha conosciuto un aumento costante, dell'ordine del 148 % nel periodo analizzato.

(90)

Visto che l'incremento del volume della produzione è stato relativamente più lento rispetto a quello della capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti da parte dell'industria comunitaria si è ridotto del 9 % nel periodo analizzato.

5.4.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità

Tabella 5

 

2004

2005

2006

2007

PI

Volume delle vendite

(in tonnellate)

476 552

810 168

1 194 594

1 792 502

1 972 184

Indice: 2005 = 100

59

100

147

221

243

Quota di mercato

24,6 %

25,3 %

24,0 %

27,0 %

29,8 %

Indice: 2005 = 100

97

100

95

107

118

Prezzi medi

(EUR/t)

655

759

900

892

933

Indice: 2005 = 100

86

100

119

118

123

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

(91)

In linea con l'andamento dei consumi è cresciuto in maniera costante il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, con un incremento complessivo del 143 % nel periodo analizzato. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è cresciuta di 4,5 punti percentuali.

(92)

I prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono aumentati del 23 % nel corso del periodo analizzato — un aumento giustificato dal rincaro dei costi delle materie prime e di altri fattori della produzione.

5.4.3.   Crescita

(93)

Indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite, ma soprattutto la quota di mercato riflettono la crescita dell'industria comunitaria. L'espansione della quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata relativamente modesta nonostante il boom del consumo registrato sul mercato comunitario nel corso del periodo analizzato. In particolare tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta solo di 5,8 punti percentuali. Nello stesso periodo le importazioni in dumping sono riuscite a guadagnare oltre 16 punti percentuali in termini di quota di mercato. L'incapacità dell'industria comunitaria di trarre beneficio dalla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica. Sono stati pesantemente interessati vari indici di pregiudizio, quali la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito.

5.4.4.   Scorte

Tabella 6

 

2004

2005

2006

2007

PI

Scorte

(in tonnellate)

11 195

14 663

34 123

55 410

58 566

Indice: 2005 = 100

76

100

233

378

399

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

(94)

Nel periodo analizzato le scorte di biodiesel sono cresciute del 200 % circa. L'incremento, registrato lungo l'intero arco del periodo analizzato, è stato più accentuato dell'aumento del volume della produzione dell'industria comunitaria nello stesso periodo. Si ritiene tuttavia che i dati sulle scorte abbiano una rilevanza limitata ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria comunitaria, visto che il biodiesel non può essere immagazzinato per più di sei mesi (lo stoccaggio dura in media solo tre mesi).

5.4.5.   Redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

Tabella 7

 

2004

2005

2006

2007

PI

Redditività

9,3 %

18,3 %

18,0 %

5,7 %

5,7 %

Indice: 2005 = 100

51

100

98

31

31

Investimenti (in migliaia di EUR)

19 497

70 885

237 115

140 014

131 358

Indice: 2005 = 100

28

100

335

198

185

Utile sul capitale investito

92 %

114 %

108 %

23 %

23 %

Indice: 2005 = 100

81

100

95

20

20

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

24 113

131 211

213 560

167 042

180 602

Indice: 2005 = 100

18

100

163

127

138

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

(95)

La redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è stata determinata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo analizzato la redditività dei produttori comunitari inseriti nel campione è diminuita: il profitto è sceso dal 18,3 % nel 2005 al 5,7 % nel PI, con un calo di 12,6 punti percentuali nel periodo analizzato.

(96)

Gli investimenti nella produzione di biodiesel effettuati dai produttori comunitari inseriti nel campione sono aumentati del 235 % tra il 2005 e il 2006. Si tratta di un incremento correlato all'espansione della capacità di produzione in previsione di un incremento della domanda nella Comunità. A tale proposito, nella maggior parte dei casi bisogna contare tempi di programmazione degli investimenti almeno biennali prima che un impianto di biodiesel diventi pienamente operativo. Gli stessi produttori hanno continuato a investire nel 2007 e nel PI, seppur a un ritmo più lento. Il periodo coincide con l'impennata delle importazioni in dumping sul mercato comunitario.

(97)

L'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione, cioè l'indicatore che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione di biodiesel, ha seguito l'andamento negativo della redditività. Il calo effettivo è stato però molto più accentuato, dell'ordine di 91 punti percentuali nel periodo analizzato. Si ritiene che il peggioramento del dato dell'utile sul capitale investito sia un chiaro indice del deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.

(98)

L'andamento del flusso di cassa, che indica la capacità dell'industria di autofinanziarsi, ha registrato un aumento del 38 % nel periodo analizzato. Nonostante il calo di redditività registrato nello stesso periodo, l'andamento positivo di questo indicatore è dovuto principalmente ai maggiori costi di ammortamento considerati per stabilire il livello della liquidità di cassa. Un'altra ragione di questo andamento deriva dal fatto che nel periodo in esame il calo dei profitti in termini assoluti è stato meno accentuato del calo del fatturato. Tra il 2006 e il PI il flusso di cassa è diminuito però del 15 %: una svolta negativa nell'ultima parte del periodo analizzato che ha coinciso con una maggiore presenza delle importazioni in dumping sul mercato comunitario.

5.4.6.   Occupazione, produttività e salari

Tabella 8

 

2004

2005

2006

2007

PI

Occupati — equivalenti a tempo pieno (ETP)

61

182

278

462

506

Indice: 2005 = 100

34

100

153

254

278

Produttività (t/ETP)

7 798

4 470

4 367

3 967

3 985

Indice: 2005 = 100

174

100

98

89

89

Salari (EUR/ETP)

62 374

59 395

54 290

55 433

55 555

Indice: 2005 = 100

105

100

91

93

94

Fonte: risposte al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione.

(99)

Parallelamente all'aumento della produzione e delle vendite, l'occupazione nell'industria comunitaria ha registrato un incremento del 178 % nel periodo analizzato. L'industria del biodiesel è un'industria ad alta intensità di capitale, il cui processo di produzione non richiede un elevato numero di addetti.

(100)

In media i salari si sono ridotti del 6 % nel periodo analizzato. Ciò è attribuibile alla minore qualificazione richiesta al personale aggiuntivo assunto dall'industria comunitaria verso la fine del periodo analizzato per incrementare la produzione.

(101)

Tra il 2005 e il PI la produttività è diminuita dell'11 %.

5.4.7.   Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(102)

I margini di dumping dei produttori esportatori statunitensi, elencati nella sezione relativa al dumping, sono nettamente superiori al margine minimo. Inoltre, visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

5.4.8.   Produttori comunitari non inseriti nel campione

(103)

Dall'analisi dei dati relativi al mercato comunitario si può desumere che nel periodo analizzato i produttori non inseriti nel campione e quelli citati al considerando 60 abbiano perso una notevole quota di mercato in rapporto alle vendite di biodiesel di loro produzione sul mercato comunitario. Si stima che nel periodo analizzato questi produttori abbiano subito una contrazione della quota di mercato superiore a 20 punti percentuali.

(104)

Dalle informazioni fornite dal denunciante è emerso che molte di queste società hanno cessato o ridotto l'attività di produzione di biodiesel e non sono state in grado di collaborare all'inchiesta in maniera soddisfacente.

(105)

Varie società che hanno fornito informazioni nel quadro del campionamento hanno dichiarato di essere state costrette a ridurre la produzione e il personale a causa delle importazioni a basso prezzo dagli USA. Hanno fatto osservazioni analoghe altri produttori che erano pronti a iniziare la produzione, ma sono stati costretti a ritardare il loro ingresso sul mercato a causa dell'impennata delle importazioni a basso prezzo dagli USA, soprattutto durante il PI.

(106)

I dati suddetti relativi ai produttori non inseriti nel campione corroborerebbero quindi le conclusioni in merito al pregiudizio subito dai produttori comunitari inseriti nel campione.

5.5.   Conclusioni sul pregiudizio

(107)

L'inchiesta ha evidenziato che, nel quadro di una domanda in crescita, la situazione dei produttori comunitari inseriti nel campione è migliorata nel corso del periodo analizzato sotto il profilo di vari indicatori quantitativi, quali la produzione (+ 150 %), la capacità produttiva (+ 174 %) e il volume delle vendite (+ 143 %). È anche aumentata la loro quota di mercato, che è passata dal 25,3 % nel 2005 al 29,8 % nel PI con un modesto incremento di 4,5 punti percentuali. Nel corso di tale periodo si è avuta anche un'espansione dell'occupazione e degli investimenti in conseguenza dell'aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario. Dato che il volume della produzione non ha però seguito l'espansione del mercato, l'utilizzo degli impianti e la produttività hanno subito una contrazione rispettivamente del 9 % e dell'11 % nel corso del periodo analizzato.

(108)

Nel corso dello stesso periodo si è registrato un peggioramento dei principali indicatori relativi alla situazione finanziaria dei produttori comunitari inseriti nel campione. La redditività si è ridotta dal 18 % nel 2005 e 2006 a meno del 6 % nel PI. Benché i produttori comunitari inseriti nel campioni siano riusciti ad autofinanziarsi, grazie in particolare a un aumento del flusso di cassa, l'utile sul capitale investito è crollato dell'80 % nel PI.

(109)

Dall'inchiesta è emerso anche che, a causa dell'innalzamento dei prezzi delle materie agricole (soprattutto olio di soia e colza), che rappresentano quasi l'80 % dei costi complessivi del biodiesel, i produttori comunitari inseriti nel campione hanno conosciuto un forte aumento dei costi, dell'ordine del 36 % tra il 2005 e il 2007 e del 42 % tra il 2005 e il PI. La traslazione completa di questi aumenti dei costi sugli acquirenti del mercato comunitario non è stata possibile.

(110)

Alla luce di quanto precede, è possibile concludere che l'industria comunitaria abbia nel complesso subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(111)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping originarie degli USA abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio tale da potersi definire notevole. Sono stati anche presi in esame fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

6.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(112)

Dall'inchiesta è risultato che le importazioni in dumping a basso prezzo originarie degli Stati Uniti sono fortemente aumentate in termini di volume, e precisamente centuplicate, nel corso del periodo analizzato È di conseguenza notevolmente aumentata (di 16,8 punti percentuali) la loro quota di mercato, che è passata dallo 0,4 % nel 2005 al 17,2 % nel PI. Per valutare l'entità dell'impatto sulla Comunità del massiccio afflusso delle importazioni in dumping dagli USA, occorre considerare che l'aumento della quota di mercato di 16,8 punti percentuali è intervenuto nell'arco di quindici mesi.

(113)

Parallelamente, nonostante la forte espansione dei consumi, l'industria comunitaria, nel suo mercato principale, è riuscita nel corso del periodo analizzato ad accrescere solo di circa 4,5 punti percentuali la propria quota di mercato. L'inchiesta ha dimostrato che questo è avvenuto esclusivamente a spese di altri produttori comunitari che hanno cessato o ridotto la loro produzione nel corso del periodo analizzato.

(114)

I prezzi medi delle importazioni in dumping sono aumentati del 7 % tra il 2005 e il periodo dell'inchiesta, ma sono rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria nel corso dello stesso periodo. I prezzi delle importazioni in dumping si sono quindi mantenuti ben al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria, con un margine medio di sottoquotazione del 25 % nel corso del PI.

(115)

La pressione esercitata dal massiccio afflusso sul mercato comunitario di importazioni in dumping a basso prezzo non ha consentito all'industria comunitaria di fissare i suoi prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. In effetti, nel PI i prezzi medi delle materie prime agricole utilizzate dall'industria comunitaria per produrre biodiesel sono stati superiori del 25 % a quelli del 2006. L'industria comunitaria ha potuto traslare sui suoi clienti un aumento dei prezzi pari soltanto al 4 %, a fronte di un aumento complessivo dei costi del 20 % nel corso dello stesso periodo. È interessante notare che anche il prezzo della principale materia prima agricola utilizzata dai produttori americani, l'olio di soia, è fortemente aumentato nel corso dello stesso periodo. Tuttavia, come si è osservato al considerando 109, questi aumenti di costi non si sono ripercossi sui prezzi delle importazioni in dumping.

(116)

Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di causalità tra il massiccio afflusso delle importazioni in dumping a basso prezzo in provenienza dagli Stati Uniti e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la situazione sul mercato comunitario nel periodo 2005-2006, in assenza di importazioni in dumping, è stata confrontata con la situazione del mercato tra il 2006 e il PI, quando si è avuto il massiccio afflusso di importazioni in dumping a basso prezzo.

(117)

Nel periodo 2005-2006, in assenza di importazioni in dumping sul mercato comunitario, il consumo è aumentato di circa 1,8 milioni di tonnellate. Tutti i produttori comunitari potevano predisporre i loro piani di attività nella prospettiva di un mercato sano e in rapida crescita. Nel corso di questo periodo i prezzi sono aumentati del 19 % e l'industria comunitaria ha realizzato profitti che hanno toccato il 18,3 %. Nel 2007 e nel corso del PI la situazione è cambiata drasticamente. È iniziata la penetrazione nel mercato di importazioni in dumping a basso prezzo in provenienza dagli Stati Uniti. Il mercato è ancora cresciuto di 1,6 milioni di tonnellate, ma la maggior parte di questo aumento (oltre un milione di tonnellate) è da ascriversi alle importazioni in dumping in provenienza dagli Stati Uniti. L'industria comunitaria ha guadagnato soltanto una modesta quota di mercato, i suoi principali costi di produzione del biodiesel sono fortemente aumentati, di circa il 25 %, ma il suo prezzo di vendita medio è aumentato soltanto del 4 % circa nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la sua situazione economica e finanziaria complessiva nel corso del PI si è deteriorata, con profitti che sono scesi al di sotto del 6 % del fatturato.

(118)

Sulla base di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping a basso prezzo dagli USA, che si sono mantenute a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI e che sono notevolmente aumentate in volume, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, che si è manifestato in particolare nel deterioramento della sua situazione finanziaria durante il PI.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 9

Altri paesi terzi

2004

2005

2006

2007

PI

Totale delle importazioni

(in tonnellate)

0

30 000

55 000

144 596

147 812

Indice

0

100

183

482

493

Quota di mercato

0 %

0,9 %

1,1 %

2,2 %

2,2 %

Indice: 2005 = 100

0

100

122

244

244

Fonte: informazioni fornite dal denunciante.

(119)

Nel corso dell'inchiesta non è stato possibile valutare con esattezza i volumi delle importazioni da paesi terzi, per le ragioni indicate al considerando 69. I dati della tabella precedente si basano quindi su stime fornite dal denunciante.

(120)

Le importazioni da paesi terzi non interessati dall'inchiesta sono cresciute da circa 30 000 tonnellate nel 2005 a 147 812 tonnellate nel corso del PI, il che ha comportato un lieve aumento, di 1,3 punti percentuali, della quota di mercato nel corso dello stesso periodo. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.2.   Evoluzione della domanda

(121)

Data la forte crescita della domanda nel periodo in esame e nel periodo analizzato, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda (– 0,5 %) osservata sul mercato comunitario tra il 2007 e il PI.

6.3.3.   Decisioni delle pubbliche autorità

(122)

Una delle parti interessate ha sostenuto che la reintroduzione in Germania di imposte sull'energia per il biodiesel (15) avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quello Stato membro.

(123)

L'inchiesta ha rivelato che i biocarburanti puri utilizzati in Germania hanno beneficiato dal 1999 di un'agevolazione fiscale che è stata ridotta dal 1o agosto 2006. Dal 1o gennaio 2007 è però in vigore una disposizione (16) che fissa per le miscele una quota obbligatoria di biodiesel del 4,4 %, calcolata sulla base del tenore energetico, sulla quantità totale di benzina e diesel per trasporti immessi sul mercato tedesco. Agli operatori che non rispettano questa quota si applica un'ammenda di 0,60 EUR per litro di biodiesel non conforme. Questa quota obbligatoria sembra avere in larga misura compensato l'asserita diminuzione delle vendite e la riduzione degli incentivi fiscali. Dall'inchiesta è risultato in effetti che i volumi di vendita dei produttori comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco sono aumentati del 68 % tra il 2006 e il PI.

(124)

Sulla base di quanto precede, si considera che le decisioni prese dalle pubbliche autorità nella Comunità non sono tali da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

6.3.4.   Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari

(125)

Una delle parti interessate ha sostenuto che le misure di incentivazione della produzione di biodiesel hanno indotto molte società comunitarie a investire nello sviluppo delle capacità di produzione esistenti e in nuovi impianti. Questa stessa parte ha sostenuto che la capacità di produzione di biodiesel nella Comunità era di 11,5 milioni di tonnellate durante il PI e che — a causa di un aumento del consumo inferiore al previsto — una parte rilevante di tale capacità era rimasta inutilizzata e lo sarebbe rimasta anche senza le importazioni dagli USA. Di conseguenza, i costi fissi avrebbero inciso negativamente sulla redditività, sull'utile sul capitale investito e sul flusso di cassa dei produttori comunitari.

(126)

A questo riguardo, va notato che l'inchiesta si è concentrata sulla situazione dei produttori comunitari. Anche se è vero che la capacità di produzione dell'industria comunitaria è aumentata (+ 189 %) relativamente più della domanda (+ 106 %), è da rilevare che i principali fattori di costo nella produzione di biodiesel sono i costi variabili. Infatti, come indicato al considerando 109, le materie prime per la produzione di biodiesel rappresentano l'80 % del totale dei costi. Da un ulteriore esame è risultato che la parte dei costi fissi nella produzione e nelle vendite di biodiesel rappresentava soltanto il 6 % del totale dei costi. Il preteso effetto di un aumento dei costi fissi derivante dal sottoutilizzo degli impianti non può perciò spiegare il grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel corso del PI.

(127)

Inoltre è da notare che, come indicato nella tabella 4, il tasso di utilizzo degli impianti da parte dei produttori comunitari inseriti campione è stato dell'80 % nel corso del PI. Di conseguenza, la presunta sovraccapacità nella Comunità non trova conferma nel caso dei produttori comunitari del campione.

(128)

Sulla base di quanto precede, si considera che l'eventuale effetto negativo sull'industria comunitaria di un sottoutilizzo della capacità di produzione non è stato tale da spezzare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.5.   Aumento della domanda delle materie prime agricole e aumento dei prezzi

(129)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l'aumento della domanda di colza e di olio di colza ha determinato un aumento dei prezzi delle materie prime nella Comunità. Il fatto che i produttori comunitari utilizzano l'olio di colza come principale materia prima spiegherebbe perché avrebbero sofferto più di altri produttori che utilizzano altri oli vegetali come l'olio di soia o l'olio di palma per produrre biodiesel.

(130)

Va osservato in primo luogo che dall'inchiesta risulta che per produrre biodiesel i produttori comunitari inseriti nel campione non utilizzavano soltanto olio di colza, ma anche altri oli vegetali (olio di soia, di palma o di girasole) e, occasionalmente, grassi animali.

(131)

È poi vero che, come si rileva al considerando 109, l'industria comunitaria ha dovuto far fronte a un notevole aumento dei costi delle materie prime (agricole) nel periodo analizzato. Tuttavia, questo andamento va rapportato all'aumento generale dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli; al riguardo occorre notare che l'aumento dei prezzi dell'olio di soia (la principale materia prima agricola impiegata dai produttori del paese interessato) è stato più marcato nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, tutti i tipi di biodiesel sono stati toccati dall'aumento dei prezzi delle materie prime agricole.

(132)

In un mercato effettivamente concorrenziale, ci si dovrebbe attendere che i produttori possano assorbire gli aumenti dei costi trasferendoli sul mercato. L'inchiesta ha però permesso di stabilire che la pressione esercitata dal massiccio afflusso sul mercato comunitario di importazioni in dumping a basso prezzo non ha consentito ai produttori comunitari di fissare i prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. Come si è detto, anche la principale materia prima agricola utilizzata dai produttori americani, l'olio di soia, ha subito un forte aumento di prezzo nel corso del periodo analizzato. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni in dumping nel mercato comunitario.

(133)

Se si tiene conto di questi elementi, non si può ritenere che l'aumento del prezzo delle materie prime venga a spezzare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.3.6.   Evoluzione del prezzo del diesel minerale

(134)

Una delle parti interessate ha sostenuto che, data la stretta correlazione esistente tra i prezzi del diesel minerale e i prezzi del biodiesel, l'aumento dei prezzi del biodiesel, più accentuato di quello dei prezzi del diesel minerale, in particolare in Germania, avrebbe causato un calo delle vendite dei produttori che riforniscono il mercato di questo Stato membro.

(135)

Va notato in primo luogo che la parte in questione non ha addotto alcuna informazione comprovante quanto sostenuto. In secondo luogo, l'inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto affermato da questa parte, l'industria comunitaria ha aumentato le sue vendite e la sua quota di mercato nel periodo analizzato. Inoltre, poiché i prezzi del petrolio greggio sono determinati da una quotazione mondiale, le vendite del prodotto in esame avrebbero dovuto risentirne nella stessa misura delle vendite di biodiesel prodotto nella Comunità.

(136)

Tenuto conto di quanto precede, questa argomentazione è stata respinta.

6.3.7.   Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità

(137)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel inciderebbe in modo determinante sulla competitività, citando l'esempio della Germania per dimostrare che un produttore di biodiesel i cui impianti sono situati all'interno del paese deve sostenere costi di trasporto elevati perché tutti i grandi acquirenti, in particolare le raffinerie e i loro impianti di miscelazione, sono insediati lungo le coste.

(138)

Dall'inchiesta è risultato che solo pochi produttori comunitari sono ubicati in zone interne. Inoltre, in alcuni casi è emersa l'esistenza di raffinerie anche in zone interne, in vicinanza di questi produttori. In altri casi è risultato che gli svantaggi derivanti per i produttori di biodiesel insediati in zone interne dalla lontananza dei loro acquirenti (impianti di miscelazione e raffinerie) erano compensati dai vantaggi arrecati dalla vicinanza di impianti molitori e/o di fornitori di materie prime agricole.

(139)

Sulla base di quanto precede, l'argomento secondo cui l'ubicazione degli impianti in zone interne arrecherebbe un pregiudizio notevole all'industria comunitaria è stato respinto.

6.3.8.   Produttori collegati agli esportatori USA

(140)

È da notare che l'effetto delle importazioni dagli Stati Uniti delle tre società di cui al considerando 60 è stato preso in considerazione nell'analisi dell'effetto delle importazioni in dumping dagli USA di cui ai considerando da 112 a 118. Per quanto riguarda le loro vendite di biodiesel di produzione propria, l'inchiesta non ha rilevato differenze nella fissazione dei prezzi o nel comportamento rispetto ai produttori comunitari inseriti nel campione, in particolare nel corso del PI.

6.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(141)

L'analisi che precede ha messo in luce il sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo originarie degli USA tra il 2005 e il PI. È stato altresì accertato che i prezzi di queste importazioni si sono mantenuti nel corso del PI nettamente al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria.

(142)

Le diverse conclusioni dell'inchiesta e l'analisi effettuata per il periodo 2005-2006 confrontato al periodo dal 2007 al PI indicano una netta concomitanza tra il massiccio afflusso delle importazioni a basso prezzo dagli Stati Uniti e il sensibile deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare nel corso del PI.

(143)

Sulla base dell'analisi che precede, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping dagli USA hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Osservazione preliminare

(144)

Come disposto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado le conclusioni circa il dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi e convincenti per concludere che non era nell'interesse della Comunità adottare misure in questo specifico caso. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori del prodotto in esame.

7.2.   Interesse dell'industria comunitaria

7.2.1.   Effetti dell'istituzione/non istituzione delle misure sull'industria comunitaria

(145)

Come indicato in precedenza, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni in dumping originarie degli USA. Se non sarà adottata nessuna misura, è molto probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria continui a deteriorarsi. La situazione dell'industria comunitaria è stata caratterizzata da un calo di redditività di 12,6 punti percentuali tra il 2005 e il PI, ascrivibile ad aumenti inadeguati del prezzo. Tenuto conto del calo di redditività, è molto probabile che, se non fossero adottate misure, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria peggiorerebbe ulteriormente, il che avrebbe come conseguenza tagli della produzione e altre chiusure di impianti, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nella Comunità.

(146)

Si ritiene che l'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. È da notare che il calo di redditività dell'industria comunitaria deriva dalla sua difficoltà a competere con le importazioni in dumping a basso prezzo originarie degli USA. L'istituzione di misure antidumping dovrebbe permettere all'industria comunitaria di mantenere la sua redditività ai livelli considerati necessari per questa industria ad alta intensità di capitale.

(147)

In conclusione, le misure dovrebbero dare all'industria comunitaria la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato dall'inchiesta.

7.3.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(148)

Circa 25 importatori/operatori commerciali indipendenti nella Comunità sono stati contattati all'apertura dell'inchiesta, ma nessuno ha collaborato.

(149)

In queste circostanze, è stato provvisoriamente impossibile determinare con esattezza gli effetti che le misure potrebbero avere sugli importatori.

7.4.   Interesse degli utilizzatori

(150)

Tutte le società utilizzatrici conosciute che operano nella produzione e distribuzione di diesel minerale ed effettuano anche la miscelazione obbligatoria di diesel minerale e biodiesel sono state contattate e sono stati loro inviati questionari all'apertura dell'inchiesta.

(151)

Ha collaborato solo una società utilizzatrice, che ha risposto al questionario e si è dichiarata favorevole a che sia messa fine ai flussi di importazioni a basso prezzo dagli Stati Uniti, perché creano distorsioni della concorrenza nella Comunità, con pregiudizio per le società che producono e vendono diesel, in quanto alcuni concorrenti non si fanno scrupolo di acquistare questo prodotto a basso prezzo acquisendo così un vantaggio concorrenziale sleale rispetto a quelli che si astengono dal farlo. Questa società ha inoltre dichiarato che le misure permetterebbero il rilancio degli impianti di produzione di esteri (in particolare in Germania) e/o di portare avanti progetti di creazione di nuove fabbriche di esterificazione nella Comunità. Poiché in Europa l'estere è tradizionalmente prodotto a partire dalla colza (materia prima di migliore qualità della palma o della soia utilizzate per la produzione di B99), un aumento del numero di produttori europei significherebbe un maggior numero di prodotti di migliore qualità e di conseguenza un calo dei prezzi degli esteri, con beneficio finale per il consumatore.

(152)

Un'associazione di utilizzatori, rappresentante gli interessi degli spedizionieri marittimi di uno Stato membro, ha sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni negative sull'attività dei suoi membri, in quanto il diesel rappresenta dal 20 al 25 % dei costi del settore dei trasporti e il suo prezzo è determinante per la sopravvivenza di migliaia di società data la scarsa redditività del settore (0-5 %). Non è stato però possibile verificare la fondatezza di questa affermazione perché i membri dell'associazione in questione non hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori.

(153)

In queste circostanze, si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni fornite, le misure antidumping avrebbero effetti incerti e che nulla permette di affermare con certezza che vi siano ragioni valide e convincenti, nell'interesse degli utilizzatori, per non adottare misure in questo specifico caso.

7.5.   Interesse dei fornitori di materie prime

(154)

Sei fornitori hanno risposto al questionario. Quattro si sono dichiarati favorevoli all'istituzione di misure antidumping perché, in caso contrario, l'esistenza a lungo termine dell'industria comunitaria sarebbe compromessa e questo avrebbe sicuramente ripercussioni negative sulla loro situazione.

(155)

Altri due fornitori, collegati a produttori esportatori di biodiesel degli USA, hanno sostenuto che eventuali misure non avrebbero conseguenze significative perché darebbero origine a uno spostamento dei flussi commerciali (a favore di importazioni da paesi non interessati da queste misure).

(156)

Sulla base di quanto precede, si è potuto concludere che l'istituzione di misure avrebbe un effetto complessivamente positivo sulla situazione dei fornitori di materie prime.

7.6.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(157)

Una delle parti interessate ha rilevato un'incoerenza tra questo procedimento e le decisioni prese a livello internazionale e comunitario per promuovere la produzione e la vendita di biocarburanti con l'intento di proteggere l'ambiente e diminuire la dipendenza dai combustibili minerali.

(158)

A questo riguardo va notato che l'articolo 21 del regolamento di base impone di prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. In questo contesto, considerazioni d'ordine generale sulla protezione dell'ambiente e sull'offerta di diesel minerale non possono rientrare nell'analisi né possono giustificare pratiche commerciali sleali.

(159)

Per quanto riguarda il mercato comunitario, se saranno istituite misure antidumping i produttori esportatori degli USA, considerata la loro forte posizione sul mercato, continueranno verosimilmente a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non più in dumping. È probabile anche che ci sarà ancora sul mercato comunitario un numero sufficiente di grandi concorrenti, ossia i produttori comunitari che hanno temporaneamente cessato le loro attività di produzione e altri che non sono stati in grado di iniziarle a causa delle importazioni in dumping. È opportuno segnalare a questo riguardo che all'inizio del periodo analizzato le vendite dei produttori comunitari non rappresentati in questa inchiesta costituivano almeno il 30 % del mercato comunitario e che questa quota è diminuita fortemente a causa delle importazioni in dumping dagli USA. È pertanto probabile che gli utilizzatori continueranno ad avere la scelta tra vari fornitori di biodiesel. Se non fosse istituita alcuna misura, l'avvenire dell'industria comunitaria sarebbe invece messo a repentaglio. La sua scomparsa ridurrebbe fortemente la concorrenza sul mercato comunitario.

7.7.   Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(160)

L'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di biodiesel originario degli USA sarebbe certamente nell'interesse dell'industria comunitaria, perché le permetterebbe di svilupparsi e di riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Se non fossero istituite misure, la situazione economica dell'industria comunitaria continuerebbe probabilmente a deteriorarsi e altri operatori cesserebbero l'attività. Inoltre, mentre non è stato possibile trarre alcuna chiara conclusione riguardo agli utilizzatori e agli importatori, l'istituzione di misure dovrebbe anche essere nell'interesse dei fornitori di materie prime.

(161)

In considerazione di quanto precede, si è provvisoriamente concluso che non vi sono ragioni valide e convincenti di interesse comunitario che si oppongano nel presente caso all'imposizione di dazi antidumping

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(162)

Tenuto conto delle conclusioni stabilite per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse della Comunità, misure antidumping provvisorie sono considerate necessarie al fine di impedire l'aggravamento del pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping.

(163)

Il livello delle misure antidumping deve essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, senza essere superiore ai margini di dumping rilevati. Nel calcolare l'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(164)

A questo scopo, un margine di profitto del 15 % sul fatturato può essere considerato quello che l'industria comunitaria avrebbe potuto conseguire in assenza di dumping pregiudizievole, tenendo conto dei risultati realizzati dall'industria comunitaria nel corso della prima parte del periodo in esame (2004, 2005 e 2006); questo margine è stato ritenuto sufficiente a garantire a lungo termine gli investimenti produttivi per questa nuova industria.

(165)

La necessaria maggiorazione di prezzo è stata quindi determinata sulla base di un confronto fra la media ponderata del prezzo all'importazione, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dei produttori comunitari inseriti nel campione in misura pari ai profitti o alle perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale CIF all'importazione.

8.2.   Misure provvisorie

(166)

Sulla base di quanto precede, si ritiene che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituiti sulle importazioni originarie degli USA dazi antidumping provvisori al livello più basso tra quelli del margine di dumping e di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(167)

Nel parallelo procedimento antisovvenzioni vengono tuttavia istituiti anche dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel originarie degli USA. Le sovvenzioni riscontrate nel corso dell'inchiesta parallela non sono sovvenzioni all'esportazione e pertanto si ritiene che non abbiano inciso né sul prezzo all'esportazione né sul corrispondente margine di dumping. Considerato che entrambi i procedimenti trattano le stesse importazioni, è possibile quindi istituire i dazi antidumping contestualmente ai dazi compensativi se e in quanto entrambi i dazi, considerati congiuntamente, non superano il margine di eliminazione del pregiudizio.

(168)

Sulla base di quanto precede, le aliquote dei dazi antidumping sono state fissate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote del dazio compensativo. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio compensativo

Aliquota del dazio antidumping

Archer Daniels Midland Company

54,6 %

3,4 %

35,1 %

3,4 %

Cargill Inc.

58,9 %

10,4 %

34,5 %

10,4 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

39,8 %

73,4 %

39,0 %

0,8 %

Imperium Renewables Inc.

41,6 %

29,5 %

29,1 %

12,5 %

Peter Cremer North America LP

69,9 %

57,3 %

41,0 %

28,9 %

World Energy Alternatives LLC

41,7 %

51,7 %

37,6 %

4,1 %

Società che hanno collaborato, ma non inserite nel campione

51,4 %

33,7 %

36,0 %

15,4 %

(169)

Poiché il dazio antidumping sarà applicato alle miscele contenenti, in peso, più del 20 % di biodiesel in misura proporzionale al loro tenore di biodiesel, si considera opportuno, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel.

(170)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

9.   NOTIFICA DELLE CONCLUSIONI

(171)

Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originari degli Stati Uniti d'America.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è il seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping, in euro per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

23,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

60,5

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

208,2

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Società elencate nell'allegato

122,9

cfr. allegato

Tutte le altre società

182,4

A999

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro sedici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   In forza dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo massimo di sei mesi.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 147 del 13.6.2008, pag. 5.

(3)  GU C 147 del 13.6.2008, pag. 10.

(4)  Il governo degli USA ha fornito l'Internal Revenue Code completo e aggiornato, con tutta la legislazione tributaria fino al 15 dicembre 2006 (versione del dicembre 2006), che interessa ai fini dell'attuale PI.

(5)  Ad esempio: a) la Biodiesel handling and use guide pubblicata nel settembre del 2008 dal National Renewable Energy Laboratory (NREL), b) la Biomass oil analysis pubblicata nel giugno del 2004 dal NREL, c) le notizie rivolte al pubblico, le informazioni e le specifiche sul biodiesel dell'ASTM, d) le notizie rivolte al pubblico e le informazioni sul biodiesel a cura dell'NBB ed infine e) le schede informative a cura del dipartimento dell'Energia degli USA, nel quadro degli interventi previsti dal programma Clean Cities, ecc.

(6)  Gli oli vergini, compresi gli esteri derivati da vari prodotti agricoli di base quali il granturco, la soia, i semi di girasole, i semi di cotone, la canola, il crambe, la colza, il cartamo, i semi di lino, la crusca di riso, i semi di senape, ecc. o i grassi animali.

(7)  In realtà si tratta di un tenore del 99,9 % in quanto è sufficiente un'aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale per usufruire negli USA del credito d'imposta per la miscelazione (blenders' credit).

(8)  Di norma le miscele che vanno dal B99 al B50.

(9)  Di norma le miscele che vanno dal B2 al B20.

(10)  Cfr. Energy Policy Act del 1992.

(11)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(12)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(13)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(14)  A seguito dell'adozione di questo obiettivo, nel dicembre del 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato l'accordo su una direttiva per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce un obiettivo del 10 % entro il 2010 per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, da conseguire principalmente mediante il ricorso ai biocarburanti.

(15)  La Energiesteuergesetz, entrata in vigore il 1o agosto 2006, introduce un'imposta di 0,09 euro per litro di B100.

(16)  Biokraftstoffquotengesetz, BGBl. 2006, parte I, n. 62 del 21.12.2006, pag. 3180, che attua la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2003/96/CE del Consiglio.


ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Central Iowa Energy, LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Delta BioFuels, Inc.

Natchez

A940

East Fork Biodiesel, LLC

Algona

A940

Ecogy Biofuels, LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels, Inc.

Madison

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels, LLC

Houston

A940

Griffin Industries, Inc.

Cold Spring

A940

Huish Detergents, Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries, Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Innovation Fuels, Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy, LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels, LLC

Erie

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

Wilton

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middletown Biofuels, LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Nova Biofuels Clinton County, LLC

Clinton

A940

Organic Fuels, Ltd

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Peach State Labs, Inc.

Rome

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

REG Ralston, LLC

Ralston

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel, LLC

Albert Lea

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels, Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsbourgh

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Western Dubque Biodiesel, LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy, LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940