12.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO (CE) N. 188/2009 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2009

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle relative componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio, ha imposto con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali («TPM») originarie della Repubblica Popolare Cinese (RPC). L'inchiesta iniziale ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004.

(2)

Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 (3) il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale.

2.   Richiesta di riesame

(3)

Il riesame intermedio parziale è stato avviato sulla base di una richiesta presentata dalla Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd («Yale»), un esportatore della RPC. Dalle informazioni trasmesse risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure nei confronti della Yale sono cambiate e che tali cambiamenti sono definitivi. In particolare, la Yale ha fornito elementi di prova prima facie per dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato, e che il confronto tra il valore normale basato sui suoi costi e i prezzi all'esportazione verso la Comunità permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello attuale delle misure. Pertanto, per controbilanciare il dumping sembrerebbe non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

3.   Inchiesta relativa al riesame

(4)

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova prima facie per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l’avvio di un riesame intermedio parziale, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Yale.

(5)

L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame la Yale nonché i rappresentanti della RPC («paese interessato») e l’industria comunitaria, secondo la definizione dell'inchiesta iniziale. Ha dato alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(7)

La Commissione ha inviato questionari alla Yale, ai produttori dell'industria comunitaria che risultano interessati, ai produttori di TPM noti in Canada (paese scelto come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale) e a produttori di TPM noti in India e in Malaysia, i paesi citati durante l’inchiesta iniziale come possibili paesi analoghi alternativi. La Commissione ha inoltre inviato alla Yale un formulario per chiedere lo statuto di impresa che opera in condizioni di economia di mercato («TEM»).

(8)

Risposte al questionario unite a commenti e informazioni sono giunte dalla Yale e da un produttore dell'industria comunitaria.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per stabilire il TEM e il dumping, le ha analizzate e ha effettuato visite di verifica presso le seguenti società:

Yale (Hangzhou) Industrial Products Co. Ltd, Hangzhou, RPC,

Yale Industrial Products GmbH, Velbert, Germania.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(10)

La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nell’inchiesta iniziale, come precisato nel regolamento (CE) n. 684/2008. Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e dalle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC, di cui al codice NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 . Ai fini del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, menzionato al considerando 1, i transpallet manuali sono carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura).

2.   Prodotto simile

(11)

Dal riesame in corso è emerso che i TPM prodotti nella RPC dalla Yale e venduti sul mercato cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi di quelli esportati verso la Comunità. Questi prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(12)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano che per la produzione e la vendita del prodotto simile prevalgono condizioni dell'economia di mercato. Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni e i costi delle imprese sono fissati in risposta a condizioni del mercato, senza significative influenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS – International Accounting Standards);

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

La Yale ha chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento di base e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l'apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori.

(14)

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede della società in questione le informazioni presentate nella richiesta di TEM.

(15)

La Yale non ha dimostrato di rispondere a tutti i criteri definiti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In particolare non soddisfa i criteri 1 e 2.

(16)

Per quanto riguarda il criterio 1, durante la verifica in loco si è constatato che lo statuto societario della Yale contiene clausole esplicite per limitare le vendite interne, ovvero l’obbligo di vendere il 100 % dei propri prodotti sui mercati esteri. La Yale ha sostenuto che tali restrizioni non hanno mai svolto un ruolo concreto, avendo effettuato alcune vendite interne minori durante il PIR. La società non è stata tuttavia in grado di presentare prove concrete del fatto di non essere soggetta, di fatto e di diritto, alla suddetta restrizione prevista dal proprio statuto. Inoltre durante la verifica in loco si è constatato che lo Stato ha esercitato influenza sulle decisioni della società. È infatti emerso che la Yale dal 2002 beneficia di una riduzione fiscale del 50 % sull'aliquota dell'imposta sul reddito, e che tale riduzione di imposta avviene in virtù delle pertinenti norme di applicazione della legge relativa alle imposte sui redditi per le imprese a partecipazione straniera e per le imprese straniere. In forza di tale norma le imprese con capitali stranieri orientate verso l'esportazione, come la Yale, le cui vendite all'esportazione ammontano al 70 % o più delle vendite totali annuali, hanno diritto a una riduzione fiscale del 50 % dopo la scadenza del periodo di riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese. Da quanto esposto si evince che la Yale non adotta le proprie decisioni commerciali in materia di vendite all'esportazione solo in base alle tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta. La società è sottoposta a una notevole influenza dello Stato, consistente nella concessione di determinate agevolazioni fiscali, soggette all'esplicita condizione di prendere determinate decisioni commerciali basandosi sulle proprie vendite interne e all'esportazione. Alla luce di tali considerazioni si è concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 1.

(17)

Per quanto riguarda il criterio 2, durante la verifica in loco si è constatato il mancato rispetto di alcune basilari norme internazionali in materia di contabilità (principio della competenza, metodo di applicazione dei tassi di cambio, rappresentazione corretta della situazione finanziaria, ricorso a libri contabili approntati espressamente per l'inchiesta) sia nei conti che nella revisione di tali conti, mettendo in dubbio l'attendibilità dei dati contabili della società. Si è pertanto concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare il criterio 2.

(18)

Alla Yale e all'industria comunitaria è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. La Yale non ha presentato osservazioni specifiche rispetto alle conclusioni summenzionate, mentre un produttore dell'industria comunitaria ha presentato alcune osservazioni generali.

(19)

Sulla base di quanto precede si è concluso che la Yale non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che non può pertanto esserle accordato il TEM.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(20)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, tranne i casi in cui le imprese sono in grado di provare che esse rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e sono quindi intitolate a ricevere il TI.

(21)

La Yale ha richiesto il TI anche nel caso in cui non le fosse stato accordato il TEM.

(22)

Sulla base delle informazioni disponibili si è concluso che la società non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In particolare, come risulta dal considerando 16, dall'inchiesta in loco è emerso che la società non si trovava in posizione tale da potere liberamente scegliere il volume delle esportazioni nonché i termini e le condizioni di vendita. Le decisioni della società riguardo alle vendite interne e all'esportazione erano soggette a restrizioni delle vendite imposte dallo Stato e inserite nel proprio statuto. Si è pertanto concluso che alla società non poteva essere concesso il TI.

3.   Margine di dumping durante il PIR

(23)

Come indicato nei considerando 18 e 22, la Yale non ha ottenuto né il TEM né il TI. La situazione della Yale non è quindi cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. A questo proposito si rammenta che, come indicato dal considerando 4, il presente riesame è limitato all'esame del dumping per quanto riguarda la Yale. Poiché alla Yale non è stato concesso il TEM né il TI, con questo riesame non si può fissare un nuovo margine di dumping, né superiore né inferiore all’attuale. Infine è opportuno rilevare che durante l'inchiesta iniziale la Yale era un produttore esportatore noto nella RPC, e che è stata ufficialmente informata dalla Commissione al momento dell'avvio dell'inchiesta iniziale, ma che non ha cooperato. Durante l'inchiesta iniziale cinque produttori esportatori hanno cooperato con l'inchiesta, uno dei quali ha ottenuto il TEM e cinque il TI. Il margine di dumping applicato alla Yale corrisponde al margine di dumping unico a livello nazionale applicabile a tutti gli esportatori che non hanno cooperato con l'inchiesta iniziale.

D.   CHIUSURA DEL RIESAME

(24)

Alla luce dei risultati dell'indagine, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile alla Yale, che va quindi mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo fissato nell'inchiesta iniziale, pari al 46,7 %.

E.   OSSERVAZIONI

(25)

Le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intende chiudere il presente riesame e mantenere l'attuale dazio antidumping sulle importazioni TPM prodotti dalla Yale.

(26)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni.

(27)

Dopo la comunicazione delle informazioni, la Yale ha richiesto la concessione del TI. Tuttavia gli argomenti presentati non erano sufficientemente giustificati per mettere in questione i risultati dell'inchiesta di cui ai considerando 16 e 22. Inoltre, con lettera del 22 gennaio 2009 indirizzata alla Commissione, la Yale ha ritirato la propria domanda di riesame intermedio parziale.

(28)

Il presente riesame va pertanto chiuso senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 1174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)   GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)   GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

(4)   GU C 308 del 19.12.2007. pag. 15