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7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 181/2009 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2009
che sospende gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 5 marzo 2009 a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 risulta che il quantitativo totale di burro conferito all’intervento a prezzo fisso dal 1o marzo 2009 ha superato il limite di 30 000 tonnellate di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009, fissare una percentuale unica per i quantitativi ricevuti dalle autorità competenti degli Stati membri il 4 marzo 2009 e respingere le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 105/2008, il burro conferito all’intervento deve essere confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg. Di conseguenza, i quantitativi di burro che sono stati moltiplicati per una percentuale unica devono essere arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino. |
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(3) |
Gli organismi di intervento devono informare i venditori, subito dopo la pubblicazione, della percentuale unica e della sospensione degli acquisti all’intervento a prezzo fisso. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli acquisti all’intervento di burro a prezzo fisso sono sospesi fino al 31 agosto 2009.
Il quantitativo totale delle offerte di burro all’intervento, che le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun venditore a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008 il 4 marzo 2009 è accettato, moltiplicato per una percentuale unica del 65,0821 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.
Le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 5 marzo 2009 o successivamente a tale data, fino al 31 agosto 2009, sono respinte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale