27.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 164/2009 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 in merito alle prove di arrivo a destinazione delle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2) stabilisce altresì norme particolareggiate per le esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero. |
(2) |
Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di frode e prevenire qualsivoglia abuso connesso con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di zucchero ovvero isoglucosio fuori quota, il regolamento (CE) n. 924/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009 (3), esclude alcune destinazioni vicine dall’elenco delle destinazioni ammissibili. |
(3) |
L’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 contiene l’elenco dei documenti da presentare quali prove dell’arrivo a destinazione nel caso in cui talune destinazioni siano escluse dalle esportazioni fuori quota dello zucchero e/o dell’isoglucosio. Tuttavia, il suddetto articolo non permette di accettare né i documenti doganali di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (4), né un attestato di scarico che dovrebbero essere i documenti principali da esibire in quanto prove dell’importazione in un paese terzo. I documenti elencati all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 debbono essere accettati solo qualora gli esportatori non possano ottenere i documenti doganali standard di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. |
(4) |
Le esportazioni di zucchero a scopi umanitari continuano ad essere un’attività commerciale di rilievo per alcuni esportatori comunitari di zucchero. Nel caso di tali esportazioni accade spesso che non sia possibile ottenere i documenti doganali standard e che sia difficile presentare i documenti di cui all’articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006. Occorre quindi accettare un attestato di presa in consegna rilasciato da un’organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto quale prova di arrivo a destinazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 800/1999. |
(5) |
La comunicazione degli Stati membri relativa ai titoli di esportazione rilasciati, prevista dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 951/2006, deve includere anche i quantitativi di zucchero e/o isoglucosio di quota esportati senza restituzione. |
(6) |
Debbono essere attentamente monitorati i quantitativi di zucchero importati nell’ambito del regime del perfezionamento attivo. Pertanto, la comunicazione degli Stati membri sui quantitativi corrispondenti va effettuata mensilmente. |
(7) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 951/2006. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 4 quater è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 quater Prove di arrivo a destinazione 1. Quando alcune destinazioni non sono ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isogloucosio fuori quota, occorre fornire la prova del fatto che le formalità doganali per l’importazione in destinazioni ammissibili siano state espletate, mediante presentazione dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999. 2. Se l’esportatore non può ottenere i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche dopo aver adottato le misure del caso, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti:
3. Nel caso di esportazioni di zucchero e/o isoglucosio fuori quota in quanto aiuto alimentare destinate ad un’organizzazione internazionale o ad un organismo internazionale, i prodotti si considerano importati in un paese terzo su presentazione di un attestato di presa in consegna rilasciato da un’organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro di esportazione nel quale le merci costituiscono un aiuto alimentare.»; |
2) |
all’articolo 17 si aggiunge il punto seguente:
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3) |
all’articolo 19, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 252 del 20.9.2008, pag. 7.
(4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.