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14.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 131/2009 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 105/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede l'intervento pubblico per il burro. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 105/2008 (2) della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell'intervento pubblico per il burro. |
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(3) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'acquisto all'intervento di burro a prezzo fisso è limitato ad una quantità offerta di 30 000 tonnellate nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto. |
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(4) |
Per poter rispettare il suddetto limite di 30 000 tonnellate, è opportuno prevedere un periodo di riflessione durante il quale possano essere adottate misure speciali applicabili alle offerte in corso, prima che venga presa una decisione sulle offerte stesse. Tali misure possono consistere nella chiusura dell'intervento, nell'applicazione di un coefficiente di attribuzione o nel rigetto delle offerte in corso. Poiché esse richiedono un'azione tempestiva, la Commissione deve essere abilitata a prendere immediatamente tutte le misure del caso. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 105/2008. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 105/2008 è modificato come segue:
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1) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Si procede all'acquisto all'intervento di burro al 90 % del prezzo di riferimento, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità alle disposizioni della presente sezione.»; |
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2) |
all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma: «Le offerte presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo competente il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.»; |
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3) |
l'articolo 9 è modificato come segue:
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4) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. Entro le ore 14,00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo, l'organismo competente comunica alla Commissione i quantitativi di burro che nel giorno lavorativo precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 7. 2. Al fine di rispettare i limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione, senza avvalersi dell'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, dello stesso regolamento, decide:
In deroga all'articolo 7, paragrafo 6, un venditore la cui offerta venga accettata previa riduzione, ai sensi della lettera b) del presente paragrafo, può decidere di ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione.»; |
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5) |
all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di avviare l'acquisto all'intervento di burro mediante una procedura di gara a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento, si applicano l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 e gli articoli 4, 5, 9, 10 e 11 del presente regolamento, salvo disposizione contraria prevista nella presente sezione.»; |
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6) |
all'articolo 16, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»; |
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7) |
all'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo: «2bis. Non vengono rilasciati buoni di consegna per quantitativi non previamente notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.»; |
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8) |
all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'organismo competente sceglie il magazzino frigorifero disponibile più vicino al luogo in cui il burro è immagazzinato. Tuttavia, l'organismo competente può scegliere un altro magazzino situato ad una distanza non superiore a 350 km, purché ciò non comporti spese di magazzinaggio supplementari. Oltre tale distanza, l'organismo competente può scegliere un altro magazzino se tale scelta comporta spese minori, tenendo conto delle spese di magazzinaggio e di trasporto. In tal caso l'organismo competente ne informa immediatamente la Commissione.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione