11.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 123/2009 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni relative ai movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni e le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita per gli animali di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale nella Comunità, tra cui norme sull’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza, l’attuazione di programmi di vaccinazione e un divieto d’uscita da tali zone per gli animali. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto riguarda la febbre catarrale, all'interno delle e in provenienza dalle zone di protezione e di sorveglianza (di seguito «zone soggette a restrizioni»). |
(3) |
L’allegato III di tale regolamento stabilisce anche le condizioni per l’esenzione dal divieto d’uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, che si applica ai movimenti degli animali ricettivi, al loro sperma, ovuli ed embrioni. |
(4) |
Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini (3), adottato il 27 aprile 2007, la vaccinazione è uno strumento adatto per controllare la febbre catarrale e prevenire i focolai clinici, e di conseguenza per limitare le perdite subite dagli agricoltori. |
(5) |
La vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale rappresenta un importante cambiamento dello stato immunitario della popolazione animale sensibile. L’assenza di circolazione generale o specifica del sierotipo o dei sierotipi del virus della febbre catarrale deve essere dimostrata dagli Stati membri tramite i risultati dei programmi di controllo della febbre catarrale di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007. Tali programmi di controllo devono prevedere una vigilanza clinica passiva e una vigilanza attiva basata su test di laboratorio che devono comprendere almeno il controllo sierologico con animali di riferimento. |
(6) |
La vigilanza basata su test di laboratorio con animali di riferimento non deve essere circoscritta ai test sierologici, ma può avvalersi anche di altri metodi diagnostici, segnatamente di test di identificazione dell'agente. |
(7) |
Non deve essere scoraggiata la vaccinazione in assenza di circolazione del virus e non deve essere ostacolata la vaccinazione preventiva nelle zone soggette a restrizioni caratterizzate da circolazione del virus. In base alla direttiva 2000/75/CE la vaccinazione contro la febbre catarrale è tuttavia consentita esclusivamente all’interno della zona di protezione. L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1266/2007 prevede che i movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto, a condizione che tali animali non rappresentino un rischio supplementare per la salute animale. |
(8) |
Le aree in cui è stata praticata la vaccinazione, e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale, presentano un rischio inferiore rispetto alle aree rientranti nella zona soggetta a restrizioni in cui vi è circolazione del virus. Di conseguenza è opportuno consentire agli Stati membri di delimitare, all’interno delle zone di protezione, le aree in cui è stata praticata la vaccinazione e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale. L’intenzione di delimitare tali aree deve essere notificata alla Commissione insieme a tutte le informazioni atte a giustificare la delimitazione. Anche gli altri Stati membri devono essere informati di tale delimitazione. |
(9) |
L’articolo 7, paragrafo 2 di tale regolamento autorizza a determinate condizioni i movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza. È opportuno autorizzare i movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni, da una parte di tale zona con circolazione del virus a una parte in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus, a condizioni simili a quelle richieste per i movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni, al fine di limitare il rischio di diffusione del virus verso la parte della zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus. È quindi opportuno modificare le attuali norme relative ai movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni, nella quale circolano lo stesso sierotipo o gli stessi sierotipi del virus. |
(10) |
Attualmente i movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus verso un’area esterna alla zona soggetta a restrizioni sono autorizzati in base alle stesse condizioni applicate per i movimenti di animali da una zona soggetta a restrizioni in cui vi è circolazione del virus a un’area al di fuori della zona soggetta a restrizioni. Tuttavia, visto il livello di rischio relativamente basso dei movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus, è appropriato autorizzare tali movimenti in base a condizioni meno rigorose riguardo al test di identificazione del virus necessario per determinate categorie di animali vaccinati. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007. |
(11) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue.
1) |
L’articolo 7 è modificato come segue:
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2) |
All'allegato I, il punto 1.1.2.1. è sostituito dal testo seguente: 1.1.2.1. Controllo con animali di riferimento:
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3) |
Nell'allegato III la sezione A è modificata come segue.
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.
(3) The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.
(4) Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, il 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.»