11.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/3


REGOLAMENTO (CE) N. 123/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni relative ai movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni e le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita per gli animali di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale nella Comunità, tra cui norme sull’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza, l’attuazione di programmi di vaccinazione e un divieto d’uscita da tali zone per gli animali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto riguarda la febbre catarrale, all'interno delle e in provenienza dalle zone di protezione e di sorveglianza (di seguito «zone soggette a restrizioni»).

(3)

L’allegato III di tale regolamento stabilisce anche le condizioni per l’esenzione dal divieto d’uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, che si applica ai movimenti degli animali ricettivi, al loro sperma, ovuli ed embrioni.

(4)

Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’EFSA relativo ai vettori e ai vaccini (3), adottato il 27 aprile 2007, la vaccinazione è uno strumento adatto per controllare la febbre catarrale e prevenire i focolai clinici, e di conseguenza per limitare le perdite subite dagli agricoltori.

(5)

La vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale rappresenta un importante cambiamento dello stato immunitario della popolazione animale sensibile. L’assenza di circolazione generale o specifica del sierotipo o dei sierotipi del virus della febbre catarrale deve essere dimostrata dagli Stati membri tramite i risultati dei programmi di controllo della febbre catarrale di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007. Tali programmi di controllo devono prevedere una vigilanza clinica passiva e una vigilanza attiva basata su test di laboratorio che devono comprendere almeno il controllo sierologico con animali di riferimento.

(6)

La vigilanza basata su test di laboratorio con animali di riferimento non deve essere circoscritta ai test sierologici, ma può avvalersi anche di altri metodi diagnostici, segnatamente di test di identificazione dell'agente.

(7)

Non deve essere scoraggiata la vaccinazione in assenza di circolazione del virus e non deve essere ostacolata la vaccinazione preventiva nelle zone soggette a restrizioni caratterizzate da circolazione del virus. In base alla direttiva 2000/75/CE la vaccinazione contro la febbre catarrale è tuttavia consentita esclusivamente all’interno della zona di protezione. L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1266/2007 prevede che i movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall’autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto, a condizione che tali animali non rappresentino un rischio supplementare per la salute animale.

(8)

Le aree in cui è stata praticata la vaccinazione, e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale, presentano un rischio inferiore rispetto alle aree rientranti nella zona soggetta a restrizioni in cui vi è circolazione del virus. Di conseguenza è opportuno consentire agli Stati membri di delimitare, all’interno delle zone di protezione, le aree in cui è stata praticata la vaccinazione e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale. L’intenzione di delimitare tali aree deve essere notificata alla Commissione insieme a tutte le informazioni atte a giustificare la delimitazione. Anche gli altri Stati membri devono essere informati di tale delimitazione.

(9)

L’articolo 7, paragrafo 2 di tale regolamento autorizza a determinate condizioni i movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza. È opportuno autorizzare i movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni, da una parte di tale zona con circolazione del virus a una parte in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus, a condizioni simili a quelle richieste per i movimenti di animali da una zona di protezione verso una zona di sorveglianza all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni, al fine di limitare il rischio di diffusione del virus verso la parte della zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus. È quindi opportuno modificare le attuali norme relative ai movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni, nella quale circolano lo stesso sierotipo o gli stessi sierotipi del virus.

(10)

Attualmente i movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus verso un’area esterna alla zona soggetta a restrizioni sono autorizzati in base alle stesse condizioni applicate per i movimenti di animali da una zona soggetta a restrizioni in cui vi è circolazione del virus a un’area al di fuori della zona soggetta a restrizioni. Tuttavia, visto il livello di rischio relativamente basso dei movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni in cui è praticata la vaccinazione e non vi è circolazione del virus, è appropriato autorizzare tali movimenti in base a condizioni meno rigorose riguardo al test di identificazione del virus necessario per determinate categorie di animali vaccinati. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007.

(11)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue.

1)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l’attuazione di un controllo sierologico con animali di riferimento, conformemente al punto 1.1.2.1 dell’allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come “zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici” (di seguito “area a rischio ridotto”). tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

i)

in tale parte della zona di protezione è praticata la vaccinazione per un sierotipo specifico o per sierotipi specifici della febbre catarrale;

ii)

in tale parte della zona di protezione non circola alcun virus della febbre catarrale per tale sierotipo specifico o per tali sierotipi specifici della febbre catarrale.

Uno Stato membro che intende delimitare una parte di una zona di protezione come “area a rischio ridotto” deve notificare tale intenzione alla Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da tutte le informazioni e dai dati necessari per giustificare la delimitazione alla luce della situazione epidemiologica della zona interessata, segnatamente per quanto riguarda il programma di controllo della febbre catarrale in vigore. Esso ne informa senza indugio anche gli altri Stati membri.

I movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale verso una parte della stessa zona soggetta a restrizioni delimitata come “area a rischio ridotto” possono essere autorizzati solo se:

a)

gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; oppure

b)

gli animali risultano soddisfare le altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure

c)

gli animali sono destinati alla macellazione immediata.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Lo Stato membro d’origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale di cui al paragrafo 2, lettera b), o al paragrafo 2 bis, lettera b).

4.   Per gli animali di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

“Animali conformi a … [articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o articolo 7, paragrafo 2, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2, lettera c), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera a) o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera b), o articolo 7, paragrafo 2 bis, lettera c), indicare la dicitura appropriata] del regolamento (CE) n. 1266/2007”.»

2)

All'allegato I, il punto 1.1.2.1. è sostituito dal testo seguente:

1.1.2.1.   Controllo con animali di riferimento:

il controllo con animali di riferimento è costituito da un programma annuale attivo di test su tali animali per valutare la circolazione del virus della febbre catarrale all’interno della zona soggetta a restrizioni. Se possibile, gli animali di riferimento dovrebbero essere bovini. Tali animali devono trovarsi in aree situate all’interno della zona soggetta a restrizioni in cui, in base a un’analisi del rischio che tiene conto di valutazioni entomologiche ed ecologiche, la presenza del vettore è stata confermata oppure esistono habitat adatti alla moltiplicazione del vettore,

gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese durante il periodo di attività del vettore interessato, se questo è noto. In assenza di tali informazioni, gli animali di riferimento sono sottoposti ad esame almeno una volta al mese per tutto l’anno,

il numero minimo di animali di riferimento per unità geografica di riferimento per il controllo e la vigilanza della febbre catarrale deve essere rappresentativo e sufficiente per individuare un’incidenza mensile (4) del 2 % con un’affidabilità del 95 % all’interno di ciascuna unità geografica di riferimento,

i test di laboratorio sono strutturati in modo che i test diagnostici positivi sono seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati ai sierotipi della febbre catarrale pertinente al fine di accertare il tipo specifico di circolazione del sierotipo in ciascuna area importante sul piano epidemiologico.

3)

Nell'allegato III la sezione A è modificata come segue.

a)

Il punto 5, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b)

essere stati vaccinati con un vaccino inattivato comunque prima del numero di giorni necessario per l’inizio della protezione immunitaria indicata dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione ed essere stati sottoposti a un test di identificazione dell’agente secondo il Manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione immunitaria definita dalle specifiche del vaccino approvato nel quadro del programma di vaccinazione; tuttavia tale test di identificazione dell’agente non è necessario per i movimenti di animali da una parte di una zona soggetta a restrizioni delimitata come “area a rischio ridotto” conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis del presente regolamento.»

b)

Il terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«Per le femmine gravide, almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 va soddisfatta prima dell’inseminazione o dell’accoppiamento oppure va soddisfatta la condizione di cui al punto 3. Qualora venga effettuato un test sierologico ai sensi del punto 3, esso sarà effettuato non prima dei 7 giorni precedenti la data di movimento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

(3)  The EFSA Journal (2007) 479, pagg. 1-29.

(4)  Si valuta che il tasso annuo normale di sieroconversione all’interno di una zona infetta sia del 20 %. Tuttavia, nella Comunità, la circolazione del virus si verifica principalmente in un periodo di circa sei mesi (fine primavera/metà autunno). Pertanto, il 2 % è una stima prudenziale del tasso medio di sierconversione prevedibile.»