7.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 114/2009 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2009
recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l'articolo 126, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, con effetto a decorrere dal 1o agosto 2009, le classi di vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta. |
(2) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure di informazione o di promozione finanziate nell'ambito del medesimo articolo riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta o i vini con indicazione della varietà di uva da vino. |
(3) |
L'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che forniscono informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e valorizzano, tutelano e promuovono i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette. |
(4) |
A norma dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 479/2008 gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro se le superfici di quest'altra azienda sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. |
(5) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, rispettivamente ai punti 1 e 3, il vino e il vino liquoroso. Tali definizioni contengono disposizioni specifiche che fanno riferimento a vini a denominazione di origine protetta e a vini a indicazione geografica protetta. |
(6) |
L'allegato IV, punto 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce il vino spumante gassificato. Tale definizione fa riferimento a vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta. |
(7) |
In conformità all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 le definizioni riguardanti i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta non si applicano prima del 1o agosto 2009. Le categorie corrispondenti nell'ambito del precedente regime, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (2), erano quelle dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini a indicazione geografica. |
(8) |
Per permettere agli Stati membri di applicare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), l'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e l'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 a decorrere dal 1o agosto 2008, è opportuno adottare misure transitorie riguardo alla definizione dei vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta. Poiché i suddetti articoli si applicano dal 1o agosto 2008, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e dell'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2009, i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e ai vini a indicazione geografica protetta si intendono fatti rispettivamente ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e ai vini a indicazione geografica.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.