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23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 56/2009 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Sacca in tessuto di strisce di polipropilene di larghezza inferiore a 5 mm, di forma parallelepipeda, che misura approssimativamente 54,5 × 74 × 25 cm dotata di due robusti manici dello stesso materiale, cuciti sui due lati lunghi della sacca. Ognuno dei manici scende fino al fondo della sacca. La sacca è visibilmente rivestita, su entrambe le superfici, di fogli di materie plastiche, non vi sono compartimenti all'interno e può essere chiusa sulla parte superiore con una chiusura lampo. I bordi sono rinforzati con una striscia cucita. (contenitore simile a una sacca per provviste) (Cfr. la fotografia n. 649) (*1) |
4202 92 19 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera m), del capitolo 39, della nota complementare 1 del capitolo 42 e del testo dei codici NC 4202 , 4202 92 e 4202 92 19 . Per via della forma parallelepipeda, tipica delle sacche per provviste, e dei manici rinforzati collocati in modo da essere impugnati dalla persona che se ne serve a tale scopo e dato che il rivestimento in fogli di materie plastiche, la chiusura lampo, i bordi rinforzati e i manici robusti (che continuano lungo i lati della borsa per ottenere maggiore robustezza) ne consentono un uso prolungato, la borsa presenta le caratteristiche oggettive di un «contenitore simile a una sacca per provviste». I contenitori simili a sacche per provviste sono contemplati alla voce 4202 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 4202 , primo comma, che menzionano esplicitamente che la voce riguarda unicamente gli articoli espressamente indicati e contenitori simili). Per via delle caratteristiche sopraindicate, l'articolo in questione non è del tipo solitamente utilizzato per l'imballaggio o il trasporto di prodotti di tutti i generi, pertanto la classificazione alla voce 3923 è esclusa ai sensi del significato della nota 2, lettera m), del capitolo 39 [cfr. inoltre le note esplicative alla voce 3923 , primo comma, lettera a), e secondo comma]. Poiché la superficie esterna è ricoperta con fogli di materie plastiche visibili ad occhio nudo, l'articolo deve essere classificato come articolo con superficie esterna di materie plastiche (cfr. la prima nota complementare al capitolo 42). L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4202 92 19 . |
(*1) La fotografia ha carattere puramente informativo.