15.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 23/2009 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2009
recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (2), i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino. |
(2) |
In uno Stato membro, la necessità di procedere all'adeguamento del sistema informatico di gestione delle dichiarazioni obbligatorie derivante dalle nuove misure introdotte dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (3), che hanno un nesso con le particelle viticole dello schedario viticolo, in particolare la distillazione di alcole per usi commestibili, ha provocato un ritardo nella disponibilità di questo sistema per i produttori. |
(3) |
In un altro Stato membro è sorto un problema di capacità in alcuni dei centri informatici presso i quali i produttori devono presentare dette dichiarazioni. Questi centri non sono in grado di ricevere tutte le dichiarazioni entro la data limite. |
(4) |
Per rimediare a queste due diverse situazioni, per le quali i produttori non sono responsabili, e quindi per evitare sanzioni ingiustificate nei confronti di questi ultimi, è opportuno concedere loro una proroga per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione e lasciare agli Stati membri la possibilità di rinviare ancora tale termine fino a una data limite. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2008/2009 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, gli Stati membri possono rinviare tale termine fino al 15 gennaio 2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.
(3) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.