10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


DIRETTIVA 2009/157/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2)

La produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità e risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura.

(3)

L'esistenza di disparità tra Stati membri per quanto riguarda le razze e le norme costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari. Per eliminare tali disparità e contribuire all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, è opportuno liberalizzare gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori di razza pura.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria.

(5)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(6)

La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a)

«bovino riproduttore di razza pura», l'animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto;

b)

«registro genealogico»: i libri, i registri, gli schedari o i supporti dell'informazione:

i)

tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa;e

ii)

in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici,

a)

gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura;

b)

gli scambi intracomunitari di sperma, di ovuli ed embrioni, provenienti da bovini riproduttori di razza pura;

c)

l'istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell'articolo 6;

d)

il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all'articolo 6;e

e)

fatta salva la direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (6), gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.

Articolo 3

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all'iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell'articolo 6.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2.   Norme dettagliate per applicare il paragrafo 1 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati, negli scambi intracomunitari, da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico.

Articolo 6

Sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a)

i metodi di controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini;

b)

i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;

c)

i criteri di istituzione dei registri genealogici;

d)

i criteri di iscrizione nei registri genealogici;

e)

le indicazioni che devono figurare nel certificato genealogico.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, che istituisce un comitato zootecnico permanente (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 77/504/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 15 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.

(4)  V. allegato I, parte A.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

(7)  GU L 206 del 12.8.1977, pag. 11.


ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio

(GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)

 

Direttiva 79/268/CEE del Consiglio

(GU L 62 del 13.3.1979, pag. 5)

 

Atto di adesione del 1979, allegato I, punto II.A.65 e punto II.E.6

(GU L 291 del 19.11.1979, pagg. 64 e 85)

 

Direttiva 85/586/CEE del Consiglio

(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

unicamente l’articolo 4

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio

(GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)

unicamente l’allegato, punto 46

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio

(GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

unicamente l’articolo 3

Direttiva 94/28/CE del Consiglio

(GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

unicamente l’articolo 11

Atto di adesione del 1994, allegato I, punto V.F.I.A.60

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 155)

 

Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36)

unicamente l’allegato III, punto 23

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio

(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)

unicamente l’articolo 2

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 9)

Direttiva

Termine di recepimento

77/504/CEE

1o gennaio 1979, fatto salvo l’articolo 7.

Per quanto concerne l'articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali gli Stati membri si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni adottate in applicazione dell’articolo 6.

85/586/CEE

1o gennaio 1986

91/174/CEE

31 dicembre 1991

94/28/CE

1o luglio 1995

2008/73/CE

1o gennaio 2010


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 77/504/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 1, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 2, primo paragrafo, dal primo al quinto trattino

Articolo 2, lettere dalla a) alla e)

Articolo 2, secondo paragrafo

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4 bis

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino

Articolo 6, lettere a) alla e)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I

Allegato II