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1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/67 |
DIRETTIVA 2009/153/CE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 91/414/CEE era stata modificata dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) per includervi determinate proteine idrolizzate. |
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(2) |
Lo Stato membro relatore ha ricevuto ulteriori informazioni sulle proteine idrolizzate. Da esse risulta che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici. Di conseguenza è opportuno fare riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come indicato nel rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 240 è sostituita dalla seguente:
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n. |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell’iscrizione |
Disposizioni particolari |
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«240 |
Proteine idrolizzate N. CAS: non assegnato N. CIPAC: non assegnato |
Non disponibile |
Rapporto di riesame (SANCO/2615/2008) |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.» |
(1) Ulteriori particolari sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono forniti nel rapporto di riesame.