10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/8


Rettifica della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009 )

A pagina 39, considerando 19, ultime due frasi:

anziché:

«… La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell’adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.»,

leggi:

«… La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell’adozione delle misure correttive adottando raccomandazioni sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o le sue raccomandazioni.»;

a pagina 42, considerando 47, nota a piè pagina 2:

anziché:

«(2)

Raccomandazione della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45).»,

leggi:

«(2)

Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65).»;

a pagina 44, considerando 66:

anziché:

«(66)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell’allegato I relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l’elenco minimo di voci nell’allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l’obbligo della trasparenza.»,

leggi:

«(66)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell’allegato I della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l’elenco minimo di voci nell’allegato II della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) che deve essere pubblicato per rispettare l’obbligo della trasparenza.»;

a pagina 47, articolo 1, paragrafo 3, lettera b):

anziché:

«b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

“3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o …” »,

leggi:

«b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

“3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o …” »;

a pagina 60, articolo 2, paragrafo 8, lettera a), nuova lettera a) dell'articolo 12, paragrafo 1:

anziché:

« “a)

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l’offerta di rivendita delle linee di abbonati;”»,

leggi:

« “a)

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o le offerte di rivendita delle linee di abbonati;” »;

a pagina 61, articolo 2, paragrafo 10, nuovo articolo 13 bis, paragrafo 2, lettera c):

anziché:

«c)

…, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;»,

leggi:

«c)

…, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto conseguente sui consumatori;».