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18.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/10 |
DIRETTIVA 108/2009/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2009
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2) è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote istituita dalla direttiva 2002/24/CE. |
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(2) |
Occorre modificare la procedura della prova di omologazione utilizzata per la misurazione degli inquinanti gassosi emessi dai veicoli a motore a due o tre ruote per tener conto del comportamento proprio dei veicoli ibridi. A tal fine è opportuno adottare una procedura simile a quella descritta nel regolamento n. 83 dell’UNECE sulle emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore. |
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(3) |
Per garantire che i veicoli ibridi rispettino in ogni modalità di funzionamento i valori limite di livello sonoro stabiliti dalla direttiva 97/24/CE, occorre anche modificare la procedura della prova di omologazione di cui alla direttiva 97/24/CE utilizzata dalla misurazione del rumore. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/24/CE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 97/24/CE è così modificata:
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1) |
L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva; |
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2) |
l’allegato III del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva; |
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3) |
l’allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva. |
Articolo 2
1. A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rifiutare l’omologazione CE o vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote conformi alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri rifiutano, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, l’omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote non conforme alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
ALLEGATO I
MODIFICA DELL’ALLEGATO II DEL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE
L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è così modificato:
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1) |
È aggiunto il seguente punto 1.10:
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2) |
è inserito il seguente punto 2.2.1.3:
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3) |
è aggiunta la seguente appendice 3: «Appendice 3 Procedura di prova delle emissioni applicabile ai motocicli, ai tricicli e quadricicli ibridi elettrici 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente allegato stabilisce le disposizioni specifiche relative all’omologazione di veicoli ibridi elettrici. 2. CATEGORIE DI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI
3. METODI DI PROVA DI TIPO I Per quanto concerne la prova di tipo I, i motocicli o tricicli ibridi elettrici devono essere sottoposti a prova in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a), di cui al punto 2.2.1.1.5 dell’allegato II. In ciascuna condizione di prova, il risultato della prova delle emissioni deve rispettare i limiti di cui al punto 2.2.1.1.5 dell’allegato II. 3.1. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) senza commutatore della modalità di funzionamento 3.1.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti.
Il profilo dello stato di carica (state of charge — SOC) del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica durante le diverse fasi della prova di tipo I è indicato nella sottoappendice 3. 3.1.2. Condizione A 3.1.2.1. Il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell’energia nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:
Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico. 3.1.2.2. Condizionamento del veicolo 3.1.2.2.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell’olio motore e dell’eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K e il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.1.2.2.2. 3.1.2.2.2. Durante la sosta (soak), il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2. 3.1.2.3. Procedura di prova 3.1.2.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo. 3.1.2.3.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.1.2.3.2.1 o al punto 3.1.2.3.2.2. 3.1.2.3.2.1. Il campionamento comincia prima o all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento). 3.1.2.3.2.2. Il campionamento comincia prima o a all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell’ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento). Il bilancio elettrico Q [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica ha raggiunto la carica minima. La carica minima del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova N se il bilancio elettrico nel ciclo di prova N + 1 non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale del dispositivo di accumulo dell’energia (in Ah) nella condizione di carica massima. Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.1.2.3.5 e 3.1.2.3.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica del dispositivo di accumulo dell’energia minore di quella del ciclo precedente. Tra ciascuno dei cicli è ammesso un periodo di sosta a caldo (hot soak) della durata massima di 10 minuti. 3.1.2.3.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.1.2.3.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.1.2.3.5. I risultati relativi al ciclo misto per la condizione A vanno registrati (m1). Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.1, m1 è semplicemente il risultato in grammi dell’unico ciclo di prova. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.2, m1 è la somma in grammi dei risultati dei cicli N di prova.
3.1.2.3.6. In rapporto alla condizione A va calcolata l’emissione massica media in g/km di ciascun inquinante (M1): M1 = m1/Dtest1 dove Dtest1 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione A. 3.1.3. Condizione B 3.1.3.1. Condizionamento del veicolo 3.1.3.1.1. Il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica del veicolo deve essere scaricato conformemente a quanto descritto al punto 3.1.2.1. 3.1.3.1.2. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell’olio motore e dell’eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K. 3.1.3.2. Procedura di prova 3.1.3.2.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo. 3.1.3.2.2. Il campionamento comincia prima o all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento). 3.1.3.2.3. I veicoli devono essere guidati rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.1.3.2.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.1.3.2.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione B vanno registrati (m2). 3.1.3.2.6. In rapporto alla condizione B va calcolata l’emissione media in g/km di ciascun inquinante (M2): M2 = m2/Dtest2 dove Dtest2 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione B. 3.1.4. Risultati della prova 3.1.4.1. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.1, i valori ponderati sono: M = (De · M1 + Dav · M2)/(De + Dav) dove:
3.1.4.2. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.1.2.3.2.2., i valori ponderati sono: M = (Dovc · M1 + Dav · M2)/(Dovc + Dav) dove:
3.2. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (ovc) con commutatore della modalità di funzionamento 3.2.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti. 3.2.1.1. Condizione A: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica a piena carica. 3.2.1.2. Condizione B: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità). 3.2.1.3. Il commutatore della modalità di funzionamento deve essere nella posizione indicata nella tabella che segue:
3.2.2. Condizione A 3.2.2.1. Se l’autonomia del veicolo in modalità “puro elettrico” è superiore a un ciclo completo, a richiesta del costruttore la prova di tipo I può essere eseguita in modalità “puro elettrico” d’intesa con il servizio tecnico. In questo caso il valore m1 di cui al punto 3.2.2.4.5 è pari a 0. 3.2.2.2. La procedura ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica del veicolo. 3.2.2.2.1. Se il veicolo è dotato di una modalità “puro elettrico”, la scarica del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica deve essere ottenuta facendo funzionare il veicolo con il commutatore in modalità “puro elettrico” (sulla pista di prova, al banco dinamometrico a rulli, ecc.) a una velocità costante pari al 70 % con un margine di ± 5 % della velocità massima indicata dal costruttore. La scarica viene interrotta quando si verifica una delle seguenti situazioni:
3.2.2.2.2. Se il veicolo non è dotato di una modalità “puro elettrico”, la scarica del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica deve essere ottenuta nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:
Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico. 3.2.2.3. Condizionamento del veicolo 3.2.2.3.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell’olio motore e dell’eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K e il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.2.2.3.2. 3.2.2.3.2. Durante la sosta (soak), il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2. 3.2.2.4. Procedura di prova 3.2.2.4.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo. 3.2.2.4.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.2.2.4.2.1 o al punto 3.2.2.4.2.2. 3.2.2.4.2.1. Il campionamento comincia prima o all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento). 3.2.2.4.2.2. Il campionamento comincia prima o all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell’ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento). Il bilancio elettrico Q [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1 della presente appendice, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica ha raggiunto la carica minima. La carica minima del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova N se il bilancio elettrico nel ciclo di prova N + 1 non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale di accumulo dell’energia (in Ah) nella condizione di carica massima. Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.2.2.4.5 e 3.2.2.4.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica del dispositivo di accumulo dell’energia minore di quella del ciclo precedente. Tra ciascuno dei cicli è ammesso un periodo di sosta a caldo (hot soak) della durata massima di 10 minuti. 3.2.2.4.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.2.2.4.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.2.2.4.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione A vanno registrati (m1). Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.1, m1 è semplicemente il risultato in grammi dell’unico ciclo di prova. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.2, m1 è la somma in grammi dei risultati dei cicli N di prova.
3.2.2.4.6. In rapporto alla condizione A va calcolata l’emissione massica media in g/km di ciascun inquinante (M1): M1 = m1/Dtest1 dove Dtest1 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione A. 3.2.3. Condizione B 3.2.3.1. Nel caso in cui il veicolo disponga di diverse modalità ibride (ad esempio modalità sportiva, economica, urbana, extraurbana, ecc.), il commutatore deve essere posizionato sulla modalità ibrida prevalentemente termica (cfr. punto 3.2.1.3, nota 3). 3.2.3.2. Condizionamento del veicolo 3.2.3.2.1. Il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica del veicolo deve essere scaricato conformemente a quanto descritto al punto 3.2.2.2. 3.2.3.2.2. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell’olio motore e dell’eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K. 3.2.3.3. Procedura di prova 3.2.3.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo. 3.2.3.3.2. Il campionamento comincia prima o all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento). 3.2.3.3.3. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.2.3.3.4. I gas di scarico devono essere analizzati in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.2.3.3.5. I risultati ottenuti nel ciclo misto per la condizione B vanno registrati (m2). 3.2.3.3.6. In rapporto alla condizione B va calcolata l’emissione media in g/km di ciascun inquinante (M2): M2 = m2/Dtest2 dove Dtest2 rappresenta le distanze effettivamente percorse nella prova eseguita nella condizione B. 3.2.4. Risultati della prova 3.2.4.1. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.1, i valori ponderati sono: M = (De · M1 + Dav · M2)/(De + Dav) dove:
3.2.4.2. Nel caso di una prova eseguita secondo quanto descritto al punto 3.2.2.4.2.2, i valori ponderati sono: M = (Dovc · M1 + Dav · M2)/(Dovc + Dav) dove
3.3. Veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento 3.3.1. Le prove dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento, in modalità ibrida, sono eseguite conformemente all’allegato I del capitolo 5. 3.3.2. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 3.4. Veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento 3.4.1. Le prove dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento, in modalità ibrida, sono eseguite conformemente all’allegato I del capitolo 5. Se sono disponibili più modalità, la prova deve essere eseguita nella modalità selezionata automaticamente una volta effettuata l’accensione (modalità normale). In base delle informazioni fornite dal costruttore, il servizio tecnico si accerta che i valori limite siano rispettati in tutte le modalità ibride. 3.4.2. Il veicolo deve essere guidato rispettando la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a). 4. METODI DI PROVA DI TIPO II 4.1. I veicoli devono essere sottoposti a prova rispettando la procedura di prova descritta nell’appendice 2. «Sottoappendice 1 Metodo di misurazione del bilancio elettrico della batteria dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna e non (HEV OVC e HEV NOVC) 1. Obiettivo 1.1. In questa sottoappendice sono descritti il metodo e la strumentazione da impiegare per la misurazione del bilancio elettrico dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) e dei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (HEV NOVC). 2. Apparecchio e strumentazione di misura 2.1. Nel corso delle prove di cui ai punti da 3.1 a 3.4 la corrente della batteria viene misurata per mezzo di un trasduttore di corrente a pinza o ad anello chiuso. Il trasduttore di corrente (cioè il sensore di corrente privo apparato di acquisizione dati) deve avere una precisione minima pari allo 0,5 % del valore misurato o allo 0,1 % del valore massimo della scala. Per questa prova non si devono utilizzare i tester diagnostici del costruttore originale (OEM). 2.1.1. Il trasduttore di corrente deve essere collegato a uno dei conduttori elettrici direttamente collegati alla batteria. Per agevolare la misurazione della corrente della batteria per mezzo di un apparecchio di misura esterno, i costruttori dovrebbero preferibilmente predisporre nel veicolo punti di connessione adeguati, sicuri e accessibili. Ove questo non sia possibile, il costruttore ha l’obbligo di fornire assistenza al servizio tecnico mettendo a disposizione un sistema per collegare un trasduttore di corrente ai conduttori collegati alla batteria secondo le modalità sopra descritte. 2.1.2. I dati in uscita dal trasduttore di corrente devono essere campionati con una frequenza minima di campionamento di 5 Hz. La corrente misurata deve essere integrata nel tempo, in modo da ottenere il valore misurato Q, espresso in ampere-ora (Ah). 2.1.3. La temperatura in corrispondenza del sensore deve essere misurata e campionata con la stessa frequenza di campionamento della corrente, in modo da poter utilizzare questo valore per un’eventuale compensazione della deriva dei trasduttori di corrente e dell’eventuale trasduttore di tensione usato per convertire i dati di uscita del trasduttore di corrente. 2.2. Al servizio tecnico deve essere fornito un elenco della strumentazione (fabbricante, modello, numero di serie) utilizzata dal costruttore per stabilire il raggiungimento della condizione di carica minima durante la procedura di prova di cui ai punti 3.1 e 3.2, con l’indicazione (se del caso) dell’ultima data di taratura degli strumenti. 3. Procedimento di misurazione 3.1. La misurazione della corrente della batteria deve iniziare contemporaneamente all’inizio della prova e terminare subito dopo la conclusione del ciclo di marcia completo del veicolo. «Sottoappendice 2 Metodo di misurazione dell’autonomia elettrica dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico e dell’autonomia OVC dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico 1. MISURAZIONE DELL’AUTONOMIA ELETTRICA Il metodo di prova descritto nella presente sottoappendice consente di misurare l’autonomia elettrica, espressa in km, dei veicoli dotati di motopropulsore ibrido elettrico a ricarica esterna (HEV OVC). 2. PARAMETRI, UNITÀ E PRECISIONE DI MISURA I parametri, le unità e la precisione di misura devono essere conformi alle indicazioni seguenti.
3. CONDIZIONI DI PROVA 3.1. Condizione del veicolo
3.2. Condizioni climatiche Per le prove outdoor, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 32 °C. Per le prove indoor, la temperatura deve essere compresa tra 20 °C e 30 °C. 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE Il metodo di prova comprende le seguenti fasi:
Tra una fase e l’altra gli eventuali spostamenti del veicolo nell’area di prova successiva devono essere effettuati a spinta (senza ricarica di ripristino). 4.1. Carica iniziale della batteria La carica della batteria si effettua con i procedimenti seguenti. Nota: per «carica iniziale della batteria» si intende la prima carica della batteria al ricevimento del veicolo. Per l’esecuzione di diverse misurazioni o prove combinate, effettuate in sequenza, la prima carica deve essere una «carica iniziale della batteria» e la ricarica successiva può essere effettuata conformemente alla procedura di «ricarica notturna normale» (descritta al punto 4.1.2.1.). 4.1.1. Scarica della batteria
4.1.2. Esecuzione di una ricarica notturna normale Nel caso dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC), il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica deve essere ricaricato nel modo seguente. 4.1.2.1. Procedimento di ricarica notturna normale La ricarica viene effettuata:
Questo procedimento esclude tutti i tipi di ricarica speciale che potrebbero essere avviati automaticamente o manualmente, ad esempio le ricariche di equalizzazione o di manutenzione. Il costruttore deve dichiarare che durante la prova non si è verificata alcuna ricarica speciale. 4.1.2.2. Criterio di fine ricarica Il criterio di fine ricarica corrisponde a un tempo di ricarica di 12 ore, tranne nei casi in cui la normale strumentazione segnali chiaramente al conducente che il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica non ha ancora raggiunto la piena carica. In tal caso, il tempo massimo è: 3 • capacità dichiarata della batteria (Wh)/alimentazione di rete (W) 4.2. Esecuzione del ciclo e misurazione dell’autonomia 4.2.1. Determinazione dell’autonomia elettrica di un veicolo ibrido elettrico
4.2.2. Determinazione dell’autonomia OVC (della ricarica esterna) di un veicolo ibrido elettrico
«Sottoappendice 3 Profilo dello stato di carica (SOC) del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica nella prova di tipo I sui veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna Condizione A della prova di tipo I
Condizione B della prova di tipo I
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(1) veicoli definiti anche “ricaricabili esternamente”
(2) veicoli definiti anche “non ricaricabili esternamente”
(3) Nel caso sia disponibile più di una “modalità ibrida”, va utilizzata la procedura di cui all’ultima colonna a destra.
(4) Modalità ibrida prevalentemente elettrica
Modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di elettricità più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili nella prova eseguita nella condizione A — modalità da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d’intesa con il servizio tecnico.
(5) Modalità ibrida prevalentemente termica
Modalità ibrida per la quale è dimostrato il consumo di carburante più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili nella prova eseguita nella condizione B — modalità da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d’intesa con il servizio tecnico.
ALLEGATO II
MODIFICA DELL’ALLEGATO III DEL CAPITOLO 9 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE
L’allegato III del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è così modificato:
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1) |
È aggiunto il seguente punto 1.5: 1.5. “veicolo ibrido elettrico (HEV)”: veicolo che ricava l’energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:
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2) |
è inserito il seguente punto 2.1.4.4: 2.1.4.4. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.
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3) |
È inserito il seguente punto 2.1.5.5: 2.1.5.5. I limiti di cui al punto 2.1.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova. Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.» |
ALLEGATO III
MODIFICA DELL’ALLEGATO IV DEL CAPITOLO 9 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE
L’allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è così modificato:
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1) |
È aggiunto il seguente punto 1.5: 1.5. “veicolo ibrido elettrico (HEV)”: veicolo che ricava l’energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:
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2) |
è inserito il seguente punto 2.2.4.5: 2.2.4.5. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.
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3) |
È inserito il seguente punto 2.2.5.5: 2.2.5.5. I limiti di cui al punto 2.2.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova. Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.» |