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4.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/16 |
DIRETTIVA 2009/80/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla sua codificazione. |
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(2) |
La direttiva 93/29/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, riguardante l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), e fissa le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due o tre ruote con riferimento all’identificazione di comandi, spie e indicatori. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. |
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(3) |
Per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, risulta necessario stabilire l’equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) (6). |
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(4) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva riguarda l’identificazione di comandi, spie e indicatori di tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.
Articolo 2
La procedura per la concessione dell’omologazione CE relativamente all’identificazione di comandi, spie e indicatori per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 2002/24/CE rispettivamente ai capi II e III.
Articolo 3
1. A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/24/CE, si riconosce l’equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 60 dell’ECE/ONU.
2. Le autorità degli Stati membri che concedono l’omologazione CE accettano le omologazioni rilasciate in conformità del regolamento dell’ECE/ONU di cui al paragrafo 1 nonché i marchi di omologazione in luogo delle omologazioni corrispondenti rilasciate in conformità della presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all’ articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE, al fine di:
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a) |
tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell’ECE/ONU di cui all’articolo 3; |
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b) |
adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico. |
Articolo 5
1. Gli Stati membri non possono per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori:
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— |
rifiutare l’omologazione CE per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, |
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— |
rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, |
se l’identificazione di comandi, spie e indicatori rispetta le prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE per ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
La direttiva 93/29/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato IV.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU C 325 del 30.12.2006, pag. 28.
(2) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 72) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.
(3) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 1.
(4) Cfr. allegato III, parte A.
(5) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
(6) Doc. E/ECE/TRANS/505 Add. 59.
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A DUE O TRE RUOTE PER QUANTO CONCERNE L’IDENTIFICAZIONE DI COMANDI, SPIE E INDICATORI
1. DEFINIZIONI
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
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1.1. |
«comando» qualsiasi parte del veicolo o elemento direttamente azionato dal conducente che provoca un cambiamento di stato o una modifica di funzionamento del veicolo o di una delle sue parti; |
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1.2. |
«spia» un segnale che indica la messa in funzione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato sospetto o difettoso, oppure il mancato funzionamento; |
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1.3. |
«indicatore» un dispositivo che fornisce un’informazione sul buon funzionamento o sulla situazione di un sistema o di una parte di esso, per esempio il livello di un fluido; |
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1.4. |
«simbolo» un’immagine grafica che permette di identificare un comando, una spia o un indicatore. |
2. PRESCRIZIONI
2.1. Identificazione
I comandi, le spie e gli indicatori di cui al punto 2.1.5, montati sul veicolo, sono identificati in conformità delle disposizioni seguenti.
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2.1.1. |
I simboli risaltano nettamente sullo sfondo. |
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2.1.2. |
I simboli sono posti sul comando o sulla spia del comando da identificare o in loro immediata prossimità. In caso di impossibilità, il simbolo e il comando o la spia sono collegati con un tratto continuo il più breve possibile. |
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2.1.3. |
I proiettori abbaglianti sono rappresentati da raggi luminosi paralleli orizzontali e quelli anabbaglianti da raggi luminosi paralleli inclinati verso il basso. |
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2.1.4. |
I seguenti colori, qualora utilizzati sulle spie ottiche, hanno il seguente significato: — rosso: pericolo, — giallo ambra: prudenza, — verde: sicurezza. Il colore blu è riservato esclusivamente alle spie dei fari abbaglianti. |
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2.1.5. |
Designazione e identificazione dei simboli
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Appendice
Costruzione del modello di base dei simboli di cui al punto 2.1.5
Figura 1
Modello di base
Il modello di base comprende:
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1) |
un quadrato fondamentale di 50 mm di lato; questa misura «a» è uguale alla dimensione nominale dell’originale; |
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2) |
un cerchio fondamentale di 56 mm di diametro, avente approssimativamente la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); |
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3) |
un secondo cerchio di 50 mm di diametro iscritto nel quadrato fondamentale (1); |
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4) |
un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio fondamentale (2) e i cui lati sono paralleli ai lati del quadrato fondamentale (1); |
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5) e 6) |
due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); essi sono perpendicolari tra loro e ciascuno di essi interseca in modo simmetrico i lati opposti del quadrato fondamentale; |
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7) |
un terzo quadrato i cui lati, inclinati di 45°, passano per i punti di intersezione del quadrato fondamentale (1) con il cerchio fondamentale (2) e forniscono le massime dimensioni orizzontali e verticali del modello di base; |
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8) |
un ottagono irregolare, formato dalle linee inclinate di 30° rispetto ai lati del quadrato (7). |
Il modello di base è costruito su un reticolo con un passo di 12,5 mm che coincide con il quadrato fondamentale (1).
ALLEGATO II
Appendice 1
Scheda informativa concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote
(da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)
Numero d’ordine (attribuito dal richiedente):
La domanda di omologazione CE concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote è accompagnata dalle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1, punto A:
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— |
0.1, |
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— |
0.2, |
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— |
da 0.4 a 0.6, |
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— |
9.2.1. |
Appendice 2
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Indicazione dell’amministrazione |
Certificato di omologazione CE concernente l’identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote
MODELLO
Verbale n. … del servizio tecnico … in data …
Numero di omologazione CE: … Numero di estensione: …
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1. |
Marca del veicolo: … |
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2. |
Tipo di vehicolo ed eventuali versioni e varianti: … |
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3. |
Nome e indirizzo del costruttore: … |
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4. |
Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore: …
… |
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5. |
Veicolo presentato alla prova il: … |
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6. |
L’omologazione CE è concessa/rifiutata (1) |
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7. |
Luogo: … |
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8. |
Data: … |
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9. |
Firma: … |
(1) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata e sua modifica successiva
(di cui all’articolo 6)
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Direttiva 93/29/CEE del Consiglio |
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Direttiva 2000/74/CE della Commissione |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all’articolo 6)
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Direttiva |
Termine di recepimento |
Data di applicazione |
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93/29/CEE |
14 dicembre 1994 |
14 giugno 1995 (*1) |
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2000/74/CE |
31 dicembre 2001 |
1o gennaio 2002 (*2) |
(*1) In forza dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 93/29/CE:
«A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda l’identificazione di comandi, spie e indicatori, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.»
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 dicembre 1994; cfr. l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 93/29/CEE.
(*2) In forza dell’articolo 2 della direttiva 2000/74/CE:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri non possono:
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— |
negare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, |
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— |
negare l’immatricolazione e vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, |
per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, sono rispettate
2. A decorrere dal 1o luglio 2002, gli Stati membri devono negare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l’identificazione di comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni della direttiva 93/29/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono rispettate.»
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 93/29/CEE |
Direttiva 2000/74/CE |
Presente direttiva |
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Articoli 1 e 2 |
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Articoli 1 e 2 |
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Articolo 3, paragrafo 1 |
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Articolo 3, paragrafo 1 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
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Articolo 3, paragrafo 2 |
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Articolo 4, alinea |
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Articolo 4, alinea |
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Articolo 4, primo trattino |
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Articolo 4, lettera a) |
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Articolo 4, secondo trattino |
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Articolo 4, lettera b) |
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Articolo 5, paragrafo 1 |
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— |
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Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
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Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
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Articolo 5, paragrafo 2 |
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Articolo 5, paragrafo 3 |
|
— |
|
Articoli 6 e 7 |
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Articolo 6 |
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Articolo 8 |
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Allegati I e II |
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Allegati I e II |
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Allegato III |
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Allegato IV |