2.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/23


DIRETTIVA 2009/77/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione di clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il suddetto elenco comprende le sostanze clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron.

(2)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per le sostanze clorsulfuron e ciromazina lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 27 luglio 2007 ed il 31 agosto 2007. Per il dimetaclor e il penconazolo lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 2 maggio 2007 e il 19 giugno 2007. Per l’etofenprox lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 luglio 2005. Per il lufenuron lo Stato membro relatore era il Portogallo e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 20 settembre 2006. Per il tri-allato lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 6 agosto 2007. Per il triflusulfuron lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 26 luglio 2007.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 26 novembre 2008 per il clorsulfuron, il 17 settembre 2008 per la ciromazina e il dimetaclor, il 19 dicembre 2008 per l’etofenprox, il 30 settembre 2008 per il lufenuron ed il triflusulfuron, il 25 settembre 2008 per il penconazolo ed il 26 settembre 2008 per il tri-allato, sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 26 febbraio 2009 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione per clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron ed il 13 marzo 2009 per etofenprox.

(4)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno iscrivere tali sostanze attive nell’allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.

(5)

Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Di conseguenza, per le sostanze lufenuron, dimetaclor e clorsulfuron i notificanti devono essere tenuti a presentare ulteriori informazioni sulla specifica chimica delle sostanze attive quali fabbricate. Inoltre, per ciromazina e penconazolo è opportuno che i notificanti siano tenuti a presentare ulteriori informazioni relative al destino e al comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 (per la ciromazina) e U1 (per il penconazolo) e al rischio per gli organismi acquatici. Inoltre, per quanto riguarda il tri-allato, è opportuno che il notificante sia tenuto a presentare ulteriori informazioni sul metabolismo primario della pianta, sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo diisopropilammina, sul potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche, sul rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e sul rischio a lungo termine per i lombrichi. Per l’etofenprox è opportuno chiedere al notificante di presentare ulteriori informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, compreso il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti, nonché ulteriori studi sul potenziale di disturbo endocrino per gli organismi acquatici (studio sull’intero ciclo di vita dei pesci) e sulla bioamplificazione. Infine, per dimetaclor, clorsulfuron e triflusulfuron i notificanti devono essere tenuti a presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza tossicologica dei metaboliti qualora la sostanza venga classificata come cancerogena di categoria 3.

(6)

È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri disporranno di un periodo di 6 mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron al fine di rispettare i requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, deve essere previsto un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all’allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi enunciati nella direttiva 91/414/CEE.

(8)

L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2010.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come sostanze attive entro il 30 giugno 2010.

Entro tale data gli Stati membri verificano anche che siano soddisfatte le condizioni dell’allegato I alla direttiva per quanto riguarda le sostanze clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B della voce dell’allegato I alla suddetta direttiva riguardante rispettivamente clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; ovvero

b)

nel caso di un prodotto contenente clorsulfuron, ciromazina, dimetaclor, etofenprox, lufenuron, penconazolo, tri-allato e triflusulfuron come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 201. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorsulfuron (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 168. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyromazine (versione definitiva adottata il 17 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 169. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethachlor (versione definitiva adottata il 17 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 213. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etofenprox (versione definitiva adottata il 19 dicembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 189. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 175. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance penconazole (versione definitiva adottata il 25 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 195. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triflusulfuron (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 181, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tri-allate (versione definitiva adottata il 26 settembre 2008).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«287

Clorsulfuron

N. CAS 64902-72-3

N. CIPAC 391

1-(2-clorofenilsolfonil)-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

≥ 950 g/kg

Impurezze:

2-Clorobenzensolfonammide (IN-A4097) non più di 5 g/kg e

4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ammina (IN-A4098) non più di 6 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del clorsulfuron, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto,

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche.

Gli Stati membri in questione devono:

garantire che il notificante presenti alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

Se il clorsulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 3 secondo l’allegato VI, punto 4.2.1, della direttiva 67/548/CEE, gli Stati membri in questione chiedono al notificante di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 e IN-V7160 per quanto riguarda il cancro e garantiscono che il notificante fornisca le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

288

Ciromazina

N. CAS 66215-27-8

N. CIPAC 420

N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti ciromazina per usi diversi dall’applicazione a pomodori per quanto riguarda l’esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che sia rilasciata l’autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame della ciromazina, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione degli impollinatori.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 e sul rischio per gli organismi acquatici. Essi garantiscono che l’autore della notifica su richiesta del quale la ciromazina è stata iscritta nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

289

Dimetaclor

N. CAS 50563-36-5

N. CIPAC 688

2-cloro-N-(2-metossietil)acet-2',6'-xilidide

≥ 950 g/kg

Impurezza 2,6-dimetilanilina: non oltre 0,5 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del dimetaclor, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto,

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702.

Gli Stati membri in questione devono:

garantire che il notificante presenti alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

Se il dimetaclor viene classificato come cancerogeno di categoria 3 secondo l’allegato VI, punto 4.2.1, della direttiva 67/548/CEE, gli Stati membri in questione chiedono al notificante di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702 per quanto riguarda il cancro e garantiscono che il notificante fornisca le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

290

Etofenprox

N. CAS 80844-07-1

N. CIPAC 471

2-(4-etossifenil)-2-metilpropil 3-fenossibenziletere

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame dell’etofenprox, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto,

alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto.

Gli Stati membri in questione devono:

provvedere affinché il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, compreso il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti e sulla bioamplificazione,

provvedere affinché vengano presentati ulteriori studi sul potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

Essi garantiscono che i notificanti forniscano alla Commissione detti studi entro il 31 dicembre 2011.

291

Lufenuron

N. CAS 103055-07-8

N. CIPAC 704

(RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-esafluoro-propossi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno oppure nelle trappole-esca esterne come insetticida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del lufenuron, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all’elevata persistenza nell’ambiente e all’elevato rischio di bioaccumulazione e devono garantire che l’impiego del lufenuron non presenti effetti avversi a lungo termine sugli organismi non bersaglio,

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi non bersaglio del suolo, delle api, degli artropodi non bersaglio, delle acque di superficie e degli organismi acquatici in situazioni vulnerabili.

Gli Stati membri in questione devono:

garantire che il notificante presenti alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

292

Penconazolo

N. CAS 66246-88-6

N. CIPAC 446

(RS) 1-[2-(2,4-dicloro-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolo

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzate solo gli usi come fungicida in serra.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del penconazolo, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche.

Le condizioni d’autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri in questione chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo U1. Essi garantiscono che l’autore della notifica su richiesta del quale il penconazolo è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

293

Tri-allato

N. CAS 2303-17-5

N. CIPAC 97

S-2,3,3-tricloroallil di-isopropil

(tiocarbammato)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitroso-diisopropilammina)

massimo 0,02 mg/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del tri-allato, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di tri-allato nelle colture trattate nonché nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio, garantendo che le condizioni d’autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l’attenuazione dei rischi, come zone di protezione,

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione TCPSA quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l’autore della notifica comunichi alla Commissione:

ulteriori informazioni per valutare il metabolismo primario della pianta,

ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo diisopropilammina,

ulteriori informazioni sul potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche,

informazioni per un’ulteriore valutazione del rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e del rischio a lungo termine per i lombrichi.

Essi garantiscono che l’autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

294

Triflusulfuron

N. CAS 126535-15-7

N. CIPAC 731

2-[4-dimetilammino-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil]-acido m-toluico

≥ 960 g/kg

N,N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina

massimo 6 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per la barbabietola da zucchero e da foraggio con un livello massimo di 60 g/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Le foglie delle colture trattate non possono essere utilizzate come mangime.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del triflusulfuron, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei metaboliti IN-M7222 e IN-E7710 nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio dai rischi connessi al triflusulfuron e al metabolita IN-66036, garantendo che le condizioni d’autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l’attenuazione dei rischi, come zone di protezione,

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione IN-M7222 e IN-W6725 quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Se il triflusulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 3 secondo l’allegato VI, punto 4.2.1, della direttiva 67/458/CEE, gli Stati membri in questione chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-M7222, IN-D8526 e IN-E7710 per quanto riguarda il cancro. Gli Stati membri garantiscono che il notificante fornisca tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione di tale sostanza.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.