2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/18 |
DIRETTIVA 2009/71/EURATOM DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2009
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,
vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri, e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del trattato, devono essere stabilite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. |
(2) |
L’articolo 30 del trattato prevede l’adozione nella Comunità di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |
(3) |
La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), fissa le norme fondamentali in materia di sicurezza. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da una normativa più specifica. |
(4) |
Come riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee («Corte di giustizia») nella sua giurisprudenza (4), la Comunità possiede competenze, ripartite con gli Stati membri, in settori regolati dalla convenzione sulla sicurezza nucleare (5). |
(5) |
Come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, le disposizioni del capo 3 del trattato, relative alla protezione sanitaria, formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare. |
(6) |
Come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, il compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, imposto alla Comunità dall’articolo 2, lettera b), del trattato, non significa che, una volta che tali norme siano state stabilite, uno Stato membro non possa prevedere misure di protezione più stringenti. |
(7) |
La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d’informazioni in caso di emergenza radioattiva (6), ha istituito un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri devono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radiologica. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (7), impone agli Stati membri l’obbligo di informare la popolazione in caso di emergenza radiologica. |
(8) |
La responsabilità nazionale degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza nucleare degli impianti nucleari costituisce il principio fondamentale, sancito dalla convenzione sulla sicurezza nucleare, in base al quale la comunità internazionale ha elaborato la regolamentazione in materia di sicurezza nucleare. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il detto principio della responsabilità nazionale e quello della responsabilità primaria per la sicurezza nucleare di un impianto nucleare, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della sua autorità di regolamentazione nazionale competente, e dovrebbe potenziare il ruolo e l’indipendenza delle autorità di regolamentazione competenti. |
(9) |
Ogni Stato membro può stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali in materia. |
(10) |
Nel definire il quadro nazionale appropriato ai sensi della presente direttiva si terrà conto delle specificità nazionali. |
(11) |
Gli Stati membri hanno già attuato misure che consentono loro di raggiungere un elevato livello di sicurezza nucleare nella Comunità. |
(12) |
Benché la presente direttiva riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è importante altresì garantire la gestione sicura del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, anche nelle strutture per lo stoccaggio e lo smaltimento. |
(13) |
Gli Stati membri dovrebbero valutare, ove appropriato, i pertinenti principi fondamentali di sicurezza definiti dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (8), che dovrebbero costituire un quadro di prassi cui gli Stati membri dovrebbero attenersi nell’attuazione della presente direttiva. |
(14) |
È utile basarsi sul processo grazie al quale le autorità nazionali in materia di sicurezza degli Stati membri che possiedono impianti nucleari nel loro territorio hanno collaborato nell’ambito della WENRA (Western European Nuclear Regulators’ Association) e hanno definito vari livelli di sicurezza di riferimento per i reattori. |
(15) |
A seguito dell’invito del Consiglio di istituire un gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle conclusioni dell’8 maggio 2007 relative alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi, la decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all’istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (9), ha istituito il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di sicurezza nucleare. |
(16) |
È opportuno definire una struttura unica per le relazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione sull’applicazione della presente direttiva. Data la vasta esperienza dei suoi membri, l’ENSREG potrebbe apportare un valido contributo in tal senso, favorendo così la consultazione e la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali. |
(17) |
Come indicato nel verbale del 20 novembre 2008, l’ENSREG ha adottato, nella quinta riunione del 15 ottobre 2008, dieci principi cui attenersi per la stesura di una direttiva sulla sicurezza nucleare. |
(18) |
Progressi in materia di tecnologia nucleare, insegnamenti tratti dall’esperienza operativa e dalle ricerche sulla sicurezza, nonché miglioramenti dei quadri normativi potrebbero contribuire a migliorare ulteriormente la sicurezza. Conformemente all’impegno assunto di mantenere e migliorare la sicurezza, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali fattori nell’ampliare i loro programmi di energia nucleare o nel decidere di usare l’energia nucleare per la prima volta. |
(19) |
Una solida cultura della sicurezza all’interno degli impianti nucleari costituisce uno dei principi fondamentali della gestione della sicurezza necessari ai fini di un esercizio sicuro. |
(20) |
Il mantenimento e l’ulteriore sviluppo dell’esperienza e delle competenze in materia di sicurezza nucleare dovrebbero basarsi tra l’altro su un processo di apprendimento dall’esperienza operativa precedente nonché di ricorso agli sviluppi in metodologia e scienza, a seconda dei casi. |
(21) |
In passato, taluni Stati membri hanno effettuato autovalutazioni in stretto collegamento con le valutazioni inter pares internazionali svolte sotto l’egida dell’AIEA come missioni del gruppo internazionale per la revisione normativa o del servizio di esame regolatorio integrato. Tali autovalutazioni sono state effettuate dagli Stati membri e tali missioni sono state invitate su base volontaria, in uno spirito di apertura e trasparenza. Le autovalutazioni e le correlate valutazioni inter pares delle infrastrutture legislative, regolatorie e organizzative dovrebbero mirare a rafforzare e potenziare il quadro nazionale degli Stati membri, ferme restando le competenze di questi ad assicurare la sicurezza nucleare degli impianti nucleari presenti nel loro territorio. Le autovalutazioni seguite dalle valutazioni inter pares internazionali non sono né ispezioni né controlli, bensì meccanismi di apprendimento reciproco che accettano approcci diversi all’organizzazione e alle prassi di una autorità di regolamentazione competente e tengono nel contempo presenti gli aspetti regolamentari, tecnici e politici di uno Stato membro che concorrono a un sistema solido di sicurezza nucleare. Le valutazioni inter pares internazionali dovrebbero essere considerate un’occasione per scambiarsi esperienze professionali e condividere insegnamenti tratti e buone prassi, in uno spirito di apertura e di cooperazione basato sui consigli dei pari piuttosto che su controlli o giudizi. Riconoscendo che sono necessarie flessibilità e pertinenza per quanto riguarda i diversi sistemi esistenti negli Stati membri, uno Stato membro dovrebbe essere libero di decidere i segmenti del suo sistema da assoggettare alla valutazione specifica inter pares convocata, al fine di migliorare costantemente la sicurezza nucleare. |
(22) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (10), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO 1
OBIETTIVI, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Obiettivi
La presente direttiva ha i seguenti obiettivi:
a) |
stabilire un quadro comunitario al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione; |
b) |
assicurare che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile che operi in base a licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa.
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino misure di sicurezza più rigorose nel settore da essa contemplato, in conformità del diritto comunitario.
3. La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la direttiva 96/29/Euratom.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«impianto nucleare»:
|
2) |
«sicurezza nucleare» il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l’attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari; |
3) |
«autorità di regolamentazione competente» l’autorità o il sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari di cui all’articolo 5; |
4) |
«licenza» qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare; |
5) |
«titolare della licenza» la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato in una licenza. |
CAPO 2
OBBLIGHI
Articolo 4
Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale stabilisce le responsabilità per quanto riguarda:
a) |
l’adozione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare. La determinazione delle modalità di adozione e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri; |
b) |
la predisposizione di un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza; |
c) |
la predisposizione di un sistema di supervisione della sicurezza nucleare; |
d) |
azioni di di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione dell’esercizio e la modifica o revoca di una licenza. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, se del caso, tenendo conto dell’esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le analisi di sicurezza degli impianti nucleari in funzionamento, dello sviluppo della tecnologia e dei risultati delle ricerche di sicurezza, ove disponibili e pertinenti.
Articolo 5
Autorità di regolamentazione competente
1. Gli Stati membri istituiscono e forniscono i mezzi a un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
2. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, attribuendo la debita priorità alla sicurezza. Ciò comprende i poteri e le risorse per:
a) |
richiedere al titolare della licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza; |
b) |
richiedere la dimostrazione di detta conformità, comprese le prescrizioni previste all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5; |
c) |
verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolatorie; e |
d) |
procedere ad azioni di garanzia dell’esecuzione regolatoria, compresa la sospensione dell’esercizio di un impianto nucleare in conformità delle condizioni definite nel quadro nazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Articolo 6
Titolari delle licenze
1. Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile.
3. Le valutazioni di cui al paragrafo 2 includono l’accertamento dell’esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e che siano regolarmente controllati dall’autorità di regolamentazione competente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, per quanto riguarda la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Articolo 7
Esperienza e competenze in materia di sicurezza
Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga a tutte le parti di prendere misure per l’istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, al fine di mantenere ed accrescere l’esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare.
Articolo 8
Informazione del pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l’autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni nazionali o da obblighi internazionali.
Articolo 9
Relazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, approfittando dei cicli previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare riguardo a riesame e relazioni.
2. In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri dispongono, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione nazionali competenti e invitano un riesame internazionale inter pares i pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e/o autorità nazionali, al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.
CAPO 3
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 luglio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
L. MIKO
(1) Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(4) Cause C-187/87 (Racc. 1988, pag. 5013), C-376/90 (Racc. 1992, pag. I-6153) e C-29/99 (Racc. 2002, pag. I-11221).
(5) GU L 318 dell’11.12.1999, pag. 21.
(6) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.
(7) GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.
(8) Principi fondamentali di sicurezza dell’AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006).
(9) GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44.
(10) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.