30.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/14 |
DIRETTIVA 2009/46/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2009
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
(3) |
Occorre includere disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento di ispezione delle navi sul Reno per il controllo in fase di montaggio e durante l’uso dei motori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2). |
(4) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato I della direttiva 2006/87/CE, l’indicazione relativa alla Repubblica italiana, al capo 3, è sostituita dalla seguente:
«Repubblica italiana
Tutta la rete nazionale navigabile.»
Articolo 2
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 3
L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO I
1) |
L’indice è modificato come segue:
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2) |
L’articolo 1.01 è modificato come segue.
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3) |
L’articolo 2.07, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
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4) |
L’articolo 7.04 è modificato come segue.
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5) |
Il seguente capo 8 bis è inserito dopo il capo 8: «CAPO 8 bis EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL Articolo 8 bis.01 Definizioni Nel presente capo si intende per:
Articolo 8 bis.02 Disposizioni generali
Articolo 8 bis.03 Omologazioni riconosciute
Articolo 8 bis.04 Controlli di montaggio, intermedi e speciali
Articolo 8 bis.05 Servizi tecnici
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6) |
Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal seguente:
«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri» |
7) |
Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal seguente:
«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe» |
8) |
L’articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a, è sostituito dal seguente:
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9) |
L’articolo 15.06, paragrafo 8, è modificato come segue.
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10) |
L’articolo 15.08, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
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11) |
La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue.
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12) |
La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue.
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13) |
Dopo l’articolo 24.07 è inserito il seguente articolo: «Articolo 24.08 Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18 Quando si rilascia un certificato comunitario a imbarcazioni che dopo il 31 marzo 2007 disponevano di una certificazione valida ai sensi del regolamento di ispezione delle navi sul Reno, viene utilizzato il numero unico europeo di identificazione delle navi già assegnato completandolo, se del caso, anteponendo la cifra “0”.» |
14) |
La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue.
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15) |
Dopo l’articolo 24 bis.04 è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 24 bis.05 Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18 L’articolo 24.08 si applica mutatis mutandis.» |
16) |
Nell’appendice II, l’istruzione amministrativa n. 23 è sostituita dalla seguente: «Istruzione amministrativa n. 23 Utilizzo del motore coperto dall’omologazione pertinente (Articolo 8 bis.03, paragrafo 1, dell’allegato II) 1. Introduzione Ai sensi dell’articolo 8 bis.03, paragrafo 1, sono riconosciute le omologazioni conformi alla direttiva 97/68/CE e le omologazioni ritenute equivalenti ai sensi della medesima direttiva, a condizione che l’uso del motore rientri nel tipo di omologazione pertinente. È possibile inoltre che i motori a bordo di navi della navigazione interna siano soggetti a più di un utilizzo. La sezione 2 dell’istruzione amministrativa spiega quando si ritiene che gli utilizzi del motore rientrino nell’omologazione pertinente. Nella sezione 3 viene spiegato come comportarsi con i motori che durante il funzionamento a bordo vengono destinati a più di un utilizzo. 2. Omologazione adeguata Gli utilizzi di un motore sono ritenuti coperti da adeguata omologazione se il motore è stato attribuito ad una data omologazione sulla base della tabella seguente. Le categorie di motori, le fasi dei valori limite e i cicli di prova sono indicati secondo i numeri riportati sull’omologazione.
3. Utilizzi speciali del motore
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17) |
È aggiunta la seguente appendice V: «Appendice V Protocollo dei parametri del motore
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(1) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(2) Omologazioni alternative riconosciute ai sensi della direttiva 97/68/CE sono elencate nell’allegato XII, paragrafo 2, della direttiva stessa.»
(3) Ai sensi dell’allegato I, sezione 1A, punto ii), della direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE, i limiti per detti motori ausiliari a velocità costante si applicano solo a partire da questa data.»
(4) L’uso come “propulsore a elica” o “propulsore a velocità costante” deve essere specificato nel documento di omologazione.
(5) I valori limite di fase II stabiliti nel RINR si applicano con effetto dal 1o luglio 2007.
(6) Solo per i motori con potenza nominale di uscita superiore a 560 kW.
ALLEGATO II
L’allegato V, parte 1, è modificato come segue.
1) |
Il terzo paragrafo delle Avvertenze nella prima pagina è sostituito dal seguente: «Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, notifica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di numero d’immatricolazione o di porto d’attracco del galleggiante e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.» |
2) |
Nel riquadro 12 del modello di certificato la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il numero del certificato (1), il numero unico europeo di identificazione delle navi (2), il numero di registrazione (3) e il numero di stazzatura (4) sono affissi con i segni corrispondenti nei seguenti punti dell’imbarcazione.» |
3) |
Nel riquadro 15 del modello, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Accoppiamenti: Tipo di accoppiamento: … Numero di cavi d’accoppiamento: … Resistenza alla trazione per l’accoppiamento longitudinale: … kN Numero di accoppiamenti per lato: … Lunghezza di ciascun cavo: … m Resistenza alla trazione per cavo d’accoppiamento: … kN Numero di giri di cavo:» |
4) |
Il riquadro 19 del modello è sostituito dal seguente:
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5) |
Il riquadro 35 del modello è sostituito dal seguente: «35. Impianti di esaurimento della sentina
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6) |
Il riquadro 42 del modello è sostituito dal seguente: «42. Altre dotazioni
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7) |
Il riquadro 43 del modello è sostituito dal seguente: «43. Dispositivi antincendio Numero di estintori portatili …, manichette …, idranti …
La pompa di sentina a motore sostituisce una pompa antincendio … Sì/No (*)» |
8) |
Il riquadro 44 del modello è sostituito dal seguente: «44. Mezzi di salvataggio Numero di salvagente …, di cui con luce …, con cima … (*) Deve essere presente un giubbotto di salvataggio per ogni persona regolarmente imbarcata, ai sensi delle norme EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 o EN ISO 12402-4:2006 (*) Una scialuppa con remi, cima di ormeggio e sassola ai sensi della norma EN 1914:1997 (*) Piattaforma o impianto ai sensi dell’articolo 15.15, paragrafo 5 o 6 (*) Numero, tipo e ubicazione delle attrezzature per permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un’altra imbarcazione, ai sensi dell’articolo 15.09, paragrafo 3 … … … Numero di mezzi di salvataggio individuali per il personale di bordo …, di cui ai sensi dell’articolo 10.05, paragrafo 2, … (*) Numero di mezzi di salvataggio individuali per i passeggeri … (*) Mezzi di salvataggio collettivi, rispetto al numero, equivalenti a … mezzi di salvataggio individuali (*) Due apparati respiratori ai sensi dell’articolo 15.12, paragrafo 10, lettera b), numero di … maschere antifumo (*) Ruolo d’appello e piano di sicurezza visibile a: … … …» |
9) |
Nel riquadro 52 del modello l’ultima riga è sostituita dalla seguente: «Continua a pagina (*) Fine del certificato comunitario (*)» |