6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/29


DIRETTIVA 2009/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Per assolvere ai compiti ad essa affidati nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, la Commissione (Eurostat) dovrebbe disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull’ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza dalla Comunità e verso la medesima, tra Stati membri e all’interno degli Stati membri.

(3)

Occorre inoltre sottolineare l’importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici.

(4)

La raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l’istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate.

(5)

I dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all’altro e tra i vari modi di trasporto.

(6)

Conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario. La raccolta di dati statistici sarà effettuata in ciascuno Stato membro sotto l’autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l’elaborazione delle statistiche ufficiali.

(7)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(8)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare determinate modalità di attuazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(9)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento della direttiva indicati nell’allegato IX, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Raccolta di dati statistici

Gli Stati membri raccolgono statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)   «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

b)   «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l’esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;

c)   «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;

d)   «nazionalità dell’operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell’attività commerciale dell’operatore di trasporto;

e)   «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta di dati

1.   Gli Stati membri rilevano i dati relativi alle:

a)

informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;

b)

informazioni in merito alla nave.

Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.

2.   Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII.

3.   La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l’onere per i rispondenti.

4.   La Commissione adegua le caratteristiche della raccolta di dati e il contenuto degli allegati da I a VIII ai progressi economici e tecnici nella misura in cui tale adeguamento non comporta un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell’onere per i rispondenti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 4

Porti

1.   Ai fini della presente direttiva, la Commissione redige un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

2.   Ogni Stato membro seleziona dall’elenco di cui al paragrafo 1 i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.

Per ogni porto selezionato devono essere forniti dati dettagliati, conformemente all’allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali il porto rispetta il criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l’altro settore.

3.   Per porti dell’elenco non selezionati sono forniti dati sommari, conformemente all’allegato VIII, insieme di dati A3.

Articolo 5

Accuratezza delle statistiche

I metodi per la raccolta di dati sono tali da garantire che i dati statistici comunitari sul trasporto marittimo abbiano il grado di precisione richiesto per l’insieme dei dati statistici descritti all’allegato VIII.

La Commissione stabilisce le norme di accuratezza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 6

Trattamento dei risultati della raccolta di dati

Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all’articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di accuratezza di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della raccolta di dati di cui all’articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).

2.   I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell’allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

3.   La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione per i dati la cui frequenza è trimestrale e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell’anno 1997.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) tutte le pertinenti informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario, gli Stati membri comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.

Articolo 9

Diffusione dei dati statistici

La Commissione (Eurostat) diffonde i dati statistici appropriati con frequenza analoga a quella delle trasmissioni dei risultati.

Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione (Eurostat) sono determinate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 11

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Abrogazione

La direttiva 95/64/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento in diritto interno della direttiva indicati all’allegato IX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato X.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.

(2)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.

(3)  V. allegato IX, parte A.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


ALLEGATO I

VARIABILI E DEFINIZIONI

1.   Variabili statistiche

a)   Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:

peso lordo in tonnellate delle merci;

tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II;

descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III;

porto dichiarante;

direzione del movimento, entrata o uscita;

per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV;

per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell'elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all'allegato IV;

numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera.

Per le merci trasportate in container o su unità roro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

numero complessivo dei container (con o senza carico);

numero dei container senza carico;

numero complessivo di unità mobili (roro) con e senza carico;

numero di unità mobili (roro) senza carico.

b)   Informazioni relative alle navi:

numero di navi;

tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi;

paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V;

tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI;

classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII.

2.   Definizioni

a)

«Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto

1)

di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato;

2)

concepito in maniera da agevolare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico;

3)

munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;

4)

concepito in modo da essere caricato e scaricato;

5)

di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.

b)

«Unità roro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le classificazioni devono ottemperare alla raccomandazione UNECE n. 21 «Codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali d'imballaggio».

c)

«Carico in contenitore» contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati.

d)

«Carico roro»: unità roro e merci (in contenitori, oppure no) in unità roro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste.

e)

«Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità roro.

f)

«Tonnellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.

g)

«Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.

h)

«Crocerista»: il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere.

i)

«Nave da crociera»: la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine. Sono incluse le strutture d'intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se alcuni passeggeri percepiscono tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere.

j)

«Escursione di un crocerista»: la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave.


ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

Categoria (1)

Codice

a una cifra

Codice

a due cifre

Descrizione

Tonnellaggio

Numero

Rinfusa liquida

1

1X

Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico)

X

 

11

Gas liquidi

X

 

12

Petrolio greggio

X

 

13

Prodotti petroliferi

X

 

19

Altre merci alla rinfusa, liquide

X

 

Rinfusa solida

2

2X

Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico)

X

 

21

Minerale

X

 

22

Carbone

X

 

23

Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca)

X

 

29

Altre merci alla rinfusa, a secco

X

 

Container

3

3X

Grandi container

X (2)

X

31

Unità di carico da 20 piedi

X (2)

X

32

Unità di carico da 40 piedi

X (2)

X

33

Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi

X (2)

X

34

Unità di carico > 40 piedi

X (2)

X

Roro

(semoventi)

5

5X

Unità semoventi mobili

X

X

51

Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi

X (2)

X

52

Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli

 

X (3)

53

Autobus

 

X (3)

54

Veicoli commerciali (inclusi veicoli in importazione/esportazione)

X

X (3)

56

Animali vivi «in piedi»

X

X (3)

59

Altre unità mobili semoventi

X

X

Roro

(non semoventi)

6

6X

Unità non semoventi mobili

X

X

61

Rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto di merci, non accompagnati

X (2)

X

62

Roulotte e altri veicoli stradali, agricoli e industriali non accompagnati

 

X (3)

63

Vagoni ferroviari, rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi e chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi

X (2)

X

69

Altre unità non semoventi mobili

X

X

Altro carico generale

(compresi i piccoli container)

9

9X

Altro carico non classificato altrove

X

 

91

Prodotti forestali

X

 

92

Prodotti ferrosi ed acciaio

X

 

99

Altro carico generale

X

 


(1)  Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.

(2)  La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l'imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità roro.

(3)  Solo il numero totale di unità.


ALLEGATO III

NST 2007

Divisione

Designazione

01

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli di base; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.


ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita in base all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1)] in vigore l’anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi divisi in due o più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

Codice

Zone costiere marittime

FR01

Francia: Atlantico/Mare del

FR02

Francia: Mediterraneo

FR03

Dipartimenti francesi d'oltremare: Guyana francese

FR04

Dipartimenti francesi d'oltremare: Martinica e Guadalupa

FR05

Dipartimenti francesi d'oltremare: Riunione

DE01

Germania: Mare del Nord

DE02

Germania: Mar Baltico

DE03

Germania: Vie d'acqua interne

GB01

Regno Unito

GB02

Isola di Man

GB03

Isole del Canale

ES01

Spagna: Atlantico settentrionale

ES02

Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie

SE01

Svezia: Mar Baltico

SE02

Svezia: Mare del Nord

TR01

Turchia: Mar Nero

TR02

Turchia: Mediterraneo

RU01

Russia: Mar Nero

RU02

Russia: Mar Baltico

RU03

Russia: Asia

MA01

Marocco: Mediterraneo

MA02

Marocco: Africa occidentale

EG01

Egitto: Mediterraneo

EG02

Egitto: Mar Rosso

IL01

Israele: Mediterraneo

IL02

Israele: Mar Rosso

SA01

Arabia Saudita: Mar Rosso

SA02

Arabia Saudita: Golfo

US01

Stati Uniti d'America: Atlantico settentrionale

US02

Stati Uniti d'America: Atlantico meridionale

US03

Stati Uniti d'America: Golfo

US04

Stati Uniti d'America: Pacifico meridionale

US05

Stati Uniti d'America: Pacifico settentrionale

US06

Stati Uniti d'America: Grandi laghi

US07

Portorico

CA01

Canada: Atlantico

CA02

Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo

CA03

Canada: Costa occidentale

CO01

Colombia: Costa settentrionale

CO02

Colombia: Costa occidentale

 

Con i codici supplementari

ZZ01

Impianti off-shore

ZZ02

Aggregati e zone non descritte altrove


(1)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.


ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita sulla base dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95] in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi che hanno più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito:

FR01

Francia

FR02

Territorio antartico francese (di cui isole Kerguelen)

IT01

Italia — Primo registro

IT02

Italia — Registro internazionale

GB01

Regno Unito

GB02

Isola di Man

GB03

Isole del Canale

GB04

Gibilterra

DK01

Danimarca

DK02

Danimarca (DIS)

PT01

Portogallo

PT02

Portogallo (MAR)

ES01

Spagna

ES02

Spagna (Rebeca)

NO01

Norvegia

NO02

Norvegia (NIS)

US01

Stati Uniti d'America

US02

Portorico


ALLEGATO VI

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)

 

Tipo

Categorie comprese in ciascun tipo di nave

10

Rinfuse liquide

Petroliera

Nave cisterna per prodotti chimici

Trasportatore di gas liquefatti

Chiatta-cisterna

Altre navi cisterna

20

Rinfuse secche

Petroliera/cargo

Cargo

31

Container

Porta container integrale

32

Trasportatore specializzato

Portachiatte

Trasportatore di prodotti chimici

Trasportatore di combustibili irraggiati

Trasportatore di bestiame

Trasportatore di veicoli

Altro trasportatore specializzato

33

Merci varie, non specializzato

Nave frigorifera

Nave da trasporto roro, anche per passeggeri

Porta container roro

Altri carichi roro

Trasportatore misto di merci varie/passeggeri

Trasportatore misto di merci varie/container

Trasportatore di merci varie ad un ponte solo

Trasportatore di merci varie a più ponti

34

Chiatta per carichi secchi

Chiatta pontata

Bettolina a pozzo

Chiatta di tipo lash-seabee

Chiatta scoperta da carico secco

Chiatta coperta da carico secco

Altre chiatte da carico secco

35

Passeggeri

Nave passeggeri (escluse le navi da crociera)

36

Crociera

Esclusivamente le navi da crociera

41

Pesca

Nave da pesca (1)

Nave officina per il trattamento del pesce (1)

42

Attività off-shore

Trivellamento ed esplorazione (1)

Approvvigionamento off-shore (1)

43

Rimorchiatori

Rimorchiatori (1)

Spintori (1)

49

Varie

Draghe (1)

Da ricerca/esplorazione (1)

Altre navi e imbarcazioni non definite altrove (1)

XX

Sconosciuto

Nave di tipo sconosciuto


(1)  Non comprese nella presente direttiva.


ALLEGATO VII

CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI

espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)

Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda pari o maggiore a 100.

Gruppo

Limite inferiore

Limite superiore

DWT

SL

DWT

SL

01

100

fino a 499

fino a 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

300 000 e oltre

300 000 e oltre

Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99».


ALLEGATO VIII

STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.

Le condizioni di raccolta dell’insieme di dati B1 sono decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell’articolo10 della direttiva 95/64/CE, in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per i rispondenti, della raccolta di tali dati.

STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE

Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 e/o F2.

Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 e/o F2.

Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci, sono: A3, D1, F1 e/o F2.

Per i porti selezionati e non selezionati (né per le merci né per i passeggeri) l’insieme di dati da fornire è: A3.

Insieme di dati A1

:

Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Frequenza

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di carico/scarico

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all'elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati A2

:

Trasporti marittimi, che non avvengono in container o unità mobili, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico e relazione

Frequenza

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di carico/scarico

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all'elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico, allegato II (esclusi container e roro) (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99)

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati A3

:

Informazioni relative ai porti selezionati e ai porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (cfr. articolo 4, paragrafo 3)

Frequenza

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

A3

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Tutti i porti nell'elenco

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Dati:

peso lordo delle merci in tonnellate.

Numero di passeggeri (esclusi i croceristi).

Numero di croceristi che iniziano e finiscono una crociera.

Numero di croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera: direzione: solo entrata (1) (facoltativo).


Insieme di dati B1

:

Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione

Frequenza

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

B1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di carico/scarico

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all'elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Merce

2 caratteri alfanumerici

Nomenclatura delle merci, allegato III

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati C1

:

Trasporti marittimi in container o roro, nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e situazione del carico

Frequenza

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

C1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di carico/scarico

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all'elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

2 caratteri alfanumerici

Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69)

Dati:

peso lordo delle merci in tonnellate (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69).

Numero di unità (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 e 69).

Numero di unità senza carico (tipo di carico: sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 e 69).


Insieme di dati D1

:

Trasporti di passeggeri nei principali porti europei suddivisi per relazione e nazionalità di registrazione della nave

Frequenza

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

D1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di carico/scarico

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all'elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Nazionalità di registrazione della nave

4 caratteri alfanumerici

Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati: numero di passeggeri esclusi i croceristi che iniziano e finiscono una crociera, e croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera.


Insieme di dati E1

:

Trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, relazione e nazionalità di registrazione della nave

Frequenza

:

annuale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

E1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(0)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Porto di carico/scarico

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE di cui all'elenco dei porti

Relazione

4 caratteri alfanumerici

Zone costiere marittime, allegato IV

Tipo di carico

1 carattere alfanumerico

Tipo di carico, allegato II

Nazionalità di registrazione della nave

4 caratteri alfanumerici

Nazionalità di registrazione della nave, allegato V

Dati: peso lordo delle merci in tonnellate.


Insieme di dati F1

:

Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera)

Frequenza

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

F1

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Tipo di nave

2 caratteri alfanumerici

Tipo di nave, allegato VI

Dimensione della nave TPL

2 caratteri alfanumerici

Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII

Dati:

numero di navi.

Tonnellate di portata lorda delle navi.


Insieme di dati F2

:

Traffico portuale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca il carico o che imbarca o sbarca passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un'escursione nel corso di una crociera)

Frequenza

:

trimestrale


 

Variabili

Dettaglio dei codici

Nomenclatura

Dimensioni

Insieme di dati

2 caratteri alfanumerici

F2

Anno di riferimento

4 caratteri alfanumerici

(ad esempio, 1997)

Trimestre di riferimento

1 carattere alfanumerico

(1, 2, 3, 4)

Porto dichiarante

5 caratteri alfanumerici

Porti del SEE selezionati nell'elenco dei porti

Direzione

1 carattere alfanumerico

Entrata, uscita (1, 2)

Tipo di nave

2 caratteri alfanumerici

Tipo di nave, allegato VI

Dimensione della nave SL

2 caratteri alfanumerici

Classe di stazza lorda, allegato VII

Dati:

numero di navi.

Stazza lorda delle navi.


ALLEGATO IX

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 12)

Direttiva 95/64/CE del Consiglio

(GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25).

 

Decisione 98/385/CE della Commissione

(GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1).

limitatamente all’articolo 3

Decisione 2000/363/CE della Commissione

(GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1).

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

limitatamente all’allegato II, punto 20

Decisione 2005/366/CE della Commissione

(GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1).

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione

(GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14).

limitatamente all’articolo 1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 12)

Direttiva

Termine di recepimento

95/64/CE

31 dicembre 1996


ALLEGATO X

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 95/64/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1, primo comma

Articolo 2, lettera a), primo comma

Articolo 2, punto 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 2, lettera a), secondo comma, punti i) e ii)

Articolo 2, punto 1, terzo comma

Articolo 2, lettera a), terzo comma

Articolo 2, punti da 2 a 5

Articolo 2, lettere da b) a e)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articoli 5, 6 e 7

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12,

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Allegati da I a VIII

Allegati da I a VIII

Allegato IX

Allegato X