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24.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/23 |
DIRETTIVA 2009/37/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2009
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include le sostanze clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. |
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(2) |
Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il clormequat e il teflubenzurone lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 27 aprile 2007 e il 6 agosto 2007. Per i composti di rame lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 giugno 2007. Per il propaquizafop lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 22 settembre 2005. Per il quizalofop-P lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o febbraio 2007 (variante quizalofop-P-etile) e il 2 maggio 2007 (variante quizalofop-P-tefurile). Per la zeta-cipermetrina lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 10 luglio 2006. |
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(3) |
Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il clormequat e il teflubenzurone, il 30 settembre 2008 per i composti di rame e la zeta-cipermetrina e il 26 novembre 2008 per il propaquizafop e il quizalofop-P sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA (4). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate nella loro versione definitiva il 23 gennaio 2009 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione relative alle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. |
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(4) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina possono considerarsi rispondenti, in linea generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva. |
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(5) |
Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto, per quanto riguarda il clormequat è necessario che l'autore della notifica presenti ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Inoltre per i composti di rame notificatore è opportuno disporre che la parte notificante presenti ulteriori informazioni sul rischio derivante da inalazione e sulla valutazione del rischio per organismi, suolo e acqua non bersaglio. Inoltre, è opportuno per quanto riguarda il propaquizafop, imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259 e sul rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio. Inoltre, è opportuno, per quanto riguarda il quizalofop-P, imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare ulteriori informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Infine, è necessario che, per quanto riguarda la zeta-cipermetrina, la parte notificante presenti ulteriori informazioni relative al destino e al comportamento (degradazione aerobica nel terreno), al rischio per gli uccelli (rischio a lungo termine), gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. |
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(6) |
Inoltre, per quanto riguarda i composti di rame, il rame si trova in natura ed è un micronutriente essenziale. Il rame si accumula nel terreno e il livello di rame nel suolo può essere determinato, oltre che dall'apporto di prodotti fitosanitari, anche dall'allevamento di bestiame e dalla concimazione. Pertanto, è necessario che gli Stati membri introducano programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se del caso, limitazioni quali valori massimi d'applicazione. |
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(7) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni. Dalla valutazione del rischio per i composti di rame sono emersi problemi ecotossicologici; pertanto si è ritenuto necessario limitare il periodo dell'iscrizione per permettere agli Stati membri di riesaminare entro un termine più breve i prodotti fitosanitari già in commercio, contenenti rame. Inoltre, i composti di rame sono attualmente oggetto di una valutazione nel quadro della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (5), nonché del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione dei composti di rame può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili. |
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(8) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione. |
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(9) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data dell'iscrizione affinché possano riesaminare le autorizzazioni vigenti dei fitofarmaci contenenti clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina e garantire il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni figuranti nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti in conformità della stessa direttiva. In deroga al termine suindicato occorre prorogare il termine per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
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(10) |
L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, entro il 31 maggio 2010.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda le sostanze clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della medesima direttiva.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone, zeta-cipermetrina come unica sostanza attiva o come sostanza attiva associata ad altre, iscritte tutte entro il 30 novembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nel suo allegato I concernente rispettivamente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:
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a) |
nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina come unica sostanza attiva, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 2014; ovvero |
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b) |
nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 2014 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o dicembre 2009.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (versione definitiva adottata il 29 settembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubezuron (versione definitiva adottata il 29 settembre 2008).
EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).
(5) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(6) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:
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N. |
Denominazione comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
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«281 |
Chlormequat N. CAS 7003-89-6 (clormequat) N. CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat) N. CIPAC 143 (clormequat) N. CIPAC 143.302 (cloruro di clormequat) |
2-chloroethyltrimethylammonium (chlormequat 2-chloroethyltrimethylammonium (chlormequat (cloruro di clormequat) |
≥ 636 g/kg Impurezze
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1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che sia rilasciata l'autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
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282 |
Composti del rame: |
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1o dicembre 2009 |
30 novembre 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza battericida e fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono considerare attentamente:
Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione:
Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale i composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se del caso, limitazioni quali valori massimi d'applicazione. |
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idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305 |
Idrossido di rame (II) |
≥ 573 g/kg |
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ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602 |
Triidrossocloruro di rame |
≥ 550 g/kg |
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Ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603 |
Ossido di rame |
≥ 820 g/kg |
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poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604 |
Non assegnato |
≥ 245 g/kg |
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solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306 |
Non assegnato |
≥ 490 g/kg Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i seguenti livelli.
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283 |
Propaquizafop N. CAS 111479-05-1 N. CIPAC 173 |
2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
≥ 920 g/kg Tenore massimo di toluene 5 g/kg |
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propaquizafop, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica comunichi alla Commissione:
Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
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284 |
Quizalofop-P: |
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1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del quizalofop-P, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
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Quizalofop-P-etile N. CAS 100646-51-3 N. CIPAC 641.202 |
ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
≥ 950 g/kg |
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Quizalofop-P-tefurile N. CAS 119738-06-6 N. CIPAC 641.226 |
(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
≥ 795 g/kg |
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285 |
Teflubenzurone N. CAS 83121-18-0 N. CIPAC 450 |
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea |
≥ 970 g/kg |
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi). PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del teflubenzurone, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
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286 |
Zeta-cipermetrina N. CAS 52315-07-8 N. CIPAC 733 |
Miscela di stereoisomeri composta di (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) compreso rispettivamente tra 45-55 e 55-45 |
≥ 850 g/kg Impurezze:
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1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione aerobica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.» |
(1) Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nella relazione d'esame.