3.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/20


DIRETTIVA 2009/25/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva pyraclostrobin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2004/30/CE della Commissione (2) il pyraclostrobin è stato iscritto come sostanza attiva all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

Nella domanda di iscrizione del pyraclostrobin il fabbricante, BASF SE («il notificante») ha presentato dati sull’utilizzo ai fini del controllo di determinati funghi, a sostegno della conclusione secondo cui è lecito, in linea generale, presumere che i prodotti fitosanitari contenenti pyraclostrobin soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il pyraclostrobin è stato quindi inserito nell’allegato I di tale direttiva con una disposizione specifica in base alla quale gli Stati membri ne possono autorizzare solo le utilizzazioni come fungicida.

(3)

In aggiunta all’utilizzazione per il controllo dei funghi in determinati settori agricoli, il notificante ha richiesto una modifica alle disposizioni specifiche in questione, volta a consentire l’utilizzazione del pyraclostrobin come fitoregolatore. A sostegno di tale richiesta di estensione dell’utilizzo il notificante ha presentato informazioni specifiche.

(4)

La Germania ha valutato le informazioni ed i dati presentati dal notificante. Nell’ottobre 2008 la Germania ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni, secondo cui l’estensione dell’utilizzazione richiesta non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione dalle disposizioni specifiche relative al pyraclostrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di revisione della Commissione concernente tale sostanza. In particolare l’estensione non implica una modifica dei parametri di applicazione previsti nelle disposizioni specifiche di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(5)

È pertanto giustificata la modifica delle disposizioni specifiche per il pyraclostrobin.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 3 agosto 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 agosto 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 82 è sostituita dalla seguente:

«82

Pyraclostrobin

N. CAS 175013-18-0

N. CIPAC 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

L’impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida o come fitoregolatore.

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del pyraclostrobin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri:

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci,

devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi.

Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.»