14.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/17


DIRETTIVA 2009/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2009

che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (2) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e i loro rimorchi (3). Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli a motore si applicano pertanto alla direttiva 72/245/CEE.

(2)

A norma del punto 3.2.9 dell'allegato I alla direttiva 72/245/CEE, le componenti vendute nell'assistenza post vendita e da montare sui veicoli a motore non hanno bisogno di un'omologazione se non intervengono in funzioni associate all'immunità. È previsto un periodo di transizione di quattro anni a decorrere dal 3.12.2004, durante il quale un servizio tecnico deve determinare se la componente da commercializzare è associata o meno all'immunità e rilasciare un attestato conformemente all'esempio illustrato nell'allegato III C. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione europea ogni caso di rifiuto per ragioni di sicurezza. Questa disposizione comporta per la Commissione l'obbligo di decidere, in base all'esperienza pratica relativa alla prescrizione e alle relazioni presentate dagli Stati membri, prima della fine del periodo di transizione, se l'attestato deve ancora essere richiesto in aggiunta alla dichiarazione di conformità.

(3)

Come previsto al punto 3.2.9 dell'allegato I della direttiva 72/245/CEE e tenendo presente il fatto che la Commissione europea non ha ricevuto dagli Stati membri relazioni relative a casi per i quali è stato rifiutato l'attestato, si propone di eliminare il ricorso al servizio tecnico per quanto riguarda le componenti vendute nell'ambito dell'assistenza post vendita e destinate ad essere montate sui veicoli a motore, qualora non siano connesse con funzioni associate all'immunità, disponendo inoltre di non richiedere l'attestato conformemente all'esempio fornito all'allegato III C, come indicato al punto 3.2.9 dell'allegato I.

(4)

Occorre pertanto modificare conseguentemente la direttiva 72/245/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:

1)

nell'elenco degli allegati il seguente riferimento all'allegato III C è soppresso:

«ALLEGATO III C

Modello di attestato relativo all'allegato I, punto 3.2.9.»;

2)

nell'allegato I, punto 3.2.9, il secondo capoverso viene soppresso;

3)

l'allegato III C è soppresso.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 1o ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 ottobre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatati della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1

(2)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.