4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 295/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la «convenzione») costituisce la base comune per la tutela dei diritti di indagati o imputati in procedimenti penali, che ai fini della presente risoluzione comprende sia la fase preprocessuale che quella processuale.

(2)

Inoltre, la convenzione, conformemente all'interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, costituisce un fondamento importante che consente agli Stati membri di nutrire reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale e di rafforzare tale fiducia. Nel contempo, sono possibili ulteriori iniziative dell'Unione europea volte a garantire la piena attuazione e il rispetto delle norme della convenzione e, ove opportuno, ad assicurare un'applicazione coerente delle norme applicabili nonché a rendere più rigorose le norme vigenti.

(3)

L'Unione europea ha definito con successo uno spazio di libera circolazione e soggiorno di cui beneficiano i cittadini che sempre più frequentemente si recano, studiano e lavorano in paesi diversi dal paese di residenza. Tuttavia, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente che un numero crescente di persone siano interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza. In tali situazioni, i diritti procedurali di indagati o imputati sono particolarmente importanti per garantire il diritto ad un processo equo.

(4)

Infatti, benché a livello di Unione europea siano state adottate varie misure per garantire un alto grado di sicurezza ai cittadini, risulta parimenti necessario affrontare problemi specifici che possono sorgere quando una persona è indagata o imputata in un procedimento penale.

(5)

Al fine di assicurare l'equità dei procedimenti penali occorre pertanto un'azione specifica riguardante i diritti procedurali. Tale azione, che può includere sia misure legislative che di altro tipo, rafforzerà la fiducia dei cittadini nel fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri tuteleranno e garantiranno i loro diritti.

(6)

Nel 1999 il Consiglio europeo di Tampere ha concluso che nel contesto dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento si dovrebbe anche prevedere l'avvio di lavori sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri (punto 37).

(7)

Parimenti, il programma dell'Aia del 2004 stabilisce che l'ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, in base a studi sull'attuale livello di garanzia negli Stati membri e nel debito rispetto delle loro tradizioni giuridiche (punto III 3.3.1).

(8)

Il reciproco riconoscimento presuppone che le autorità competenti degli Stati membri abbiano fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri. Per rafforzare la reciproca fiducia all'interno dell'Unione europea, è importante, a integrazione della convenzione, disporre di norme dell'Unione europea per la tutela dei diritti procedurali che siano correttamente attuate ed applicate negli Stati membri.

(9)

Da studi recenti emerge che tra gli esperti esiste un ampio sostegno a favore di un'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali, tramite misure legislative e di altro tipo, e che è necessario rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati membri (1). Le stesse posizioni sono state espresse anche dal Parlamento europeo (2). Nella comunicazione per il programma di Stoccolma (3), la Commissione europea osserva che il potenziamento dei diritti della difesa è essenziale per mantenere la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione europea.

(10)

Le discussioni sui diritti procedurali svoltesi negli ultimi anni nell'Unione europea non hanno portato a risultati concreti. Sono stati nondimeno compiuti notevoli progressi nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia con riferimento a misure volte ad agevolare il procedimento penale. È giunto il momento di agire per migliorare l'equilibrio tra tali misure e la tutela dei diritti procedurali della persona. Ci si dovrebbe sforzare di potenziare le garanzie procedurali e il rispetto dello stato di diritto nei procedimenti penali, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui i cittadini decidono di viaggiare, studiare, lavorare o vivere.

(11)

Tenuto conto dell'importanza e della complessità di tali questioni, appare opportuno affrontarle procedendo per tappe, garantendo nel contempo una coerenza globale. Trattare le future azioni settore per settore consente di incentrare l'attenzione sulle singole misure e pertanto di individuare e affrontare i problemi in modo da conferire valore aggiunto a ciascuna misura.

(12)

Tenuto conto del carattere non esaustivo del catalogo di misure stabilito nell'allegato alla presente risoluzione, il Consiglio dovrebbe inoltre considerare la possibilità di trattare la questione della tutela dei diritti procedurali diversi da quelli elencati in tale catalogo.

(13)

Tutti i nuovi atti legislativi dell'UE in questo campo dovrebbero essere coerenti con le norme minime previste dalla convenzione, conformemente all'interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1.

Si dovrebbe intraprendere un'azione a livello di Unione europea per rafforzare i diritti di indagati o imputati in procedimenti penali. Tale azione può comprendere misure legislative nonché altre misure.

2.

Il Consiglio approva la «tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali» («la tabella di marcia»), figurante nell'allegato alla presente risoluzione, come base per la futura azione. I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti procedurali fondamentali e all'azione relativa a tali diritti dovrebbe essere attribuita priorità in questa fase.

3.

La Commissione è invitata a sottoporre proposte relative alle misure previste nella tabella di marcia e a vagliare l'opportunità di presentare il Libro verde citato alla lettera F.

4.

Il Consiglio esaminerà tutte le proposte presentate nel contesto della tabella di marcia e s'impegna ad esaminarle in via prioritaria.

5.

Il Consiglio agirà in piena cooperazione con il Parlamento europeo, conformemente alle norme applicabili, e collaborerà adeguatamente con il Consiglio d'Europa.


(1)  Si veda tra l'altro «Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union» (Analisi del futuro del reciproco riconoscimento in materia penale nell'Unione europea), rapporto della Université Libre de Bruxelles del 20 novembre 2008.

(2)  Si veda, per esempio, la raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009, destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea, 2009/2012 (INI), punto 1, lettera a).

(3)  «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini», COM(2009) 262/4 (punto 4.2.2).


ALLEGATO

TABELLA DI MARCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI PROCEDURALI DI INDAGATI O IMPUTATI IN PROCEDIMENTI PENALI

L'ordine dei diritti citati nella presente tabella di marcia è indicativo. Si pone l'accento sul fatto che le spiegazioni fornite di seguito sono semplicemente intese a dare un'indicazione dell'azione proposta e non si prefiggono di disciplinare con precisione in via preliminare la portata e il contenuto delle misure in questione.

Misura A:   traduzione e interpretazione

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato deve poter capire quanto accade e farsi capire. Un indagato o imputato che non parli o non capisca la lingua in cui si svolge il procedimento ha bisogno di un interprete e di una traduzione degli atti essenziali del procedimento. Dovrebbe inoltre essere prestata particolare attenzione alle esigenze di indagati o imputati con difficoltà uditive.

Misura B:   informazioni relative ai diritti e all'accusa

Breve spiegazione:

La persona indagata o imputata per un reato dovrebbe essere informata dei suoi diritti fondamentali in forma orale o, in caso, scritta, ad esempio mediante una comunicazione dei diritti (Letter of Rights). Tale persona dovrebbe inoltre ricevere sollecitamente informazioni sul carattere e la causa dell'accusa nei suoi confronti. Una persona accusata dovrebbe avere diritto, al momento opportuno, alle informazioni necessarie per la preparazione della difesa, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale.

Misura C:   consulenza legale e assistenza legale gratuita

Breve spiegazione:

Il diritto alla consulenza legale (attraverso un avvocato) per l'indagato o l'imputato in un procedimento penale nella fase più precoce e opportuna del procedimento è fondamentale per garantire l'equità del procedimento stesso; il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al precitato diritto alla consulenza legale.

Misura D:   comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari

Breve spiegazione:

L'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà è sollecitamente informato del diritto di comunicare ad almeno una persona, ad esempio un familiare o datore di lavoro, il suo stato di privazione della libertà, restando inteso che ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il normale svolgimento del procedimento penale. Inoltre, l'indagato o l'imputato sottoposto a privazione della libertà in uno Stato di cui non è cittadino è informato del diritto di comunicare alle autorità consolari competenti tale privazione.

Misura E:   garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili

Breve spiegazione:

Al fine di garantire l'equità del procedimento, è importante rivolgere particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di età o di condizioni mentali o fisiche.

Misura F:   Libro verde sulla detenzione preventiva

Breve spiegazione:

Il tempo che una persona può trascorrere in stato di detenzione prima di essere sottoposta a giudizio e durante il procedimento giudiziario varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Periodi di detenzione preventiva eccessivamente lunghi sono dannosi per le persone, possono pregiudicare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e non corrispondono ai valori propugnati dall'Unione europea. Si dovrebbero esaminare in un Libro verde misure appropriate al riguardo.