30.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale

2009/C 260/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1.

gli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea;

2.

il programma dell'Aia (1), adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, che definisce gli obiettivi da attuare nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel periodo 2005-2009;

3.

la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (2);

4.

il nuovo programma pluriennale su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel periodo 2010-2014, attualmente all'esame del Consiglio;

5.

la risoluzione del Consiglio del 2 ottobre 2003 su una strategia per la cooperazione doganale (3), nonché la sua attuazione assicurata da piani d'azione consecutivi;

6.

le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008 sulla strategia per l’evoluzione dell’Unione doganale;

7.

il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (4);

8.

la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (5);

9.

la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (6);

10.

le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005 sulle attività di polizia basate sull'intelligence e lo sviluppo della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata;

11.

la strategia antidroga dell'UE (2005-2012) e il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012) (7);

12.

la conclusione, da parte dell'Unione europea, di accordi e strategie comuni pertinenti con i paesi terzi, soprattutto con quelli confinanti con l'Unione,

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1.

il ruolo essenziale svolto nella lotta contro il traffico illecito e transfrontaliero di merci dalle autorità doganali degli Stati membri, che rappresentano il primo scudo tra dette attività illegali e i cittadini dell'Unione, nonché l'importanza fondamentale di una forte cooperazione tra le autorità doganali e tra queste ed altre autorità preposte all'applicazione della legge per l'assolvimento dei loro compiti;

2.

la sussistenza della necessità di un quadro strategico che definisca gli obiettivi per un approccio alla cooperazione doganale che coinvolga più paesi e organismi;

3.

le modifiche del quadro giuridico dell'Unione europea, tra cui l'introduzione di una nuova e migliore normativa riguardante in particolare lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera al fine di intensificare ulteriormente la lotta alla criminalità e al terrorismo transfrontalieri, in seguito all'adozione dell'attuale strategia per la cooperazione doganale, e la conseguente necessità di una sua revisione;

4.

la criminalità organizzata e il terrorismo transfrontalieri dal 2003 si sono sviluppati, acquisendo maggiore sofisticatezza e una dimensione globale e le autorità doganali, avvalendosi di nuove forme di cooperazione, svolgono un ruolo attivo nella lotta a queste minacce all'Unione europea e ai suoi cittadini;

5.

la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione con le agenzie e gli organi competenti dell'Unione europea e della Comunità quali Europol, Eurojust, OLAF e FRONTEX;

6.

la necessità di una più stretta ed effettiva cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti nei paesi terzi, in particolare quelli confinanti con l'Unione europea nonché con le organizzazioni internazionali pertinenti;

RILEVA CON SODDISFAZIONE:

1.

i progressi compiuti mediante l'attuazione della strategia per la cooperazione doganale del 2003 e i successivi lavori in sede del gruppo del Consiglio«Cooperazione doganale»;

2.

il costante sviluppo della cooperazione doganale attraverso il ricorso alla convenzione di Napoli II e al sistema informativo doganale, incluso l'archivio europeo d'identificazione dei fascicoli a fini doganali;

3.

la buona base per lo sviluppo di metodi di lavoro e modalità di condivisione di informazioni e intelligence, con la partecipazione anche di paesi terzi, fornita dai risultati delle operazioni congiunte nel settore doganale e delle operazioni regionali condotte dalle autorità doganali e da altre autorità preposte all'applicazione della legge e il loro contributo attivo alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

4.

la cooperazione e il coordinamento più stretti tra il gruppo del Consiglio «Cooperazione doganale», FRONTEX e la Task Force dei capi di polizia su questioni operative,

5.

gli sforzi per sviluppare una strategia di gestione delle informazioni dell'UE in ambito giustizia e affari interni che renderà più efficace e sicuro lo scambio di informazioni tra agenzie ed organi incaricati dell'applicazione della legge,

DECIDE DI:

1.

continuare a rafforzare e sviluppare la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità competenti nonché con le agenzie e gli organi dell'Unione europea e della Comunità, per garantire che i cittadini dell'Unione, la società e l'economia siano meglio protetti contro le minacce della criminalità transfrontaliera, avvalendosi di una strategia nuova e aggiornata. La cooperazione dovrebbe basarsi sui seguenti obiettivi, senza peraltro limitarsi ad essi:

a)

prendere in considerazione nuove forme di cooperazione e nuove tecniche investigative al fine di proteggere i cittadini dell'Unione europea e l'economia;

b)

adottare iniziative concrete orientate ad attuare queste nuove forme di cooperazione e continuare a sviluppare ulteriormente le forme esistenti di cooperazione, ad esempio migliorando la cooperazione operativa, ottimizzando l'efficacia delle dogane alle frontiere esterne dell'Unione europea, adottando un approccio istituzionale basato sulla cooperazione tra amministrazioni doganali, polizia e altre autorità pertinenti per garantire sinergia e sviluppare ulteriormente sistemi informatici; nonché

c)

migliorare e rendere più flessibile il processo di cooperazione esistente, per conseguire un approccio efficace in materia di lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e rendere possibile la confisca di merci illecite in tutta l'Unione europea;

2.

continuare a definire ed attuare un piano d'azione particolareggiato al fine di conseguire le finalità e gli obiettivi generali della presente strategia, tenendo in debita considerazione le priorità del nuovo programma pluriennale su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel periodo 2010-2014;

INVITA:

1.

le autorità doganali, le altre autorità competenti degli Stati membri e le agenzie e gli organi competenti dell'Unione europea e della Comunità responsabili dell'attuazione della normativa doganale a continuare ad attuare la presente strategia;

2.

le amministrazioni doganali e le altre autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e le agenzie e gli organi e le agenzie competenti dell'Unione europea e della Comunità a continuare ad adoperarsi al massimo per rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione reciproca e con i paesi terzi in materia di prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento delle attività criminali transfrontaliere;

3.

la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri, nello svolgimento delle funzioni derivanti dall'attuazione della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, conoscenze specialistiche, assistenza tecnica e logistica, attività di formazione o comunicazione o altri sostegni operativi e a continuare a fornire, nella massima misura possibile, il suo sostegno finanziario per l'attuazione della strategia.

La presente risoluzione sostituisce la risoluzione del 2 ottobre 2003 su una strategia per la cooperazione doganale.


(1)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(2)  COM(2009) 262 definitivo.

(3)  GU C 247 del 15.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1

(6)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(7)  GU C 326 del 20.12.2008, pag. 7.