9.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/14 |
DECISIONE QUADRO 2009/905/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa del Regno di Svezia e del Regno di Spagna (1),
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea si è posta l'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere e si sviluppi come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Un elevato livello di sicurezza deve essere offerto dall'azione comune degli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. |
(2) |
Tale obiettivo deve essere perseguito prevenendo e contrastando la criminalità mediante una cooperazione più stretta fra le autorità di contrasto degli Stati membri, fermo restando il rispetto dei principi e delle norme riguardanti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto su cui l'Unione si fonda e che sono comuni agli Stati membri. |
(3) |
Lo scambio di informazioni ed intelligence sulla criminalità e sulle attività criminali è fondamentale affinché le autorità di contrasto possano agire efficacemente nella prevenzione e nell'individuazione dei reati e delle attività criminali e nelle indagini al riguardo. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del trattato implica la necessità di trattare le informazioni pertinenti, nel rispetto di adeguate disposizioni sulla protezione dei dati personali. |
(4) |
Il più intenso scambio delle informazioni riguardanti le prove forensi e il maggiore utilizzo degli elementi di prova provenienti da uno Stato membro nei procedimenti giudiziari di un altro Stato membro sottolineano la necessità di stabilire norme comuni per i fornitori di servizi forensi. |
(5) |
Attualmente, le informazioni ottenute tramite procedure forensi in uno Stato membro possono creare in un altro Stato membro incertezza sul trattamento riservato a un reperto, sui metodi utilizzati e sull'interpretazione dei risultati. |
(6) |
Al punto 3.4, lettera h) del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea (2), gli Stati membri hanno evidenziato la necessità di una definizione delle norme di qualità relative ai laboratori di polizia scientifica entro il 2008. |
(7) |
È particolarmente importante introdurre norme comuni per i fornitori di servizi forensi per quanto riguarda i dati personali sensibili come i profili del DNA e i dati dattiloscopici. |
(8) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (3), gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’integrità dei profili del DNA messi a disposizione degli altri Stati membri, o ad essi inviati per raffronto, e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma EN ISO/IEC 17025 — «Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura» («norma EN ISO/IEC 17025»). |
(9) |
I profili del DNA e i dati dattiloscopici non soltanto sono utilizzati nei procedimenti penali, ma sono anche essenziali per l'identificazione delle vittime, in particolare a seguito di catastrofi. |
(10) |
L'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è un importante passo verso uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche all'interno dell'Unione. |
(11) |
L'accreditamento è accordato dall'organismo nazionale di accreditamento che ha la competenza esclusiva di valutare se un laboratorio soddisfi i criteri stabiliti da norme armonizzate. L'autorità dell'organismo di accreditamento deriva dallo Stato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (4), contiene disposizioni particolareggiate sulla competenza di tali organismi nazionali di accreditamento. In particolare, l'articolo 7 di detto regolamento disciplina l'accreditamento transfrontaliero nel caso in cui l'accreditamento può essere richiesto da un altro organismo nazionale di accreditamento. |
(12) |
La mancanza di un accordo ai fini dell'applicazione di una norma di accreditamento comune per l'analisi delle prove scientifiche è una carenza cui è opportuno rimediare; è pertanto necessario adottare uno strumento giuridicamente vincolante sull'accreditamento di tutti i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio. L'accreditamento offre le garanzie necessarie del fatto che le attività di laboratorio sono svolte conformemente alle norme internazionali pertinenti, in particolare la norma EN ISO/IEC 17025, nonché agli orientamenti applicabili in materia. |
(13) |
Una norma di accreditamento consente allo Stato membro che lo desideri di disporre norme supplementari per le attività di laboratorio che rientrano nella sua giurisdizione nazionale. |
(14) |
L'accreditamento contribuirà a creare fiducia reciproca nella validità dei metodi analitici di base seguiti. L'accreditamento, tuttavia, non stabilisce quale metodo debba essere seguito, ma soltanto che il metodo seguito deve rispondere allo scopo prefisso. |
(15) |
Qualsiasi misura adottata al di fuori di un laboratorio esula dall'ambito d'applicazione della presente decisione quadro. Sono esclusi dal suo ambito d'applicazione, ad esempio, sia il rilevamento dei dati dattiloscopici sia le misure adottate sulla scena dell'incidente o sulla scena del delitto sia le analisi forensi compiute al di fuori dei laboratori. |
(16) |
La presente decisione quadro non intende armonizzare le norme nazionali riguardanti la valutazione giudiziaria delle prove forensi. |
(17) |
La presente decisione non pregiudica la validità, stabilita conformemente alle norme nazionali applicabili, dei risultati delle attività di laboratorio effettuate anteriormente alla sua attuazione, anche se il fornitore di servizi forensi non era accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Oggetto
1. Scopo della presente decisione quadro è assicurare che le autorità responsabili della prevenzione e individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati in uno Stato membro la stessa attendibilità dei risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025 in qualsiasi altro Stato membro.
2. L'obiettivo è conseguito assicurando che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
La presente decisione quadro si applica alle attività di laboratorio che riguardano:
a) |
profilo del DNA; e |
b) |
dati dattiloscopici. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:
a) |
«attività di laboratorio»: qualsiasi misura adottata in un laboratorio nel quadro del reperimento e del recupero di tracce sui reperti, nonché nel quadro dell'elaborazione, dell'analisi e dell'interpretazione di prove forensi al fine di fornire perizie o scambiare prove forensi; |
b) |
«risultati delle attività di laboratorio»: qualsiasi risultato analitico e interpretazione direttamente associata; |
c) |
«fornitore di servizi forensi»: qualsiasi organismo, pubblico o privato, che svolge attività di laboratorio forense a richiesta delle competenti autorità di polizia o giudiziarie; |
d) |
«organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; |
e) |
«profilo del DNA»: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; |
f) |
«dati dattiloscopici»: immagini di impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate). |
Articolo 4
Accreditamento
Gli Stati membri provvedono a che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i loro fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025.
Articolo 5
Riconoscimento dei risultati
1. Ciascuno Stato membro provvede a che le sue autorità responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati ottenuti dai fornitori di servizi forensi accreditati che effettuano attività di laboratorio in un altro Stato membro la stessa attendibilità dei risultati ottenuti dai fornitori nazionali di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025.
2. La presente decisione quadro lascia impregiudicate le norme nazionali riguardanti la valutazione giudiziaria delle prove.
Articolo 6
Costi
1. Ogni Stato membro sostiene la spesa pubblica risultante dalla presente decisione quadro in conformità ai regimi nazionali.
2. La Commissione esamina i mezzi per fornire un sostegno finanziario del bilancio generale dell'Unione europea ai progetti nazionali e transnazionali volti a contribuire all'attuazione della presente decisione quadro, tra l'altro per lo scambio di esperienze, la divulgazione delle conoscenze tecniche e le verifiche della competenza.
Articolo 7
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro relative ai profili del DNA entro 30 novembre 2013.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro relative ai dati dattiloscopici entro 30 novembre 2015.
3. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro entro 30 maggio 2016.
4. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 3 e di altre informazioni fornite dagli Stati membri su sua richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o luglio 2018, una relazione sull’attuazione e sull'applicazione della presente decisione quadro.
5. Il Consiglio esamina, entro il 2018, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU C 174 del 28.7.2009, pag. 7.
(2) GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.
(3) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
(4) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.