28.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/7 |
POSIZIONE COMUNE 2009/788/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2009
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 settembre 2009 l’Unione europea (UE) ha condannato fermamente la repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre e ha chiesto il rilascio dei manifestanti e dei membri dell’opposizione arrestati. L’UE ha esortato le autorità della Repubblica di Guinea a procedere immediatamente a un’indagine approfondita sugli incidenti. |
(2) |
Il 6 ottobre 2009, costernata per le presunte violazioni dei diritti umani a seguito della repressione e profondamente preoccupata per gli sviluppi della situazione nella Repubblica di Guinea, l’UE ha esortato il Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS), i partiti politici e tutti gli attori pertinenti nella Repubblica di Guinea a adottare immediatamente delle misure per ristabilire lo stato di diritto e riportare il paese sulla via del ritorno all’ordine costituzionale e alla democrazia. |
(3) |
Tenuto conto della gravità dell’attuale situazione nella Repubblica di Guinea, il Consiglio ritiene necessario adottare misure dirette contro i membri del CNDS ed i soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, e imporre un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica di Guinea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o meno di detto territorio.
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
a) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell’UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’UE e dell’ONU; |
b) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea, |
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall’autorità competente.
2. L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell’ONU, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del CNDS e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, elencati nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; o |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’UE, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 4
Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell’elenco riportato in allegato.
Articolo 5
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.
Articolo 6
La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 7
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Articolo 8
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …) |
1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
Presidente del CNDD d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68 Pass.: R0001318 |
2. |
Generale Mamadouba Toto CAMARA |
Ministro della sicurezza e della protezione civile e membro del CNDD |
3. |
Generale Sékouba KONATÉ |
Ministro della difesa nazionale e membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1964 Pass: R0003405 |
4. |
Colonnello Mathurin BANGOURA |
Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione e membro del CNDD d.d.n.: 15/11/1962 Pass.: R0003491 |
5. |
Tenente colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA |
Ministro segretario permanente del CNDD, licenziato dall'esercito il 26/01/09 |
6. |
Comandante Oumar BALDÉ |
Membro del CNDD d.d.n.: 26/12/1964 Pass.: R0003076 |
7. |
Comandante Mamadi MARA |
Membro del CNDD |
8. |
Comandante Almamy CAMARA |
Membro del CNDD d.d.n.: 17/10/75 Pass.: R0023013 |
9. |
Tenente colonnello Mamadou Bhoye DIALLO |
Membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1956 Pass.: Service R0001855 |
10. |
Capitano Koulako BÉAVOGUI |
Membro del CNDD |
11. |
Tenente colonnello Kandia MARA |
Membro del CNDD Pass.: R0178636 |
12. |
Colonnello Sékou MARA |
Direttore aggiunto della polizia nazionale, Membro del CNDD |
13. |
Morciré CAMARA |
Membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1949 Pass.: R0003216 |
14. |
Alpha Yaya DIALLO |
Membro del CNDD |
15. |
Comandante Mamadou Korka DIALLO |
Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI e membro del CNDD d.d.n.: 19/02/1962 |
16. |
Comandante Kelitigui FARO |
Ministro segretario generale alla Presidenza della Repubblica e membro del CNDD d.d.n.: 03/08/1972 Pass.: R0003410 |
17. |
Colonnello Fodeba TOURÉ |
Ministro della gioventù e membro del CNDD, licenziato dall'esercito il 07/05/09, d.d.n.: 07/06/1961 Pass.: R0003417/R0002132 |
18. |
Comandante Cheick Tidiane CAMARA |
Membro del CNDD |
19. |
Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO |
Membro del CNDD |
20. |
Tenente Jean-Claude PIVI (alias COPLAN) |
Ministro incaricato della sicurezza presidenziale e membro del CNDD |
21. |
Tenente Saa Alphonse TOURÉ |
Membro del CNDD |
22. |
Comandante Moussa KEITA |
Ministro segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane e membro del CNDD |
23. |
Tenente colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH |
Membro del CNDD |
24. |
Comandante Bamou LAMA |
Membro del CNDD |
25. |
Sig. Mohamed Lamine KABA |
Membro del CNDD |
26. |
Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ |
Membro del CNDD |
27. |
Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA |
Membro del CNDD |
28. |
Capitano Moussa Tiégboro CAMARA |
Ministro alla Presidenza, incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità e membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1968 Pass.: 7190 |
29. |
Capitano Issa CAMARA |
Governatore di Mamou e membro del CNDD |
30. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Ministro della sanità e dell'igiene pubblica e membro del CNDD d.d.n.: 26/02/1957 Pass.: 13683 |
31. |
Mamady CONDÉ |
Membro del CNDD (RP presso le Nazioni Unite) d.d.n.: 28/11/52 Pass.: R0003212 |
32. |
Sottotenente Cheikh Ahmed TOURÉ |
Membro del CNDD |
33. |
Comandante Aboubacar Biro CONDÉ |
Membro del CNDD d.o.b.:15/10/1962 Pass.: 2443 |
34. |
Bouna KEITA |
Membro del CNDD |
35. |
Idrissa CHERIF |
Gabinetto del Presidente d.d.n.: 13/11/1967 Pass.: R0105758 |
36. |
Sig. Mamoudou CONDÉ |
Sottosegretario di Stato incaricato delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile d.d.n.: 09/12/1960 Pass.: R0020803 |
37. |
Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Aiutante di campo del Presidente |
38. |
Ibrahima Khalil DIAWARA |
Consigliere speciale di «Toumba» Diakité d.d.n.: 01/01/1976 Pass.: R0000968 |
39. |
Sottotenente Marcel KOIVOGUI |
Aggiunto di Toumba Diakité |
40. |
Sig. Papa Koly KOUROUMA |
Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile d.d.n.: 03/11/1962 Pass.: R11914 |
41. |
Nouhou THIAM |
Portavoce del CNDD |
42. |
Capitano di polizia Théodore KOUROUMA |
Addetto presso il Gabinetto della Presidenza d.d.n.: 13/05/1971 Pass.: Service R0001204 |