7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/21


POSIZIONE COMUNE 2009/314/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

che modifica la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

(2)

La posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (2), ha prorogato le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/276/PESC sino al 13 ottobre 2009. Tuttavia, i divieti di soggiorno confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale, sono stati sospesi sino al 13 aprile 2009.

(3)

Al fine di promuovere l'adozione e l'attuazione di ulteriori misure concrete a favore della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bielorussia, il 16 marzo 2009 il Consiglio ha convenuto, da un lato, di prorogare di un anno da tale data le misure restrittive stabilite con la posizione comune 2006/276/PESC, dall'altro lato, di mantenere per un periodo di nove mesi la sospensione dell'applicazione dei divieti di soggiorno nei confronti di determinati funzionari bielorussi. Entro la fine di tale periodo il Consiglio riesaminerà con attenzione le misure restrittive tenuto conto della situazione in Bielorussia e, se saranno intervenuti ulteriori sviluppi positivi, potrà considerare la possibilità di revocare le misure restrittive. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di applicare nuovamente i divieti di soggiorno se necessario, alla luce delle azioni delle autorità bielorusse in materia di democrazia e di diritti umani.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare la posizione comune 2006/279/PESC e abrogare la posizione comune 2008/844/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/276/PESC è prorogata fino al 15 marzo 2010.

Articolo 2

1.   Le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 15 dicembre 2009.

2.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 15 dicembre 2009.

Articolo 3

La presente posizione comune sarà riesaminata prima del 15 dicembre 2009 alla luce della situazione in Bielorussia.

Articolo 4

La posizione comune 2008/844/PESC è abrogata.

Articolo 5

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL


(1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.

(2)  GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 56.