17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/61


AZIONE COMUNE 2009/135/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/612/PESC (1) per la nomina del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan fino al 28 febbraio 2009.

(2)

Sulla base del riesame dell’azione comune 2008/612/PESC, il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di 12 mesi.

(3)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2010.

Articolo 2

Obiettivi generali

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:

a)

contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell’accordo con l’Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite;

b)

incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afgano;

c)

sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale; e

d)

sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’Unione europea, l’RSUE ha il mandato di:

a)

farsi portavoce della posizione dell’Unione europea sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l’Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell’accordo con l’Afghanistan;

b)

instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afgane, in particolare il governo e il Parlamento, e fornire loro sostegno. Si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afgane e altri soggetti pertinenti sia all’interno sia al di fuori del paese;

c)

mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, in particolare con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite;

d)

mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell’Unione europea, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l’Afghanistan;

e)

informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell’accordo con l’Afghanistan, specie nei seguenti settori:

buon governo e creazione di istituzioni basate sullo Stato di diritto,

riforme nel settore della sicurezza, in particolare la creazione di istituzioni giudiziarie e di un esercito e di forze di polizia nazionali,

rispetto dei diritti umani per tutto il popolo afgano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,

rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,

promozione della partecipazione delle donne all’amministrazione pubblica e alla società civile,

rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani,

agevolazione dell’assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati;

f)

in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l’approccio politico dell’Unione europea si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell’Afghanistan;

g)

partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento istituito nell’ambito dell’accordo con l’Afghanistan;

h)

dare consigli sulla partecipazione dell’Unione europea alle conferenze internazionali sull’Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 2 830 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra deve disporre delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE interessati. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

In conformità della politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto sul posto, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio attribuiti dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente, oralmente e per iscritto, all’SG/AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE).

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza e della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 ed un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre del 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione del mandato dei competenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LIŠKA


(1)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 60.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.