27.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/35 |
POSIZIONE COMUNE 2009/66/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2009
che modifica la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) [UNSCR 1807 (2008)] il 31 marzo 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1). |
(2) |
Il 22 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1857 (2008) [UNSCR 1857 (2008)] che prevede criteri supplementari per la designazione, da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [UNSCR 1533 (2004)], delle persone ed entità oggetto di congelamento di beni e di divieto di viaggio, e che proroga le misure imposte dall’UNSCR 1807 (2008) sino al 30 novembre 2009. |
(3) |
La posizione comune 2008/369/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’articolo 3 della posizione comune 2008/369/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:
— |
persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1, |
— |
capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi, |
— |
capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento, |
— |
capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile, |
— |
persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati, |
— |
le persone che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC, |
— |
le persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali. |
L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.»
Articolo 2
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.