27.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/35


POSIZIONE COMUNE 2009/66/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2009

che modifica la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) [UNSCR 1807 (2008)] il 31 marzo 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1).

(2)

Il 22 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1857 (2008) [UNSCR 1857 (2008)] che prevede criteri supplementari per la designazione, da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [UNSCR 1533 (2004)], delle persone ed entità oggetto di congelamento di beni e di divieto di viaggio, e che proroga le misure imposte dall’UNSCR 1807 (2008) sino al 30 novembre 2009.

(3)

La posizione comune 2008/369/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’articolo 3 della posizione comune 2008/369/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,

le persone che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

le persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.»

Articolo 2

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.