29.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/53 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
che abroga la decisione 2009/473/CE concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea
(2009/1016/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 8,
vista la proposta presentata dalla Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Come concordato dalle parti mediante scambio di lettere approvato con la decisione 2009/473/CE (1), il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2009, in attesa della conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea. |
(2) |
La Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca a seguito dei tragici eventi del 28 settembre 2009, nel corso dei quali le forze governative hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando la morte di oltre 150 persone. |
(3) |
È quindi necessario abrogare la decisione 2009/473/CE e notificare quanto prima alla Repubblica di Guinea, a nome dell'Unione europea, la fine dell'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea è abrogata.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare alla Repubblica di Guinea, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l'Unione europea non intende più diventare parte dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea siglato il 20 dicembre 2008. La notifica è fatta in forma di lettera.
Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addi 22 dicembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. CARLGREN
(1) GU L 156 del 19.6.2009, pag. 31.
ALLEGATO
Signor …,
con riferimento al protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, relativo alla sua applicazione provvisoria, approvato dalla Comunità europea e dalla Repubblica di Guinea con uno scambio di lettere in data 28 maggio 2009:
L'Unione europea notifica alla Repubblica di Guinea che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non intende più diventare parte del summenzionato accordo di partenariato nel settore della pesca.
Voglia accettare, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.
A nome dell'Unione europea