29.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che abroga la decisione 2009/473/CE concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

(2009/1016/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Come concordato dalle parti mediante scambio di lettere approvato con la decisione 2009/473/CE (1), il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, si applica a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2009, in attesa della conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

(2)

La Commissione ha deciso di ritirare la propria proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca a seguito dei tragici eventi del 28 settembre 2009, nel corso dei quali le forze governative hanno aperto il fuoco sui manifestanti provocando la morte di oltre 150 persone.

(3)

È quindi necessario abrogare la decisione 2009/473/CE e notificare quanto prima alla Repubblica di Guinea, a nome dell'Unione europea, la fine dell'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/473/CE del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea è abrogata.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare alla Repubblica di Guinea, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l'Unione europea non intende più diventare parte dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea siglato il 20 dicembre 2008. La notifica è fatta in forma di lettera.

Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addi 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN


(1)  GU L 156 del 19.6.2009, pag. 31.


ALLEGATO

Signor …,

con riferimento al protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea, siglato il 20 dicembre 2008, relativo alla sua applicazione provvisoria, approvato dalla Comunità europea e dalla Repubblica di Guinea con uno scambio di lettere in data 28 maggio 2009:

L'Unione europea notifica alla Repubblica di Guinea che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non intende più diventare parte del summenzionato accordo di partenariato nel settore della pesca.

Voglia accettare, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

A nome dell'Unione europea