22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2009) 10050]

(I testi in lingua italiana, maltese, olandese, portoghese, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/996/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o progettate per la lotta agli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di debellarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

Il 21 aprile 2009, la Germania ha presentato due richieste di partecipazione finanziaria per la lotta contro la Diabrotica virgifera, rispettivamente a nome del Baden-Württemberg e della Baviera, relative alle misure adottate nel 2008 al fine di controllare i focolai di organismi nocivi scoperti nel 2007 e nel 2008; il focolaio del 2007 era già stato oggetto di un cofinanziamento nel 2008.

(3)

L’Italia ha presentato quattro richieste di partecipazione finanziaria. La prima è stata presentata il 21 aprile 2009 e si riferisce alle misure di controllo dell’Anoplophora chinensis nel comune di Gussago in provincia di Brescia, misure attuate nel 2008 e dal 1o gennaio al 30 aprile 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2008. La valutazione svolta dalla Commissione su tale richiesta non ha mostrato un legame tra il focolaio di organismi nocivi in questione e gli attuali focolai nelle province di Milano e Varese. La seconda richiesta è stata presentata il 16 aprile 2009 e si riferisce alle misure di controllo dell’Anoplophora chinensis nel comune di Roma, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2008. La terza richiesta è stata presentata il 25 novembre 2008 e si riferisce alle misure di controllo dell’Anoplophora glabripennis nel comune di Corbetta in Lombardia, misure attuate nel 2007, nel 2008 e dal 1o gennaio al 30 aprile 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2007. La quarta richiesta, riferita alle misure di controllo dell’Anoplophora chinensis nel comune di Montichiari, provincia di Brescia, non è risultata idonea in quanto la presenza del focolaio è stata comunicata alla Commissione più di otto mesi dopo la scoperta ufficiale e quindi non sono soddisfatti i requisiti di notifica immediata di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

(4)

Il 29 aprile 2009 Malta ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del Rhynchophorus ferrugineus, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare i focolai scoperti nel 2008.

(5)

Il 31 dicembre 2008 i Paesi Bassi hanno presentato quattro richieste di partecipazione finanziaria. La prima è riferita alle misure di controllo della maculatura anulare del tabacco, misure attuate nel 2007 e nel 2008 per controllare un focolaio scoperto nel 2006 che era già stato oggetto di cofinanziamento nel 2008. La seconda richiesta è riferita alle misure di controllo del virus giallo del pomodoro, misure attuate nel 2007 e nel 2008 per controllare i focolai scoperti nel 2007. La terza richiesta è riferita alle misure di controllo del Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, misure attuate nel 2007 e nel 2008 per controllare un focolaio scoperto nel 2007. La quarta richiesta è riferita alle misure di controllo dell’Anoplophora chinensis, misure attuate nel 2008 e relative a un focolaio scoperto nel 2007.

(6)

Il 24 aprile 2009 il Portogallo ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare i focolai scoperti nel 2008. In Portogallo sono stati scoperti 65 nuovi focolai del nematode del pino tra aprile e luglio 2008 in zone del paese fino ad allora indenni da questo organismo. Da un monitoraggio intensivo effettuato su tutto il territorio portoghese non risulta che la diffusione del nematode del pino oltre la zona di Setúbal originariamente infestata sia un fenomeno naturale di diffusione. Inoltre, le aree in cui sono presenti i nuovi focolai non sono state ancora oggetto di cofinanziamento comunitario per misure di controllo del nematode del pino. Infine, il 9 e 10 marzo 2009 il comitato fitosanitario permanente ha approvato un piano d’azione presentato dal Portogallo per affrontare la nuova situazione fitosanitaria, piano collegato alle misure di controllo specificate nella richiesta di partecipazione finanziaria illustrata sopra.

(7)

Risulta quindi essenziale accordare un cofinanziamento UE per aiutare il Portogallo ad adottare le azioni necessarie a circoscrivere la diffusione del nematode del pino all’attuale zona delimitata all’interno del suo territorio, per proteggere il territorio degli altri Stati membri dal nematode del pino e per tutelare gli interessi commerciali della Comunità nei confronti di paesi terzi.

(8)

Il 30 dicembre 2008 la Slovenia ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del Dryocosmus kuriphilus, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2007 il quale era già stato oggetto di cofinanziamento nel 2008.

(9)

Il 29 aprile 2009 la Spagna ha presentato una richiesta di partecipazione finanziaria riferita alle misure di controllo del Bursaphelenchus xylophilus, misure attuate nel 2008 e nel 2009 per controllare un focolaio scoperto nel 2008.

(10)

La Germania, la Spagna, l’Italia, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Slovenia hanno varato programmi d’azione per debellare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori o per arginarne la diffusione. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e durata.

(11)

La Germania, la Spagna, l’Italia, Malta, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Slovenia hanno richiesto l’assegnazione di una partecipazione finanziaria da parte della Comunità a tali programmi conformemente ai requisiti fissati dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, in particolare i paragrafi 1 e 4, e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

(12)

Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo e di concludere che le condizioni per l’assegnazione della partecipazione finanziaria comunitaria, quali stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. È quindi opportuno concedere un contributo finanziario comunitario al fine di coprire le spese relative a tali programmi.

(13)

La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, conformemente all’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2000/29/CE, la quota della partecipazione finanziaria della Comunità per il terzo anno, ovvero il 2009, al programma presentato dall’Italia per il controllo dell’Anoplophora glabripennis dovrebbe essere ridotta. Inoltre, la quota di partecipazione finanziaria della Comunità per i programmi presentati rispettivamente dai Paesi Bassi per il controllo della maculatura anulare del tabacco nel 2008 (terzo anno del programma esistente) e dalla Slovenia per il controllo del Dryocosmus kuriphilus nel 2009 (terzo anno del programma esistente), deve essere ridotta dato che i programmi notificati da questi Stati membri hanno già beneficiato dei finanziamenti comunitari a norma della decisione 2009/147/CE (3) della Commissione per i primi due anni dei programmi esistenti.

(14)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, la quota della partecipazione comunitaria sarà pari al 25 % per le misure inserite nei fascicoli di cofinanziamento presentati rispettivamente dalla Spagna per la sostituzione delle conifere distrutte con specie arboree immuni al Bursaphelenchus xylophilus nel 2009, e dall’Italia nei due fascicoli relativi ai comuni lombardi per la sostituzione degli alberi decidui distrutti con specie arboree immuni dall’Anoplophora chinensis o dall’Anoplophora glabripennis nel 2008.

(15)

In conformità dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione accerta se la comparsa dell’organismo nocivo in questione sia stata causata da esami o ispezioni inadeguati e adotta i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica.

(16)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le azioni fitosanitarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’assegnazione di una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2009 destinata a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia, connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione figuranti nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’importo complessivo della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1 è pari a 14 049 023 EUR.

2.   Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità di cui all’allegato è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

presentazione di prove delle misure prese conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b)

presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento della partecipazione finanziaria non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

(3)  GU L 49 del 20.2.2009, pag. 43.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Legenda:

a= anni di attuazione del programma di eradicazione.

Sezione 1

Programmi per i quali la partecipazione finanziaria della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa rimborsabile

Partecipazione comunitaria massima per programma

Germania, Baden-Württemberg:

Diabrotica virgifera

Zea mays

2008

1 o 2

313 218

156 609

Germania, Baviera

Diabrotica virgifera

Zea mays

2008

2

699 049

349 524

Spagna

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2008 e 2009

da 1 a 2

2 229 994

1 114 997

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Gussago)

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2008 e parte del 2009 (fino al 30 aprile)

da 1 a 2

271 883

135 941

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

2007 e 2008

da 1 a 2

179 143

89 571

Italia, Lazio

(territorio comunale di Roma)

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2008 e 2009

da 1 a 2

1 098 000

549 000

Malta

Rhynchophorus ferrugineus

Palme

2008 e 2009

da 1 a 2

709 227

354 613

Paesi Bassi

Maculatura anulare del tabacco

Hemerocallis spp., Iris spp.

2007

2

68 720

34 360

Paesi Bassi

Virus giallo del pomodoro

Lycopersicon lycopersicum

2007 e 2008

da 1 a 2

44 528

22 264

Paesi Bassi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis

Lycopersicon lycopersicum

2007 e 2008

1

348 525

174 262

Paesi Bassi

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

2008

1

750 797

375 398

Portogallo

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

2008 e 2009

da 1 a 2

20 552 127

10 276 063

Slovenia

Dryocosmus kuriphilus

Castanea sp.

2008

2

86 625

43 312


Sezione II

Programmi per i quali la quota della partecipazione finanziaria della Comunità varia in misura decrescente

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa rimborsabile

Tasso

(%)

Partecipazione comunitaria massima

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

Parte del 2009 (fino al 30 aprile)

3

35 000

45

15 750

Paesi Bassi

Maculatura anulare del tabacco

Hemerocallis spp., Iris spp.

2008

3

40 480

45

18 216

Slovenia

Dryocosmus kuriphilus

Castanea sp.

2009

3

78 832

45

35 474


Sezione III

Programmi per i quali la quota della partecipazione finanziaria della Comunità varia a norma dell’articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE

(EUR)

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Misura

Anno

a

Spesa rimborsabile

Tasso

(%)

Partecipazione comunitaria massima

Spagna

Bursaphelenchus xylophilus

Conifere

Sostituzione di alberi distrutti

2009

2

1 156 579

25

289 144

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Gussago)

Anoplophora chinensis

Varie specie arboree

Sostituzione di alberi distrutti

2008

1

30 800

25

7 700

Italia, Lombardia

(territorio comunale di Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Varie specie arboree

Sostituzione di alberi distrutti

2008

2

27 300

25

6 825


Partecipazione comunitaria totale (EUR):

14 049 023