16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/76


DECISIONE 2009/955/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che modifica l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006. L’azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall’azione comune 2008/958/PESC (2) fino al 31 dicembre 2010.

(2)

Occorre fissare l'importo finanziario di riferimento necessario per coprire le spese relative a EUPOL COPPS per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2010.

(3)

Occorre precisare le condizioni per l'assunzione di personale su base contrattuale da parte di EUPOL COPPS.

(4)

EUPOL COPPS dovrebbe disporre di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti.

(5)

L'azione comune 2005/797/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/797/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

la Missione dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la Missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.»;

2)

all'articolo 8:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.»;

b)

è inserito un nuovo paragrafo:

«4.   EUPOL COPPS assume altresì personale locale, in funzione delle necessità.»,

e i paragrafi successivi sono rinumerati di conseguenza.

Articolo 2

L'importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2010 ammonta a 6 650 000 EUR.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 75.