15.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/70 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2009
che modifica gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca
[notificata con il numero C(2009) 9870]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/951/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto. Tale regolamento stabilisce inoltre le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che nel compilare o aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli dell’Unione nei paesi terzi e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità e l’equivalenza rispetto alla normativa dell’Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). |
(3) |
La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i prodotti in questione esportati nell’Unione europea rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. L’allegato I della suddetta decisione stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano, mentre l’allegato II stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (4) stabilisce misure transitorie per il periodo fino al 31 dicembre 2009. Tali misure prevedono una deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 in base al quale gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento, a condizione che l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito, fra l’altro, allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti dell’Unione. |
(5) |
Il Canada figura attualmente nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione in Canada per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, e la raccomandazione del comitato di gestione misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (5), del 17 dicembre 1998, in materia di equivalenza reciproca delle norme canadesi e di quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi indicano che le condizioni applicabili in Canada ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. |
(6) |
La Groenlandia figura attualmente nell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione in Groenlandia per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, e le garanzie fornite dall’autorità competente della Groenlandia indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È opportuno quindi inserire la Groenlandia nell’elenco dell’allegato I della decisione 2006/766/CE. |
(7) |
I controlli dell’Unione negli Stati Uniti per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2009, hanno rilevato differenze fra le norme americane e quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi, senza però individuare gravi rischi per la salute umana, fatta eccezione per la zona di raccolta del Golfo del Messico. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno convenuto di esaminare l’equivalenza reciproca delle norme americane e di quelle dell’Unione relative ai molluschi bivalvi vivi. È pertanto opportuno autorizzare temporaneamente le importazioni nell’Unione europea di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini dagli Stati Uniti, a esclusione dei molluschi bivalvi raccolti nel Golfo del Messico. Tale autorizzazione temporanea va riesaminata sei mesi dopo la sua entrata in vigore, tenendo conto dei risultati dell’analisi dell’equivalenza fra le norme americane e quelle dell’Unione in materia di molluschi bivalvi. |
(8) |
L’Angola, l’Azerbaigian, il Benin, il Congo, l’Eritrea, Israele, il Myanmar, le Isole Salomone, Sant’Elena e il Togo figurano attualmente nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005. I controlli dell’Unione volti a valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di prodotti della pesca destinati all’esportazione nell’Unione europea, l’ultimo dei quali ha avuto luogo in Angola nel 2007, nell’Azerbaigian nel 2007, nel Benin nel 2009, nel Congo nel 2009, in Eritrea nel 2008, in Israele nel 2009, nel Myanmar nel 2009, nelle Isole Salomone nel 2007, a Sant’Elena nel 2003 e nel Togo nel 2009, nonché le garanzie offerte dalle autorità competenti dell’Angola, dell’Azerbaigian (unicamente per il caviale), del Benin, del Congo [unicamente per prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare], dell’Eritrea, di Israele, del Myanmar (unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati), delle Isole Salomone, di Sant’Elena e del Togo (unicamente per le aragoste vive), indicano che le condizioni applicabili in tali paesi terzi ai prodotti della pesca destinati all’Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell’Unione. È opportuno quindi inserire tali paesi nell’elenco dell’allegato II della decisione 2006/766/CE. |
(9) |
Inoltre, al fine di tenere conto delle differenze delle garanzie offerte da tali paesi terzi, è necessario porre alcune restrizioni agli elenchi degli allegati I e II della decisione 2006/766/CE. |
(10) |
Le isole di Sant’Elena, Tristan da Cunha e Ascensione costituiscono un unico territorio d’oltremare. Ma poiché si trovano a grande distanza l’una dall’altra e sono in pratica governate separatamente, esse hanno deciso di istituire autorità competenti separate responsabili della sicurezza dei prodotti della pesca. L’inclusione di Sant’Elena come paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca non deve pertanto riguardare le isole di Tristan da Cunha e di Ascensione. |
(11) |
Ai fini della chiarezza della normativa dell’Unione, è necessario modificare i titoli degli allegati I e II della decisione della Commissione 2006/766/CE. È opportuno che il titolo dell’allegato I chiarisca che le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, vivi, congelati o trasformati, sono autorizzate soltanto dai paesi terzi che figurano in tale allegato. È opportuno che il titolo dell’allegato II chiarisca che tale allegato riguarda i prodotti della pesca quali definiti nell’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6), a eccezione di quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione. Tale separazione è resa necessaria dal fatto che le disposizioni dell’Unione applicabili a questi due gruppi sono diverse. |
(12) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/766/CE è così modificata:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II della decisione 2006/766/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.
(4) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.
(5) GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; allegato I: «3.1. “prodotti della pesca”: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;».
(7) Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all’allegato I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»;
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano diversi da quelli contemplati dall’allegato I della presente decisione
[Paesi e territori di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]
Codice ISO |
Paesi |
Restrizioni |
AE |
EMIRATI ARABI |
|
AG |
ANTIGUA E BARBUDA |
Unicamente astici vivi |
AL |
ALBANIA |
|
AM |
ARMENIA |
Unicamente gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d’allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d’allevamento congelati. |
AN |
ANTILLE OLANDESI |
|
AO |
ANGOLA |
|
AR |
ARGENTINA |
|
AU |
AUSTRALIA |
|
AZ |
AZERBAIGIAN |
Unicamente caviale. |
BA |
BOSNIA-ERZEGOVINA |
|
BD |
BANGLADESH |
|
BJ |
BENIN |
|
BR |
BRASILE |
|
BS |
BAHAMAS |
|
BY |
BIELORUSSIA |
|
BZ |
BELIZE |
|
CA |
CANADA |
|
CG |
CONGO |
Unicamente prodotti della pesca catturati, eviscerati (se del caso), congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. |
CH |
SVIZZERA |
|
CI |
COSTA D’AVORIO |
|
CL |
CILE |
|
CN |
CINA |
|
CO |
COLOMBIA |
|
CR |
COSTA RICA |
|
CU |
CUBA |
|
CV |
CAPO VERDE |
|
DZ |
ALGERIA |
|
EC |
ECUADOR |
|
EG |
EGITTO |
|
ER |
ERITREA |
|
FK |
ISOLE FALKLAND |
|
GA |
GABON |
|
GD |
GRENADA |
|
GH |
GHANA |
|
GL |
GROENLANDIA |
|
GM |
GAMBIA |
|
GN |
GUINEA |
Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall’eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento. Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41). |
GT |
GUATEMALA |
|
GY |
GUYANA |
|
HK |
HONG KONG |
|
HN |
HONDURAS |
|
HR |
CROAZIA |
|
ID |
INDONESIA |
|
IL |
ISRAELE |
|
IN |
INDIA |
|
IR |
IRAN |
|
JM |
GIAMAICA |
|
JP |
GIAPPONE |
|
KE |
KENYA |
|
KR |
COREA DEL SUD |
|
KZ |
KAZAKSTAN |
|
LK |
SRI LANKA |
|
MA |
MAROCCO |
|
ME |
MONTENEGRO |
|
MG |
MADAGASCAR |
|
MM |
MYANMAR |
Unicamente prodotti della pesca selvatici catturati e congelati (pesci, gamberetti e scampi d’acqua dolce o di mare). |
MR |
MAURITANIA |
|
MU |
MAURIZIO |
|
MV |
MALDIVE |
|
MX |
MESSICO |
|
MY |
MALAYSIA |
|
MZ |
MOZAMBICO |
|
NA |
NAMIBIA |
|
NC |
NUOVA CALEDONIA |
|
NG |
NIGERIA |
|
NI |
NICARAGUA |
|
NZ |
NUOVA ZELANDA |
|
OM |
OMAN |
|
PA |
PANAMA |
|
PE |
PERÙ |
|
PF |
POLINESIA FRANCESE |
|
PG |
PAPUA NUOVA GUINEA |
|
PH |
FILIPPINE |
|
PM |
SAINT PIERRE E MIQUELON |
|
PK |
PAKISTAN |
|
RS |
SERBIA Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. |
Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare. |
RU |
RUSSIA |
|
SA |
ARABIA SAUDITA |
|
SB |
ISOLE SALOMONE |
|
SC |
SEYCHELLES |
|
SG |
SINGAPORE |
|
SH |
SANT’ELENA Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione. |
|
SN |
SENEGAL |
|
SR |
SURINAME |
|
SV |
EL SALVADOR |
|
TG |
TOGO |
Unicamente astici vivi. |
TH |
THAILANDIA |
|
TN |
TUNISIA |
|
TR |
TURCHIA |
|
TW |
TAIWAN |
|
TZ |
TANZANIA |
|
UA |
UCRAINA |
|
UG |
UGANDA |
|
US |
STATI UNITI |
|
UY |
URUGUAY |
|
VE |
VENEZUELA |
|
VN |
VIETNAM |
|
YE |
YEMEN |
|
YT |
MAYOTTE |
|
ZA |
SUD AFRICA |
|
ZW |
ZIMBABWE» |
|